Debiti dell’eredità: come si dividono ma soprattutto chi li paga?

Uno degli aspetti più problematici da affrontare all’apertura di una successione è certamente quello relativo alla ripartizione dei debiti ereditari ed il loro pagamento da parte degli eredi.
Si definiscono debiti ereditari quel complesso di obbligazioni che gravavano in capo al defunto (de cuius) e che risultano ancora in essere al momento della sua morte in quanto non ancora adempiute e/o non ancora prescritte.
Nello specifico si può distinguere tra:

  1. debiti ereditari in senso proprio, vale a dire quelle obbligazioni civili e tributarie sorte in capo al defunto quando questi era ancora in vita;
  2. pesi ereditari, vale a dire quelle obbligazioni pecuniarie nate successivamente alla morte del de cuius e quindi dopo l’apertura della sua successione (ad es. spese funerarie, spese di predisposizione di inventario, spese di amministrazione dell’eredità, spese di divisione ereditaria ecc…).
    Al riguardo, con riferimento ai debiti di cui un’eredità possa essere gravata, bisogna fare chiarezza sul valore reale e soprattutto giuridico che ha la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate da parte di un chiamato all’eredità.
    In altri termini, bisogna chiedersi quali sono gli effetti di tale adempimento nei confronti del chiamato. Ebbene, la presentazione della dichiarazione di successione, lungi dall’essere considerata quale atto di accettazione dell’eredità da parte del chiamato/delato, costituisce unicamente un adempimento di natura solamente fiscale e come tale per nulla idoneo a determinare l’assunzione della qualità di erede in capo al soggetto che la compie.

Come si suddividono i debiti ereditari?

Per quanto invece concerne l’effettiva ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, occorre prendere le mosse dalla disciplina codicistica espressamente prevista dall’art.752 c.c.. Ai sensi di tale articolo “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. In ossequio a tale dettato normativo è quindi certamente da escludere che tra gli eredi operi un
criterio di solidarietà. Questo significa che, ciascun coerede risponderà dei debiti ereditari soltanto in misura proporzionale alla propria quota di eredità ricevuta per successione. Tradotto in altre parole, in presenza di più eredi, ciascuno di essi avrà l’obbligo di provvedere al pagamento di una parte soltanto dei debiti ereditari e non di tutte le passività ereditarie. I debiti infatti si ripartiranno:

  1. sulla base del numero effettivo degli coeredi;
  2. sulla base delle rispettive quote di eredità le cui percentuali dovranno essere calcolate tenendo come base di riferimento il valore dell’intero asse ereditario. Ne consegue che, nel caso in cui un creditore ereditario faccia causa per recuperare il proprio credito, non si determinerà un litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto.

Il creditore può chiedere l’intera somma ad un solo erede?

Il criterio di ripartizione delle passività ereditarie sopra descritto (che come detto vale anche per i debiti di natura fiscale e tributaria), opera non solo sotto il profilo interno tra gli eredi, ossia per comprendere il carico che ciascuno di essi dovrà sostenere. Ma opera soprattutto sul piano processuale ossia in caso azioni giudiziali intentate da parte dei creditori del defunto contro uno solo degli eredi dell’eredità. Capita infatti con molta frequenza che i creditori ereditari agiscano per il recupero dell’intero credito nei confronti di un singolo coerede intimando a quest’ultimo il pagamento.

Immaginiamo un asse ereditario nel quale sia presente un debito monetario di euro 200.000. Ed immaginiamo anche che gli eredi di tale eredità siano soltanto due, ciascuno con una quota pari al 50%.
In tal caso, seguendo il ragionamento di cui sopra, il carico delle passività ereditarie di suddividerà su entrambi gli eredi e ciascuno sarà tenuto al pagamento di un debito pari ad euro 100.000 (200.000/2 =100.000).
Ebbene, nell’esempio fatto, qualora il creditore procedente agisca per il recupero del proprio credito richiedendo l’intero importo di euro 200.000 ad un solo dei predetti eredi, l’azione in tal guisa intrapresa dovrà considerarsi legittima solo nella misura del 50% del credito richiesto in quanto per la restante parte del credito (l’altro 50%) il creditore dovrà agire nei confronti dell’altro coerede responsabile. In una fattispecie del genere il coerede convenuto in giudizio per l’intero importo del debito, sul presupposto che la sua obbligazione, come detto, ha natura solamente parziaria e c’è solidarietà con l’altro erede, avrà l’onere di costituirsi in giudizio ed eccepire i limiti entro i quali egli è effettivamente tenuto al pagamento del debito ereditato specificando al contempo qual è l’ampiezza della propria quota ereditaria calcolata in percentuale sul valore dell’intero asse ereditario.
La rilevanza di tale eccezione processuale è notevole. Basti semplicemente considerare che la sua eventuale omissione legittimerà la richiesta monetaria del creditore ereditario il quale potrà pertanto agire per l’intero debito ereditario (che nell’esempio precedente era pari ad euro 200.000).

E se invece si accetta l’eredità con beneficio di inventario?

Le cose cambiano, sotto certi aspetti, qualora il chiamato accetti l’eredità con il beneficio d’inventario.
Mediante questo tipo di accettazione dell’eredità, il chiamato evita la c.d. “confusione” del suo patrimonio con quello del de cuius. Il beneficio d’inventario infatti sta proprio nel fatto di limitare la responsabilità dell’erede di fronte ai
debiti ereditari.
Egli infatti risponderà di tali debiti limitatamente ai beni presenti nell’eredità lasciata dal defunto. Ciò gli consente di saldare i creditori ereditari mediante il prelievo nella necessaria ricchezza esclusivamente dall’asse ereditario senza andare a toccare i propri beni e quindi senza alcuna interferenza con il proprio patrimonio.
Risulta quindi evidente che qualora i beni ereditari non siano sufficienti a pagare i creditori del defunto, questi ultimi rimarranno insoddisfatti: non essendo loro consentito di aggredire il patrimonio personale dell’erede (proprio in ragione del beneficio d’inventario) non potranno invocare alcunché. Viceversa, nel caso in cui l’erede accetti l’eredità in modo puro e semplice, risponderà con il proprio patrimonio di tutti i debiti ereditari in quanto, a seguito di tale tipo di accettazione si sarà verificata la confusione patrimoniale e non sarà più possibile distinguere, almeno sotto il profilo giuridico, i beni del de cuius dai beni personali dell’erede.

Tale regola vale anche per i debiti nei confronti del fisco?

La predetta regola della responsabilità “pro quota” e “parziaria” in ordine al pagamento dei debiti ereditari viene meno in ambito tributario. La legge (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) prevede infatti che, per gli obblighi tributari, gli eredi sono responsabili in solido e non in base alla quota di eredità ricevuta per successione. In altri termini, il fisco potrà richiedere liberamente l’intero debito tributario nei confronti anche di uno solo dei coeredi del defunto, senza essere costretto a suddividere la propria richiesta tra tutti gli altri eredi.
Tale disciplina non trova però applicazione per le sanzioni tributarie comminate al defunto poiché gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale dovuta al fisco con i relativi interessi. Diversamente, si ritorna al criterio della divisione pro quota tra gli eredi, con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto di compravendita stipulato dal genitore defunto.

Ciò in quanto, la norma richiamata (art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) confina il proprio ambito di applicazione alle imposte dirette, mentre cessa di operatività in materia di tributi indiretti per i quali invece operano le generali regole civilistiche.

Il testatore può accollare i debiti su un solo erede?

Sempre in base all’art. 752 c.c. il de cuius può distribuire tra i propri eredi, nei limiti imposti dalla legge, il carico dei pesi ereditari mediante una espressa disposizione testamentaria, derogando in tal modo al principio della divisione pro quota dei debiti ereditari. Questo tipo di disposizione mortis causa, che certamente avvantaggia gli eredi esonerati dal pagamento dei debiti, rappresenta indirettamente un vero e proprio legato a favore di questi ultimi, avente ad oggetto il diritto ad essere tenuti indenni da ogni esborso da parte di coloro che invece risulteranno
gravati del peso delle passività ereditarie.
Occorre tuttavia aggiungere che, malgrado ogni diversa disposizione testamentaria relativa ad una diversa ripartizione dei debiti ereditari, i creditori potranno sempre agire pro quota nei confronti dei singoli coeredi per il recupero delle somme dovute.
Ciò in quanto, l’intervento del testatore nell’ambito dei debiti gravanti sull’eredità, produce i propri effetti unicamente nei rapporti interni tra i coeredi e mai nei rapporti esterni con i creditori ereditari.
Infine è bene precisare che, nel caso in cui un solo coerede provveda al pagamento dell’intero debito ereditario estinguendolo, lo stesso vanterà un diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi
inadempienti.

Condivi con:
STAMPA