CTR LAZIO 2020: avviso di accertamento e prescrizione quinquennale dei crediti erariali

Dott. Luca Procopio – 2 min. di lettura

CTR LAZIO n. 2562 del 08.09.2020

La CTR Lazio, nella sentenza in esame, statuisce la prescrizione quinquennale dei tributi erariali (nel caso di specie IRPEF e imposta di registro) esposti in avvisi di accertamento o cartelle di pagamento non tempestivamente impugnati dal contribuente.

Nello specifico, è stato osservato che «le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Invero la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve[. . .] in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c. c.”.

La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale del LAZIO n. 2562 del 08.09.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene l’intimazione di pagamento n. 097 xxxxxxxxxx/000, che risulta essere stata inviata con busta con recante il timbro servizio messi albo pretorio casa comunale ritirato 5 giugno 2017, è stata impugnata con ricorso del 2 agosto 2017 alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, spedito in
data 3 agosto 2017 con raccomandata n. xxxxxxx del 3.8.2017 all’Agenzia Entrate e Riscossione e con raccomandata n.14789829612-5 xxxxx del 3.8.2017 all’Agenzia Entrate Roma 1.
La contribuente si duole che 3 delle 6 cartelle sottese all’intimazione 097 xxxxxx/000 non sono state regolarmente notificate e che il primo atto interruttivo è stato l’invio dell’intimazione di pagamento n. 097 xxxxxx/000 ritirata il 5 giugno 2017 e poi impugnata con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016 ha affermato il principio di diritto che : « la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento (.) pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod civ.
Pertanto, le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Invero la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c. c.”.
La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo);

Infatti, l’intimazione di pagamento risulta notificata mediante ritiro alla Casa comunale del comune di Roma in data 5 giugno 2017 allorquando erano già trascorsi:
1) quasi 10 dalla notifica dell’AVI riferita alla prima cartella di pagamento notificata quasi 15 anni prima;
2) più di 9 anni dalla notifica dell’ AVI riferita alla seconda cartella di pagamento notificata oltre 14 anni prima;
3) più di 5 anni dalla notifica dell’AVI riferita alla terza cartella di pagamento notificata quasi 10 anni prima.
Invero la Corte costituzionale, nella sentenza n. 280 del 2005, ha ribadito il proprio costante indirizzo secondo cui è conforme a Costituzione, e va dall’interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema tributario che “non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all’azione esecutiva del fisco” ed ha osservato che l’esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire termini decadenziali nella materia non può essere soddisfatta facendo riferimento a termini fissati per attività interne all’Amministrazione (nello stesso senso: Corte cost. ordinanza n. 352 del 2004, ivi richiamata).
Pertanto, l’omessa riscossione coattiva da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione entro i 5 anni successivi agli atti interruttivi delle cartelle di pagamento, comporta la prescrizione dei relativi crediti erariali con conseguente annullamento delle tre cartelle di pagamento:
1) 0972xxxxxxx000; 2) 097200xxxxxxx00; 3) 0972007xxxxxxxxxx000.
Pertanto, l’appello va respinto con conferma dell’impugnata sentenza n. 15082/18 della Sez. 27 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma depositata il 31 luglio 2018.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione respinge l’appello, come in motivazione, e condanna l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma al pagamento delle spese,
ciascuna in €. 500,00 oltre oneri di legge.

 

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