Deposito ricorso in via cartacea e non telematica: ammissibilità

Avv. Giuseppe MAPPA


Commissione Tributaria Provinciale di Sentenza n. 306/2021


La Commissione Provinciale di Bari ritiene ammissibile il deposito del ricorso tributario in via cartacea avanzato dal ricorrente con Difensore abilitato anche dopo il 01.07.2019, trattandosi di ipotesi di nullità non espressamente prevista dalla norma.

In data 20/12/2019 il sig. xxxxx presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. xxxxx000, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l’anno 2012.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’atto impugnato per prescrizione del termine di tre anni.

In data 07/01/2020 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva in via preliminare ed assorbente di dichiarare la tar­dività del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21primo comma D. Lgs. n.546/1992 e rigettare la richiesta di istanza di sospensione; nel merito accertare e dichiarare il ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, rigettare lo stesso.

In data 04/02/2020 la Regione Puglia si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, chiedeva altresì l’inammissibilità del ricorso poiché non instaurato telematicamente.

All’udienza del 23/09/2020 la Commissione, sentite le parti presenti ed il relatore e visti gli atti, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
All’odierna Pubblica Udienza il Presidente dà atto che l’udienza si svolge con collegamento informatico da remoto tra i eomponent1 del Collegio ed il Segretario, sulla piattaforma Windows Teams e che il collegamento funziona regolarmente.
La Commissione visti gli atti, si riserva di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione affronta l’eccezione sollevata dalla Regione Puglia di inammissibilità relativa alla mancata applicazione dell’art. 16 bis del D.Lgs. 546/92.
Il giudizio si è instaurato dopo il 1 ° Luglio 2019, precisamente il 20/12/2019 in vigenza dell’art. 16 bis, comma 3 del D.Lgs. 546/92 che ha previsto che i ricorsi debbano essere depositati secondo le disposizioni del PTT dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163.

Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in maniera cartacea, possibilità ancora possibile solo per i contribuenti non assistiti.
Pertanto acclarato l’inadempimento, la Commissione ritiene che l’eccezione di inammissibilità non può essere accolta poiché secondo l’orientamento della Suprema Corte (N. 20612 del 12/10/2016 – 26560 del 17/12/2014) le previsioni di inammissibilità proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l’operatività ai soli casi nei quali il rigore è davvero giustificato.

Poiché la Corte Costituzionale invita a tenere in debito conto la tutela delle parti in posizione di parità, la Commissione ritiene che l’aver presentato il ricorso con le vecchie modalita’ non possa essere causa di inammissibilità sic et simpliciter.
Pertanto la Commissione esamina i motivi di doglianza.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Si rileva che il ricorso è tempestivo, in quanto la notifica dell’atto impugnato è avvenuta in data 25/06/2019 e, considerando che dal 1° Agosto al 31 Agosto si applica l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, il ricorso poteva essere presentato entro il 24/09/2019.
Il ricorso risulta notificato il l 7/09/2019 nei termini previsti dalle norme.

Quanto alla eccepita tardiva notifica dell’atto prodromico, avviso di accertamento, essa risulta priva di fondamento in quanto l’avviso di accertamento risulta regolarmente notificato il 06/11/2015, entro il 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Mentre l’atto impugnato, cartella di pagamento, risulta notificato oltre il termine triennale dalla notifica dell’avviso di accertamento (25/06/2019).
La Suprema Corte ha piu’ volte ribadito che il tributo, benché resosi definitivo per mancata impugnazione, non puo’ essere assoggettato all’ordinario termine di prescrizione di cui all’art. 2934 cc, che e’ triennale.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese nella considerazione che il ricorso è stato presentato in violazione dell’art. 16 bis del D.Lgs. 546/92.

PQM


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.


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