Avv. Giuseppe Mappa
CTR Puglia n. 2045 del il 12.10.2020
Nel caso in esame un contribuente fornisce la prova in giudizio di aver presentato all’Ente per la Riscossione con raccomandata AR e quindi nel rispetto del termine di 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex comma 538, una richiesta con cui rappresentava vari motivi di inesigibilità del credito tributario. L’assenza di qualsiasi riscontro a tale istanza viene considerata dalla Commissione adita sufficiente all’estinzione delle pretese tributarie.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 2045 del il 12.10.2020
DIRITTO
Reputa il Collegio che sia superfluo esaminare i motivi di appello proposti dalla xxxxxx srl avverso la sentenza di primo grado attesa la fondatezza dell’eccezione di intervenuto annullamento di diritto, ex art. l, commi 537 e segg. della Legge 228/2012, della cartella di pagamento emessa a carico dell’appellato, sollevata già in primo grado e ritenuta assorbita dalla decisione favorevole nel merito.
I predetti commi
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite .relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei
relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
Nel caso di specie il contribuente ha provato di aver presentato ad Equitalia sud con raccomandata AR quindi nel rispetto del termine di 90 giorni dalla notifica della cartella, di pagamento ex comma 538 una richiesta con cui si rappresentano vari motivi di inesigibilità del credito tributario.
Essendo prevista come ipotesi residuale alla lettera f) dello stesso comma 538 quella di altre cause di non esigibilità del credito, la richiesta presentata dal contribuente doveva essere trasmessa da Equitalia sud all’ente creditore (sia che lo si identificasse come la xxxxxo srl o più propriamente come il Comune xxxxxx) al fine di ottenere la comunicazione prevista dal comma 539 che confermasse o meno l’idoneità della documentazione inviata a sospendere la procedura di riscossione.
La società appellante in ordine a tale eccezione nulla ha dedotto e prodotto in giudizio mentre né Equitalia sud né il Comune di xxxx si sono costituiti in giudizio nonostante la loro chiamata in causa da parte della stessa xxxx srl: da ciò è dato desumersi che alcuna comunicazione sia stata trasmessa entro il termine di 220 giorni al contribuente in ordine alla richiesta avanzata ai sensi della legge 228/2012.
Tanto comporta, a mente del comma 540 citato, che la partita fiscale portata nella cartella di pagamento di che trattasi deve considerarsi annullata di diritto.
Attesa le peculiarità della vicenda all’esame sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio tra le parti.
PQM
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. di Bari, in relazione al giudizio di appello proposto dalla xxxxx srl avvero la sentenza della CTP di Taranto n. 2222 del4.9.2014, dichiara la sussistenza dei presupposti di legge dell’annullamento di diritto della partita fiscale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.