Avv. Giuseppe MAPPA
I debiti fiscali del de cuius non possono essere richiesti al chiamato all’eredità, il quale non deve ricevere nessun atto esattivo dal Concessionario.
CTP Cosenza 2384\2021 , depositata il 23.04.2021 –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21.3.2017 alla SOGET SpA e al Comune di xxx , depositato il 19/4/2017 alla C.T.P. di Cosenza, xxxxxxx nata a xxx il xxx.1967, xxxx nata a xxxxx il xxx.1992, xxxx nata a xxx il xxx.6.1995, tutti residenti in xxxx via xxxx, domiciliati in Rxxx via xxx 21 presso lo studio dell’avv. xxx, impugnava le ingiunzioni di pagamento nn. xxxx notificata il 19/1/2017 e il 15.2.2017 per ICI 2006, xxxxxxnotificate il 24.2.2017 e il 6.3.2017 per ICI 2007, xxxxx notificate il 19.1.2017 e il 15.2.2017 per TARSU 2011, xxxx notificate il 19.1.2017 e il 15.2.2017 per TARSU 2012, emesse da SOGET SpA concessionaria della riscossione per il Comune di xxx, sostenendo: insussistenza della pretesa per difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti nei confronti dei quali l’agente della riscossione ha emesso la cartella in qualità di eredi del contribuente xxxx, deceduto il 30.9.2014, non avendo ancora accettato né rinunciato all’eredità del de cuius al momento di presentazione del ricorso;
Nel merito la cartella sarebbe affetta da decadenza dell’azione di recupero dell’Amministrazione per la mancata preventiva notifica ai ricorrenti delle cartelle/avvisi di pagamento oggetto delle ingiunzioni; le ingiunzioni sarebbero affette da vizio di mancanza/carente motivazione perché fanno riferimento alle cartelle mai notificate; violazione dell’art. 52 co. 50 DLgs 446/1997 per mancanza del visto di esecutività da parte del funzionario responsabile della gestione tributi; nullità dell’atto per mancanza dell’attestazione di conformità all’originale; nullità dell’atto per mancanza della notifica; prescrizione dei tributi risalenti agli anni 2006 e 2007 e 2011;
concludevano chiedendo a questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensione dell’esecuzione, la declaratoria di nullità e l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con atto in data 30.10.2017 si costituiva la SOGET SpA che preliminarmente chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e nel merito contestava in fatto e in diritto quanto dedotto dai ricorrenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto in data 27.9.2017 si costituiva il Comune di xx che contestava quanto dedotto dai ricorrenti ribadendo la legittimità dell’operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 23/10/2020 assenti i contribuenti, è comparso il rappresentante dell’Ufficio che si riportava al proprio atto di costituzione chiedendone l’accoglimento.
La Commissione verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi da accogliere per motivi diversi:
va rilevato innanzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile con riferimento all’ingiunzione n. xxxxx notificate il 24.2.2017 e il 6.3.2017 per ICI 2007, in quanto relativa alla cartella nxxxxx prot. del 26.10.2012 emessa dal Comune di xxx e notificata a xxxxx in mani di xxxx in data 10.1.2013,per cui non essendo stata impugnata nei termini di legge e non essendo nelle more intervenuto il pagamento, la stessa deve ritenersi ormai definitiva e quindi titolo esecutivo legittimamente azionato; analoghe considerazioni valgono con riferimento all’ingiunzione n. xxxxxxxnotificata il 19/1/2017 e il 15.2.2017 per ICI 2006, in quanto la cartella xxxx prot. del 11.11.2011 emessa dal Comune di xxxo risulta notifica dal messo comunale il 20 dicembre del 2011 in mani di xxxx.
Né ricorre la dedotta prescrizione del tributo in quanto le notifiche delle cartelle sottese all’ingiunzione, sono avvenute nel rispetto dei termini ex art. 1 co. 161 L.296 del 27.12.2006, e cioè a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, con effetto di interruzione del decorso del termine di prescrizione.
La Suprema Corte nel caso di specie ha da tempo affermato il principio secondo cui
non sorge alcun dubbio sul fatto che la norma applicabile in materia di decadenza/prescrizione, vigente all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, è quella di cui all’art. I. comma 161 e 171, della Legge n. 296/06, in vigore dal gennaio 2007.
La suddetta norma ha modificato la disciplina relativa alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei Tributi locali (lei, Tarsu, Tosap, ecc.) in ordine alla fissazione, sia dei termini per l’emissione dell’avviso di accertamento, che di quelli per la riscossione coattiva.
Termini che sono stati allungati ed uniformati, per cui l’Ente impositore deve notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso di accertamento, a pena di decadenza. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tali termini valgono, sia in caso di omesseli dichiarazioni e/o versamenti, sia in caso di infedele o incomplete dichiarazione, nonché di versamenti parziali o ritardati (comma 161).
Poi, per esplicito disposto del successivo comma 171. la norma di cui al comma 161 “si
applica anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrato in vigore della legge” (10 gennaio 2007).
Pertanto, la Commissione prende atto dalla comparsa di costituzione in giudizio della xxxx, dell’avvenuto pagamento da parte dei ricorrenti di quanto loro dovuto per ICI 2006 e TARSU 2011 — 2012 e tuttavia rileva che nel caso di specie ricorre il problema sostanziale della mancanza di prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti, qualità che si acquista solo con l’accettazione dell’eredità (prova questa che deve dare l’agente della riscossione e che nel caso di specie manca), e non in via presuntiva per mancanza di rinuncia all’eredità o accettazione con beneficio di inventano come erroneamente sostenuto dalla società di riscossione.
Sicché, il semplice chiamato all’eredità (ossia l’erede potenziale che ancora non ha dichiarato se intende accettare o rifiutare l’eredità) non può ricevere alcuna intimazione di pagamento per il de cuius.
Da qui l’accoglimento del ricorso.
In considerazione dell’entità dell’importo della lite si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
PQM
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza Sezione, – accoglie il ricorso e annulla le ingiunzioni impugnate con ogni effetto consequenziale