CTR Lazio 2020- Sulla compensazione delle spese di giudizio nel processo tributario

Dott. Luca PROCOPIO

Tributario CTR LAZIO nn. 2518 e 2016, depositata 31.8.2020

La compensazione delle spese del giudizio può essere disposta in caso di soccombenza reciproca o se sussistono gravi ed eccezionali ragioni specificamente esplicitate nella motivazione della sentenza.

Un contribuente proponeva ricorsi separati avverso due cartelle di pagamento, una di importo complessivo pari a poco più di 280.000 euro e l’altra di importo complessivo pari a quasi 14.000 euro, uscendo vincitore dal primo grado del giudizio instaurato nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione, ma non sulla richiesta di rifusione delle spese giudiziali.
La CTP di Latina, infatti, nelle due sentenze compensava le spese del giudizio facendo riferimento alla “peculiarità della controversia”.
Di conseguenza, il contribuente interponeva separati appelli “in punto di spese”, ritenendo quest’ultime «illegittimamente compensate, in difetto dei presupposti e con motivazione carente».
La CTR Lazio accoglie entrambi i gravami, condannando l’Agente della riscossione, contumace nel giudizio di appello, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate complessivamente in «E. 3.000,00 […], oltre oneri accessori di legge se dovuti» (in relazione al causa instaurata sulla cartella di pagamento pari a poco più di 280.000 euro) e in «euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti» (in relazione al causa instaurata sulla cartella di pagamento pari a quasi 14.000 euro).
Nello specifico, i giudici di seconde cure muovono dal presupposto che in forza dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 92 «la compensazione è vincolata alle sole ipotesi di soccombenza reciproca e di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere oggetto di specifica espressa motivazione (in ossequio del noto principio secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, ex art 111 co. 6 della Carta Costituzionale)» e rilevano che, nel caso di specie, «i primi giudici non indicano le gravi ed eccezionali ragioni che dovrebbero legittimare la compensazione» in quanto «[s]i limitano ad evocare una peculiarità della controversia che appare smentita dalla connotazione ‘ordinaria’, per così dire, delle doglianze del contribuente e parimenti dalla ‘ordinarietà’ della causale dell’azione di riscossione dell’Ufficio».

           Motivi della decisione

Premesso che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n.959/1/19 in data 8 7 2019 depositata in data 23 10 2019 è stato accolto, con compensazione delle spese, il ricorso di xxxxxx avverso cartella di pagamento relativa adIVA, IRPEF, IRAP per i redditi del 2014, con la quale l’Agente della Riscossione chiedeva a xxxx l’importo di euro xxxxx; interpone appello xxxxxx. chiedendo la riforma della sentenza in punto si spese, secondo il contribuente illegittimamente compensate , in difetto dei presupposti e con motivazione carente .
Non si è costituita la parte pubblica.
L’appello è fondato.
Ora, posto che la sentenza di primo grado recita sulle spese: ‘ ( … ) Pur stante tale decisione, in considerazione della materia in controversia ed in considerazione della
ondivaga giurisprudenza che in tal materia si è succeduta, si compensano le spese di
lite ( … )’; posto che si registra, a far data dalla modifica dell’articolo 92 in forza della legge n. 263/ 2005 e poi con gli interventi del Legislatore negli anni 2009, 2014 e poi 2015 (articolo 45 legge 18 6 2009 n. 69; legge 162/2014; decreto legislativo 24 sett 2015 n. 156 che ha modificato l’articolo 15 del Dlgs n. 546/1992) una progressiva restrizione dei poteri discrezionali del giudice in materia di spese, forieri di una discussa prassi compensatoria; posto che a mente del nuovo testo dell’articolo 15 del DLgs 546 del 92 la compensazione è vincolata alle sole ipotesi di soccombenza reciproca e di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere oggetto di specifica espressa motivazione (in ossequio del noto principio secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, ex art 111 co. 6 della Carta Costituzionale); deve rilevare che nel caso che ci occupa i primi giudici non indicano le gravi ed eccezionali ragioni che dovrebbero legittimare la compensazione. Si limitano ad evocare la ‘materia in controversia ‘, a ben vedere di nessuna eccezionalità ed un’ondivaga giurisprudenza, che non è meglio specificata e che in ogni caso non è dato riscontrare sui temi sollevati dal contribuente.
L’appello va pertanto sicuramente accolto e le spese, visto il valore della controversia, il novero delle questioni sottoposte al giudicante, l’esito del ricorso, vanno liquidate in euro 2000,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario .

PQM

Accoglie l’appello della parte contribuente e, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’Ufficio soccombente al pagamento di E. 2000,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti, complessivamente, in favore del difensore che si dichiara antistatario.

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