Dott. Luca Procopio
CTR LAZIO n. 1471, depositata il 05.06.2020
La CTR Lazio, nella sentenza in esame, aderisce alla tesi della prescrizione quinquennale dei tributi erariali successivi alla notifica della cartella, affermando, nello specifico, di condividere l’indirizzo sancito dalle SS.UU. della Corte Suprema con sentenza n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla Cassazione – Sezione V – n. 30362/2018, secondo cui il termine prescrizionale per i tributi erariali e non erariali è comunque di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale del LAZIO n. 1471, depositata il 05.06.2020
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22 ottobre 2018 la Commissione tributaria provinciale di Roma – sezione 42 – ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente xxxxxxxxxxxxxx avverso l’avviso di intimazione di pagamento n. 097 xxxxxxxxxxx, per complessivi euro xxxxxxx75, conseguente alla notifica di n. 10 cartelle esattoriali che sarebbero state notificate tra il 2001 e il 2009.
A sostegno dell’impugnazione, la parte ricorrente eccepiva diffuse eccepiva l’ inesistenza e/ o nullità della relata di notifica dell’avvio di intimazione di pagamento; illegittimità dell’avviso per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento; mancata allegazione delle cartelle e difetto di motivazione; prescrizione dei crediti tributari; nullità, invalidità,inefficacia e infondatezza del provvedimento impugnato per mancata indicazione dci presupposti in fatto e per carenza di prova; nullità e/ o illegittimità del provvedimento opposto per violazione dei principi fondamentali recati dallo statuto del contribuente.
Concludeva, in via principale, per l’illegittimità in diritto ed in fatto dell’impugnato avviso e, in via sussidiaria e subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione delle doglianze sollevate, per la rideterminazione del quantum accertato.
(OMISSIS)
Per le restanti cartelle esattoriali di seguito elencate:
1) numero 097 xxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di euro xxxxxx, relativa a tributo anno 1994, notificata il 23.06.2001;
2) numero 097 xxxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di euro xxxxxxxxxxx,relativa a tributo anno 1995, notificata il 10.02.2003;
3) numero 097 xxxxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di euro xxxxxxxxxx,relativa a tributi anno 1996, notificata il 17.12.2003;
4) numero 097 xxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di euro xxxxxx,relativa a tributi anno 2007, notificata il 09.03.2009;
5) numero 097 xxxxxxxxxxxxxx, dell’importo complessivo di euro xxxxxxxxx, relativa a tributi anno 2008, notificata il 27.07.2009,
il Collegio intende conformarsi all’indirizzo sancito dalle SS.UU. della Corte Suprema con sentenza n. 23397 /2016 e successivamente confermato dalla Cassazione – Sezione V – n. 30362/2018, secondo cui il termine prescrizionale per i tributi erariali e non erariali è comunque di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso.
Ne deriva che nella specie, considerato che l’avviso di intimazione di pagamento sopravveniva solo in data 3 ottobre 2017, i crediti oggetto di causa, non essendo stati nel frattempo compiuti tempestivamente altri atti interruttivi, sono da dichiararsi prescritti.
Orbene, non resta che respingere l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermare l’impugnata sentenza.
Trattandosi di questione di controvertibile definizione, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Spese compensate.