Decreto Ristori bis n. 149/2020: i nuovi provvedimenti in materia di giustizia penale

Avv. Francesca De Carlo


Il D.L. n. 149/2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, (cd decreto Ristori bis, in quanto fa seguito al precedente D.L. n. 137/2020)1, ha introdotto rilevanti novità in materia di giustizia penale, durante il periodo emergenziale, attraverso l’introduzione di alcune misure riguardanti la trattazione dei procedimenti penali in appello, di sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare.

L’articolo 23 del decreto in oggetto, prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 D.L. n. 19/20202, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, “ fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte d’Appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del Pubblico Ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il Pubblico Ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire”.

Si tratta di misure finalizzate a diminuire drasticamente gli “accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle cancellerie e a consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato”.

La Corte d’Appello procederà in camera di consiglio senza la necessità che i giudici facenti parte del collegio giudicante, siano presenti fisicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dal primo decreto ristori.

L’articolo 24 dispone, invece, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nonché la sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.

In particolare si stabilisce che: “i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale, previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’art. 303 c.p.p”.

Va evidenziato che la sospensione scatterà solo qualora l’assenza dei soggetti indicati dalla norma, sia giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposti dal periodo emergenziale.

Al secondo comma, l’art.24 disciplina la durata della sospensione del procedimento a causa dell’impedimento delle parti o del loro difensore prevedendo che: “l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni”.

Vengono, inoltre, estese le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati previsti dall’art., 15, commi 2 e 6 del D.Lgs n. 109/2006, vale a dire i termini entro i quali il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il C.S.M. Deve pronunciarsi sulla eventuale responsabilità del magistrato oltre che i termini entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio, in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle SS.UU., della Corte di Cassazione.

Infine, con particolare riguardo al concorso notarile e all’esame di abilitazione forense, il successivo articolo 25, sopprime il termine del 30 settembre, previsto dall’art. 254, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, come data fino a quando sarebbe stato possibile autorizzare, per le prove orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto.

Sarà, pertanto, legittima la modalità a distanza delle suddette prove, anche oltre tale data. Per quanto riguarda, invece, il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, questo potrà avvenire secondo modalità telematiche, purchè nel rispetto dei principi di segretezza e libertà della partecipazione al voto. Sarà compito del Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio stabilire, con proprio regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le relative procedure di insediamento degli organi.

1 Pubblicato nella G.U., n. 269 del 9 novembre 2020.

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