Avv. Giuseppe Mappa
La CTR Calabrese, con numerosi richiami a decisioni della Suprema Corte ha affermato i principi secondo cui : -non compete al Concessionario autenticare quali conformi agli originali le semplici copie degli avvisi di ricevimento degli ati notificati a mezzo poste, non rivestendo la specifica categoria di pubblico ufficiale ; -il semplice disconoscimento della conformita’ agli originali delle semplici copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio dal Concessionario , e’ sufficiente perche’ gli stessi siano espunti dal processo ed onera il Concessionario della produzione in giudizio degli originali o copie debitamente autenticate attso che la esibizione di copie non conformi , prive cioè del requisito della “autenticazione a norma di legge” (quindi dell’osservanza della “forma prescritta”, imposta dalla norma codicistica per il rilascio della copia) equivale alla mancata esibizione dell’atto, cioè del titolo (atto di accertamento) da cui deriva l’intimazione impugnata” (da ultimo Cass. Ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2019)
Ctr Calabria 933\2022, depositata il 14.03.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2046/8/15, pronunciata il 27 gennaio 2015 e depositata il 12 maggio 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, sezione 8°, decideva il ricorso numero 5142/08, depositato il 30/12/2008, proposto dalla società XXXXX SNC in persona dell’amministratore signor XXXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati XXXXXXX, contro Equitalia ETR S.p.A. e contro l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l’annullamento della cartella di pagamento e contestuale ruolo n.XXXXXX0, mai notificata alla società ricorrente, nonché della intimazione di pagamento a questa correlata numero XXXXX notificata a mezzo deposito presso la casa comunale come da nota di Equitalia ETR S.p.A. dell’8 ottobre 2008 con cui Equitalia intimava il pagamento della somma di € XXXXX afferenti ad IVA, ritenuta alla fonte, sanzione pecuniaria omesso ritardato versamento IRAP, addizionale regionale comunale, imposte relative all’anno 2003 oltre € XXX per spese di riscossione ed € XXXX per interessi.
La società ricorrente deduceva innanzitutto la prescrizione del credito, in conseguenza della mancata notifica della cartella esattoriale; inoltre deduceva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per violazione dell’Art 50 D.P.R. 602/1973 per difformità dell’atto al modello ministeriale e difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente di riscossione; deduceva inoltre la violazione della norma sotto altro profilo e cioè per difetto assoluto di presupposti in conseguenza della mancata notifica della cartella esattoriale ed infine la violazione dell’Art 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione.
L’Agenzia delle entrate ufficio di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate il 6 febbraio 2009 a firma della Dottoressa XXXX, coordinatore Team assistenza legale, delegata alla firma, con le quali contestava la domanda.
Equitalia ETR S.p.A. si costituiva con controdeduzioni depositate il 19 gennaio 2010 a firma dell’avvocato XXXXX il quale, tra l’altro, deduceva che la notifica della cartella esattoriale si era perfezionata in data 12/4/2007, come provato da copia conforme all’originale della relata di notifica e del successivo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, datata 21/4/2007, sottoscritta da un addetto all’ufficio.
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese di lite.
La C.T.P. riteneva assorbente l’eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito alla nullità dell’intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notificazione della prodromica cartella esattoriale e contestava il potere di Equitalia di attestare la conformità all’originale delle ricevute delle raccomandate e dell’attestazione depositate agli atti di causa.
Avverso la sentenza ha prodotto appello l’agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria con atto notificato il 13giugno 2016 e depositato il 17 giugno 2016.
Né la società ricorrente né Equitalia ETR S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, si sono costituite nel giudizio di appello.
Alla camera di consiglio odierna il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
L’eccezione di genericità del disconoscimento delle copie prodotte da Equitalia ETR S.p.A., peraltro senza espressa indicazione, da parte del contribuente, di in che cosa la copia differisca dall’originale è destituita di fondamento.
Non vi è dubbio infatti che, anche a fronte della sintetica verbalizzazione dell’udienza del 27.10.2015,l’avvocato della società contribuente abbia inteso disconoscere la documentazione prodotta da Equitalia ETR S.p.A., disconoscimento per il quale non è prevista alcuna forma sacramentale.
Trova infatti applicazione alla fattispecie in esame il principio secondo il quale: “l’esibizione di copie non autenticate, in presenza della contestazione da parte del ricorrente della conformità delle fotocopie agli originali, prive cioè del requisito della “autenticazione a norma di legge” (quindi dell’osservanza della “forma prescritta”, imposta dalla norma codicistica per il rilascio della copia) equivale alla mancata esibizione dell’atto, cioè del titolo (atto di accertamento) da cui deriva l’intimazione impugnata” (da ultimo Cass. Ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2019).
Tale assunto, come sempre ribadito, è esplicativo del principio secondo il quale negativa non sunt probanda, con la conseguenza che la prova che non esista un credito tributario o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non può essere poste a carico del contribuente, che nel caso sarebbe esposto all’onere di fornire una prova diabolica.
E quindi, in conformità al principio dell’abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova, che costituisce logico corollario dell’applicazione del principio di inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda, il contribuente può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro l’agente di riscossione fornire la prova dell’esistenza e dell’attualità della pretesa creditoria tributaria attraverso la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento.
I documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento devono essere conservati, da parte dell’esattore, ben oltre i cinque anni.
Lo ha specificato la Suprema Corte con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302, con la quale ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia.
Tutto, secondo il Supremo Consesso, si gioca sull’onere della prova, che deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale; i documenti equipollenti, come i registri o gli archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, o ancora le attestazioni dell’ufficio postale, non possono avere valore di prova.
«In assenza di tali produzioni – si legge nella sentenza – l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto».
In definitiva principio generale, che trova applicazione anche in ambito tributario, è quello sancito dall’art. 2719 c.c., per il quale le copie fotografiche o fotostatiche di documenti hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non sia espressamente disconosciuta dalla controparte.
Al riguardo va precisato che l’agente per la riscossione non è uno dei soggetti appartenenti a categorie professionali di pubblici ufficiali cui il legislatore riconosce un generale potere di attestare la conformità all’originale, ne è colui che ha emesso l’atto medesimo o presso il quale trovasi depositato, per ragioni di ufficio, un originale da altri formato, né infine è colui al quale deve essere prodotto il documento, uniche categorie di soggetti cui l’Art. 14 della legge n. 23/1968 riconosce il potere di autenticazione delle copie.
Anche nel rito tributario, se la copia non è attestata conforme da un pubblico ufficiale competente, la parte contro la quale è prodotta, avrà l’onere di contestarla e privarla, così, di efficacia probatoria.
In tal senso si è espressa ancora di recente la Suprema Corte con ordinanza del 11 febbraio 2020, n. 3331, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dalla CTR per la Calabria.
Secondo la Suprema Corte “la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (e finanche, si è detto, per le scritture raccolte da notaio: v. Corte di cassazione, n. 2633/2008; n. 10501/2006).
E dunque rileva anche con riguardo agli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati, ai fini della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta” (ex multis, Corte di cassazione, n. 13439 del 2012; Corte di cassazione, n. 21003 del 2017).
Prova che nel presente giudizio non è stata offerta.
Peraltro la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22058/2019, ha affermato che non si impone la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la sottoscrizione della copia fotostatica di un atto pubblico non attestata conforme e contestata dalla controparte, perché solo con la produzione dell’originale essa assumerà la natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso con conseguente applicabilità dell’Art.2700 CC.
Quindi, se l’originale non è prodotto né esibito dalla parte interessata, la contestazione della conformità sarà sufficiente ad inficiare l’efficacia probatoria della produzione operata in copia che, pertanto, non potrà essere assunta a fondamento del decisum, a meno che il decidente non sia in grado di compiere aliunde gli accertamenti necessari.
Tale principio è stato ribadito nella recentissima ordinanza n. 27402 depositata il giorno 8.10.2021 con la quale la Corte di Cassazione, Sez. 6, ha affermato “che, infatti, esibita da una parte copia di un documento (… …), ma contestata dall’altra l’autenticità del contenuto e della sottoscrizione apposta in calce a tale scritto, è onere della prima, che formuli istanza di verificazione, produrne l’originale, produzione non avvenuta nel caso che occupa;
va, quindi, dato seguito al principio secondo cui, “in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione”, fermo restando che, ove ciò non avvenga, “del contenuto del documento”, ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa “potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”.
La mancata costituzione in giudizio della società appellata consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.