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Il ricorso per decreto ingiuntivo a cosa serve?
Il ricorso è l’atto scritto dall’avvocato con il quale si chiede al Giudice di emanare un ordine perentorio, un’ingiunzione appunto, ossia il decreto ingiuntivo.
Tale ingiunzione viene emessa dal Giudice “inaudita altera parte” ovvero senza la partecipazione del debitore/controparte al procedimento.
Vale a dire che nei confronti di quest’ultimo non si instaurerà nessun contraddittorio fino al momento dell’eventuale emissione del decreto ingiuntivo.
Tale procedura è generalmente utilizzata da chi è creditore, nei confronti di una persona fisica o giuridica, di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili.
Ma può essere anche utilizzato da chi ha diritto alla consegna di un bene mobile, come ad esempio un contratto (art. 633 c.p.c.).
Perché l’avvocato consiglia il recupero del credito tramite decreto ingiuntivo?
Il ricorso per decreto ingiuntivo è lo strumento giuridico più utilizzato dagli avvocati per recuperare una somma di denaro.
Il perché è semplice.
Si tratta di un procedimento sommario ovvero di un procedimento che, almeno nelle sue prime fasi, non richiede una prova rigorosa del credito.
L’articolo 634 del codice di procedura civile fornisce infatti, a titolo esemplificativo, alcuni documenti che possono essere considerati come “prova” ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo.
Ad esempio le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi sono considerati tali.
Tuttavia la prova di un credito può essere offerta anche mediante l’esibizione di un “contratto” stipulato per scrittura privata.
In questo caso, qualora si tratti di contratto a prestazioni corrispettive (ovvero che preveda una prestazione ed una controprestazione), il creditore che ricorre per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo dovrà fornire elementi tali da far presumere adempiuta la propria prestazione contrattuale.
Nello specifico, per pacifica giurisprudenza, una valida prova scritta, almeno nella fase iniziale, è altresì la fattura.
Costituiscono prove scritte anche le parcelle, i titoli di credito e molti altri documenti.
Inoltre, possiamo indicare quali prove per l’emissione di un decreto ingiuntivo la corrispondenza cartacea inviata tra le parti, l’invio di e-mail, la corrispondenza a mezzo Pec, il verbale di condominio, la quietanza di pagamento del creditore in luogo del debitore.
Infine, possiamo menzionare le quietanze relative al pagamento della caparra confirmatoria o penitenziale.
E’ bene tuttavia precisare che tutti i documenti soprindicati hanno chiaramente mero carattere indicativo e non esaustivo.
Per quali tipi di credito si utilizza il decreto ingiuntivo?
Il credito deve avere alcune caratteristiche precise:
1. Deve essere “liquido”: ovvero deve essere quantificato o quantomeno quantificabile in modo rapido e preciso.
2. Deve essere “esigibile”: significa che il creditore è legittimato a richiederne il pagamento al debitore.
3. Deve essere “certo”: deve quindi rinvenirsi in un documento. Un credito si definisce certo risulta chiaramente nel suo ammontare da un atto, contratto e/o titolo esecutivo. In altre parole non è controverso nella sua esistenza.
Rispetto ad altri rimedi processuali è tutt’ora un procedimento veloce.
Inoltre, ha delle importanti agevolazioni riguardo alle spese che il creditore deve sostenere.
Esse infatti sono alquanto contenute nella prima fase.
Un ulteriore dato da non sottovalutare è la possibilità per il creditore di procedere, in alcuni casi, all’esecuzione sui beni del debitore finanche nel corso del giudizio.
Si intende dire che, quand’anche il debitore abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore, al ricorrere di determinate condizioni, potrebbe comunque aggredire i beni del debitore medesimo mediate la notifica di un atto di precetto o di un pignoramento.
Cosa può fare il Giudice?
A fronte del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal creditore il Giudice, entro trenta giorni dal deposito dello stesso, può fare tre cose:
1. Emettere il decreto ingiuntivo;
2. Sospendere momentaneamente la richiesta ricevuta ed richiedere al creditore un’integrazione dei documenti di prova a sostegno del credito.
3. Rigettare il ricorso del creditore.
Quali sono le fasi del procedimento?
Le fasi da superare per l’emissione di un decreto ingiuntivo sono le seguenti:
a) Redazione del ricorso;
b) Deposito presso il Tribunale (o Giudice di Pace) competente;
c) Assegnazione della causa al Giudice;
d) Emissione del decreto ingiuntivo;
e) Richiesta da parte del difensore della copia del ricorso e del decreto ingiuntivo emesso;
f) Successiva notifica al debitore del ricorso e del decreto ingiuntivo emesso.
g) Decorso del termine di giorni 40 dalla notifica al debitore ingiunto a quest’ultimo concessi per l’eventuale proposizione di un’opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto.
h) Se il debitore non propone opposizione nel suddetto termine dei 40 giorni, il decreto ingiuntivo diventa “definitivo”.
Cosa si intende per decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo” e “definitivo”?
Una volta ricevuto il ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo il Giudice potrebbe emetterlo con l’indicazione della “provvisoria esecutorietà”.
Questo accade se il credito per il quale di agisce è fondato su una cambiale, un assegno bancario o circolare, un certificato di liquidazione di borsa, una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
In caso di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore potrà intraprendere subito l’esecuzione forzata sui beni del debitore senza aspettare che la scadenza del termine per l’eventuale opposizione da parte del debitore.
In particolare, l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato deve essere proposta dal debitore nel termine perentorio di 40 giorni decorrente dal giorno del ricevimento della notifica.
Se il debitore non si oppone entro il termine soprindicato, il contenuto del ricorso e del decreto ingiuntivo (salvo talune eccezioni) devono ritenersi ormai “cristallizzati”.
In gergo tecnico si suole dire che il decreto ingiuntivo diventa “cosa giudicata”.
In tal modo esso:
1) comprende il c.d. “dedotto”. Per dedotto si intende che le circostanze ed il credito indicati nel ricorso e nel decreto ingiuntivo si intendono per definitivamente accertati e provati;
2) comprende il c.d. “deducibile” . Ovvero comprende tutte le eventuali eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore, ad es. prescrizione, decadenza, pagamento parziale, ecc. A titolo esemplificativo, in caso di decreto ingiuntivo divenuto “definitivo”, qualora la somma ingiunta fosse sbagliata per eccesso, la mancata opposizione da parte del debitore determinerebbe la cristallizzazione della somma medesima benché palesemente errata.
Quindi conviene sempre opporsi al decreto ingiuntivo?
La risposta non può essere univoca.
Le variabili sull’opportunità di opporsi o meno sono elevate e conviene sempre valutare il caso concreto.
Il primo passo da fare è certamente quello di rivolgersi ad un avvocato.
Tramite il professionista sarà infatti possibile valutare l’opportunità di intraprendere un giudizio di opposizione fondata o di proporre alla controparte un accordo transattivo.
È bene tuttavia precisare che la proposizione di un’opposizione meramente dilatoria è altamente sconsigliata.
Questo perché i giudici sono molto severi in questi casi e possono condannare il debitore alle spese processuali anche per responsabilità aggravata.
Il decreto ingiuntivo e l’iscrizione di ipoteca.
Ai sensi dell’art. 655 del codice di procedura civile “I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.”
Tenendo conto del dato normativo suddetto in caso di:
1. Decreto ingiuntivo “non esecutivo”, non si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore;
2. Decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo”, si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore;
3. Decreto ingiuntivo “definitivo” ovvero “non opposto” si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore;
4. Decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione del debitore”, si può iscrivere ipoteca.
Ma come si distinguono i vari tipi di decreti ingiuntivi?
In primo luogo, come ovvio, occorre leggere attentamente il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice.
In alternativa, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, occorre leggere l’ordinanza ex art. 648 c.p.c.
Spese di registrazione.
Il decreto ingiuntivo è soggetto alle spese di registrazione nel momento in cui viene concesso provvisoriamente esecutivo o diventa esecutivo successivamente.
Le spese andranno sopportate dalla parte perdente, ma l’Agenzia delle Entrate le può recuperare da entrambe le parti e per l’intero.
Normalmente, l’Ente per la Riscossione procede al recupero delle spese di registrazione in via preliminare nei confronti del creditore in quanto chiaramente ritenuto più solvibile del debitore ingiunto.