Avv. Alessia De Nitto
CTR Reggio Calabria n. 2856 del il 02.11.2020
Il visto di esecutività alla ingiunzione di pagamento di cui al RD 639\1910 va apposto, a pena di illegittimità dell’atto, sempre dal funzionario Responsabile dell’Ente creditore e mai dal concessionario.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Reggio Calabria n. 2856 del il 02.11.2020
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, tempestivamente depositato presso la Commissione Provinciale di Catanzaro, xxxxxxxxxxxxx impugnava un’ingiunzione di pagamento notificata da xxxxxxxxxxxxxe spa notificata al ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario in data 24.3.14, a firma del responsabile gestione tributo- xxxx xxx Amm.re delegato xxxxx con la quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di €. xxxx (di cuixxx96 per tassa, €. xxxx per contributo ambientale, €.xxxx per addizionali Eca, xxx per sanzioni e €. xx per interessi xxx per spese postali ed infine €. 15,00 per notifica ingiunzione) a titolo di tarsu per gli anni 2005 e 2006, per conto del comune di xxxxx.
Il ricorrente assumeva la decadenza della potestà impositiva, la carenza di ogni potere e di legittimazione per la xxxxx spa ad emettere l’ ingiunzione fiscale, considerato che per legge è
un atto che spetta al solo Ente Pubblico e che deve essere munito del visto di esecutorietà del funzionario incardinato nella pianta organica dell’Ente e, quindi, in mancanza, come nel caso di specie, ogni atto presupposto, precedente, prodromico e conseguenziale sono nulli, illegittimi e inefficaci.
Si contestava, altresì, il potere di riscossione della xxxxxe sul mancato presupposto di un valido e
regolare rapporto di conferimento da parte dell’Ente locale.
Ancora, si eccepiva la mancanza di ogni prova circa il presupposto di possesso e/ o proprietà dei beni indicati per la pretesa tributaria.
La Commissione rigettava il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
L’appello è fondato Infatti, per come dimostra documentalmente il ricorrente l’ingiunzione di pagamento è priva del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile.
La lettera D dell’art. 52 del D.lgs. 446/ 97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto” in ogni caso” dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
Autorevoli approdi di legittimità, Cassazione n. 11992/02 – n. 19669/09 prevedono una necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell’ingiunzione da quello della cartella, e statuiscono che la formazione ed emissione della ingiunzione ex R.D. 639/10 non segue lo stesso procedimento amministrativo; infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.
Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di “esecutorietà o esecutività” che altri non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto.
Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l’ingiunzione ex R.D. 639/10″.
Si osserva che l’inciso “in ogni caso” sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione.”
Inoltre, la qualificazione di elemento essenziale del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo comunale trova evidentemente, la sua origine esegetica, nell’obbligo di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente, che
diversamente si vedrebbe privato della garanzia della regolarità dei ruoli, garanzia che, evidentemente, solo e soltanto il responsabile della gestione del tributo dell’Ente Locale può offrire e non anche il concessionario privato incaricato della gestione del servizio di riscossione
P.Q.M.
La Commissione definitivamente pronunciando in riforma della Sentenza impugnata annulla l’ingiunzione opposta. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 220.