Dott. Luca Procopio
Il caso:
L’Agenzia delle entrate, in riferimento ad una procedura esecutiva mobiliare terminata con un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati emesso dal giudice civile, emetteva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro nei confronti dell’impresa procedente, dell’impresa che aveva prestato intervento nella stessa procedura ex art. 551 del c.p.c. e dell’impresa debitrice di crediti distinti nei confronti degli anzidetti due soggetti, liquando unitariamente l’imposta di registro sull’ammontare complessivo dei debiti del soggetto esecutato e, quindi, ritenendo, ai fini qui rilevanti, che il soggetto procedente fosse solidalmente obbligato anche al pagamento della quota di imposta di registro idealmente riferibile ai crediti vantati nei confronti del soggetto pignorato esclusivamente dal soggetto che era intervenuto nella procedura esecutiva.
La società che aveva avviato la procedura esecutiva impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro deducendo che se non è revocabile in dubbio che l’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 imponga alle parti in causa l’obbligo solidale al pagamento dell’imposta di registro, è altrettanto vero che tale la solidarietà sussiste solamente tra le parti sostanziali del rapporto giuridico, con la conseguenza che essa doveva considerarsi estranea all’imposta di registro riferibile al credito che il soggetto intervenuto nella procedura esecutiva vantava nei confronti del soggetto esecutato.
In altri termini, nel ricorso introduttivo del giudizio, il soggetto procedente sosteneva che i rapporti creditizi sorti separatamente tra esso e il soggetto pignorato e tra il soggetto intervenuto e il medesimo debitore davano luogo ad obbligazioni solidali separate, con l’effetto che l’Agenzia delle entrate era legittimata a richiedergli in pagamento l’imposta di registro calcolata esclusivamente sull’importo del proprio credito vantato nei confronti dell’impresa pignorata.
La tesi della società ricorrente non veniva accolta dalla CTP di Roma, la cui sentenza, però, proprio in accoglimento delle suddette ragioni giuridiche, veniva riformata dalla CTR Lazio nella sentenza in esame.
Nello specifico, i Giudici di seconde cure evidenziavano come la tesi della parte appellante trovasse conforto sia nella giurisprudenza di legittimità sia nella prassi amministrativa, in particolare, con riferimento a quest’ultima, nella risoluzione n. 82/E del 21.11.2013, in cui l’Agenzia delle entrare, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha avuto modo di rammentare che rispetto all’imposta di registro dovuta sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari «non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto l’indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale […] ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo».
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 2529 del 27.11.2020
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data […], la società Laziale Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante, impugnava l’avviso di liquidazione n. […], notificato il […], concernente l’imposta di registro per l’esecuzione mobiliare n. […] emessa dal Tribunale Civile, imposta richiesta ex artt. 37 e 54 d.P.R. n. 131/86 e art. 6 della Tariffa parte I, in relazione alla assegnazione dei crediti pignorati presso il debitore pari allo 0,5% sull’imponibile di Euro 1.973.266,48 (corrispondente alla somma degli importi indicati in atti giudiziari e relativi interessi).
L’avviso impugnato specificava trattarsi del totale dovuto in solido dalle parti creditrici [….] s.r.l. per un credito nei confronti della […] e […], per un importo di euro 9.866,00, oltre le spese.
La società ricorrente, premettendo che l’avviso di liquidazione impugnato “contiene una liquidazione unica dell’imposta di registro senza distinguere in alcun modo la posizione della scrivente da quella della diversa società, […], né determinandone in alcun modo i diversi importi”, eccepiva che “nessun rapporto di solidarietà risulta individuabile tra la […] e la […], società … i cui rapporti sostanziali oggetto dell’esecuzione di specie risultano totalmente scollegati”.
Nel caso di specie, come esposto nel ricorso, l’esecuzione mobiliare in questione era stata attivata dalla […] in seguito a decreto ingiuntivo n. […] del Tribunale Civile di Roma dichiarato esecutivo per mancata opposizione; la […] interveniva nella stessa procedura esecutiva ex art. 551 c.p.c., “vantando anch’essa un diritto di credito verso la […] per un rapporto del tutto sconosciuto” con la ricorrente.
[…]
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. […], rigettava il ricorso, con compensazione delle spese, affermando che “l’art. 57 prevede il principio generale secondo il quale tutte le parti in causa sono solidalmente responsabili ai fini della corresponsione delle imposte dovute fatta salva, ovviamente, l’azione di rivalsa”.
Ha proposto appello la Società […], eccependo:
– illegittimità e infondatezza della sentenza per violazione dell’art. 57 TUR con riguardo all’avvenuta liquidazione unica in capo a soggetti non aventi alcun rapporto sostanziale in comune oggetto di giudizio;
– illegittimità e infondatezza della sentenza per violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 2697 c.c. con riguardo al vizio di motivazione e chiarezza dell’avviso ed alla violazione dell’onere della prova;
– illegittimità e infondatezza della sentenza per violazione degli artt. 42 e 56 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 21 septies della L. n. 241/90 con riguardo alla legittimazione all’adozione ed alla mancanza di sottoscrizione dell’avviso.
Parte appellante, con successive memorie illustrative, espone, quanto al primo motivo di gravame, che “nella causa in oggetto non è affatto revocato in dubbio l’obbligo di solidarietà delle parti in causa al pagamento dell’imposta di registro né tantomeno l’infrazionabilità dello stesso in caso di coobbligazione. Nella fattispecie in questione è in discussione che tale rapporto di solidarietà potesse mai ravvisarsi e che quindi potesse nascere ed esser liquidata una obbligazione l’unica come avvenuto nel caso di specie”;
afferma, quanto al secondo motivo di gravame, che “l’avviso risulta del tutto privo dei presupposti minimi giustificativi della pretesa”.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma l, depositando controdeduzioni nelle quali ribadisce la legittimità del proprio operato.
Motivi della decisione
Ritiene la Commissione che l’appello della società debba essere accolto
L’art. 57 d.P.R. n. 131/86 (Testo Unico dell’imposta di registro), rubricato “Soggetti obbligati al pagamento”, stabilisce, al primo comma, “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, … “.
Il riferimento contenuto in tale norma alle “parti in causa” determina quindi la costituzione di un obbligo solidale al pagamento del tributo tra gli attori del procedimento giurisdizionale; sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2108/2005) afferma non avere rilevanza il fatto che si tratti della parte attrice o convenuta, né che la parte sia risultata soccombente o vittoriosa.
[…]
In atti risulta inoltre un atto di pignoramento presso terzi, promosso dalla società ricorrente nei confronti della […] e un successivo atto di intervento della […], creditrice della stessa […] in virtù di altro titolo, nella medesima procedura esecutiva.
Come riconosciuto dallo stesso Ufficio in sede di controdeduzioni, il su richiamato principio di solidarietà deve trovare applicazione “solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei”.
Nel caso di specie, come provato da parte appellante, nella procedura esecutiva promossa dalla società ricorrente, […], nei confronti della […] interveniva, ex art. 551 c.p.c., la […], che vantava un diritto di credito nei confronti della stessa […] basato su un diverso rapporto sostanziale.
Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 82/E del 21 novembre 2013 – nel caso di registrazione di atti giudiziari, l’imposta di registro è dovuta “in solido” solo dalle parti in causa titolari del rapporto sostanziale, non estendendosi l’obbligo di pagamento a chi è intervenuto nel processo come semplice litisconsorte facoltativo. Richiamando inoltre un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4805/2011; 14305/2009), l’Agenzia delle Entrate ha quindi riconosciuto che l’imposta per la registrazione degli atti giudiziari non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto, l’indice di capacità contributiva, cui si collega il tributo, non è la sentenza “ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo”.
Si ritengono assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
[…]
P.Q.M.
la Commissione accoglie l’appello. Spese compensate.