CTR Lazio 2020: le spese per sponsorizzazione rivestono natura pubblicitaria?

Dott. Luca Procopio


CTR Lazio n. 2691, depositata 23.09.2020

Sussiste una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle spese sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche se l’importo del corrispettivo erogato non supera euro 200 mila, fermo restando la necessità che la sponsorizzazione sia effettiva.

Un’impresa individuale aveva corrisposto una somma di euro 60 mila euro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica affinché quest’ultima pubblicizzasse il proprio marchio durante le manifestazioni sportive a cui partecipava.

La CTR Lazio riconosce la piena deducibilità, come spesa di pubblicità, del corrispettivo erogato dall’impresa individuale, in quanto nella fattispecie concreta in esame ricorrono tutte le condizioni al ricorre delle quali l’art. 90, comma 8, della Legge n. 289 del 2002 pone una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di un’associazione sportiva dilettantistica.

Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno constatato positivamente i seguenti elementi:

  1. la somma erogata era inferiore all’importo di euro 200 mila, limite massimo a cui il citato art. 90 riserva la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria della spesa;
  2. la natura dilettantistica dell’associazione sportiva sponsorizzata;
  3. l’effettività della sponsorizzazione «concretamente avvenuta rendendo visibile il marchio dello sponsor», avendo il contribuente «prodotto la documentazione fotografica che dimostra che la sponsorizzazione sia effettivamente avvenuta e la certificazione afferente alla natura dilettantistica del torneo».

Al cospetto di tali circostanze e della presunzione legale assoluta riconosciuta dalla legge al contribuente, nessuna prova ha fornito l’Ufficio impositore in merito alla non inerenza e all’antieconomicità della spesa de qua.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 2691 del 23.09.2020

Svolgimento del processo

Relativamente al merito del giudizio si rileva quanto segue.
[…] propone appello avverso la sentenza […], con la quale la CTP di Roma ha respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito di circa 130 mila euro a fronte di un reddito dichiarato di circa 80 mila euro.

La Commissione ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che il contribuente nulla abbia prodotto per dimostrare che l’attività sponsorizzata si sia effettivamente svolta o per documentare l’utilizzo della somma al fine della realizzazione dei materiali per consentire il compimento dell’attività.

Con l’appello, e una successiva memoria, il contribuente lamenta, tra l’altro, l’errata valutazione da parte del giudice delle prove versate dal ricorrente. Lamenta al riguardo il fatto che il materiale fotografico prodotto dal quale si può verificare che la divisa degli atleti fotografati riportava il logo della ditta individuale del sig. […]. Il contribuente ha depositato inoltre gli attestati rilasciati dalla Federazione da cui risulta l’iscrizione al torneo federale. Peraltro, aggiunge l’appellante sia l’ufficio che il giudice di prime cure non contestano l’inesistenza delle operazioni ma la loro non inerenza. Tuttavia, ciò è contraddetto dalla prova che la manifestazione si è effettivamente svolta e che quindi l’operazione di sponsorizzazione sia deducibile.

Si è costituita l’Agenzia che chiede il rigetto del gravame.

Motivi della decisione

L’appello è meritevole di accoglimento.
Come ricordato dall’appellante, la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8540 del 6 maggio 2020 ha ribadito che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000 ha introdotto, “a favore del solo soggetto erogante il corrispettivo e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.

E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. n. 14232 del 2017), senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018 nonché Cass. n. 22855 del 2018 di questa Sottosezione)”.

Nella specie, il Collegio ritiene che le predette condizioni siano state tutte rispettate: sia quelle relative al limite quantitativo che alla natura dilettantistica della associazione sportiva, nonché rispetto alla circostanza che la sponsorizzazione sia concretamente avvenuta rendendo visibile il marchio dello sponsor.

Al riguardo, il contribuente ha prodotto la documentazione fotografica che dimostra che la sponsorizzazione sia effettivamente avvenuta e la certificazione afferente alla natura dilettantistica del torneo.

Peraltro, sulla base della presunzione legale assoluta riconosciuta dalla legge al contribuente, è l’ufficio che deve provare la non inerenza e l’antieconomicità della spesa.
Tuttavia questa prova, nella specie, l’ufficio non l’ha fornita

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 7 – Accoglie il ricorso. Spese compensate

 

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