CTR LAZIO 2020: occupazione abusiva di immobile ed avviso di accertamento sui canoni

Dott. Luca Procopio – 1,30 min. di lettura

CTR LAZIO n. 2164 del 15.07.2020

La CTR Lazio, nella sentenza in esame, emessa nel giudizio di rinvio promosso dalla contribuente a seguito della sentenza depositata dalla Corte di Cassazione favorevole a quest’ultima, esamina la legittimità di un avviso di accertamento a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini dell’IRPEF, canoni di locazione a suo dire illegittimamente non dichiarati.

Nello specifico, l’atto impositivo asseriva che la contribuente aveva riscosso canoni derivanti da un contratto di locazione non registrato, risultando ciò dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai presunti conduttori dell’unità immobiliare di proprietà della contribuente.

La contribuente, anche nel giudizio di rinvio, contestava l’esistenza di un contratto di locazione non registrato, deducendo che negli anni oggetto dell’avviso di accertamento IRPEF i suddetti “mendaci” locatari avevano occupato abusivamente l’unità immobiliare di sua proprietà, come accertato dalla sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte di Appello di Roma e versata in atti.

La CTR, a fronte dell’accertamento definitivo dell’occupazione abusiva dell’unità immobiliare di proprietà della contribuente compiuto in sede civile, ha annullato l’atto impositivo, rilevando che «l’Agenzia non poteva pretendere il pagamento su un’occupazione abusiva […] e non doveva essere dichiarato il presunto contratto di locazione inesistente per dichiarazione “mendace” da parte dei sedicenti locatari, quindi non è dovuta alcuna imposta su una dichiarazione mendace […] per un contratto inesistenti».

 

Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale del LAZIO n. 2164 del 15.07.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente chiedeva con istanza di trattazione congiunta la riunione dei fascicoli RGA n. 4614/2017 sez.9 ed analogo RGA n.6548/2017; n.4548/2019; pendente avanti la CTR Lazio sugli stessi accertamenti .
Successivamente chiedeva la trasmissione del fascicolo n. 4614/2017 e relativa sentenza n.197 del 16/01/2018 , alla Corte di Cassazione.

In questa sede si discute degli accertamenti IRPEF relativi ai redditi anni 2006-2007 della ricorrente .
L’immobile veniva occupato dalle due inquiline straniere “dalla Romania di etnia rom” ed i giudici a fasi alterne dichiaravano “occupazione abusiva dell’immobile” in oggetto e non invece di locazione non dichiarata, pertanto l’Agenzia non poteva pretendere il pagamento su “un’occupazione abusiva da parte di due stranieri della Romania di etnia rom”, e non doveva essere dichiarato il presunto contratto di locazione inesistente per dichiarazione “mendace” da parte delle due straniere , quindi non è dovuta alcuna imposta su una dichiarazione “mendace di due straniere rom” per un contratto inesistente .
Tutte le altre pretese erariali prodromiche sono nulle basate su fatti ed atti inesistenti.
La Commissione accoglie il ricorso per riassunzione della contribuente, annulla gli accertamenti redditi anni 2006-2007 .
Ogni altra argomentazione sollevata dalle parti viene assorbita .
Su richiesta dell’avvocato di parte, la Commissione condanna l’Agenzia alle refusione delle spese di giustizia dei n.4 gradi di giudizio , in modo analitico in base alle tabelle dei compensi per le cause tributarie come segue: compensi giudiziari avanti le Commissioni CTP+CTR+Cassazione+CTR (euro 3.035,00 per ciascun grado) + n.4 contributi unificati tributari.

P.Q.M.

La CTR LAZIO accoglie l’appello della contribuente. Condanna l’Agenzia alle spese di giudizio di euro 12.620,00.

 

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