Dott. Luca Procopio
CTR LAZIO n. 2397 del 30.07.2020
Nel caso di impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento di cui si deduce l’omessa notifica, il calcolo del contributo unificato non può essere effettuato applicando il criterio valido per i “ricorsi cumulativi”.
Nella sentenza in esame, la CTR LAZIO ha respinto il ricorso in appello del “Ministero dell’Economia e Finanze – Commissione Tributaria Regionale del Lazio” e a mezzo del quale quest’ultimo sosteneva che, nel caso di impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento di cui si deduce l’omessa notifica, il contributo unificato deve essere distintamente assolto in relazione al medesimo preavviso di fermo e a ciascuna delle cartelle di pagamento ivi richiamate.
I giudici di seconde cure non condividono la tesi propugnata dall’Ente impositore in quanto, se è vero che nel processo tributario il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato (comma 3-bis dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002) e che per i “ricorsi cumulativi” il contributo unificato deve essere calcolato dalla somma di quelli dovuti per i singoli atti, è altrettanto vero che «il ricorso avverso il preavviso di fermo e le sottese cartelle non può considerarsi un ricorso “cumulativo”, dal momento che il fermo ha già un proprio valore, dato dalla somma dei tributi richiesti» e che il pagamento del contributo unificato per ciascun atto impugnato postula che «ogni atto contenga la richiesta di pagamento di un tributo diverso, cosa che invece non avviene nell’impugnazione cumulativa degli atti della riscossione successivi all’emissione della cartelle esattoriale e delle cartelle stesse, ipotesi in cui, invero, le somme richieste sono le medesime.
Di conseguenza, se il tributo indicato in ciascuna delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo amministrativo concorre alla formazione del complessivo valore della lite riferibile a tale ultimo atto, il medesimo singolo tributo non può essere assunto per richiedere il pagamento del contributo unificato in relazione a ciascuna delle medesime cartelle, pena «un doppio pagamento del contributo unificato per le stesse somme».
Un’ulteriore argomentazione che la CTR LAZIO spende al fine di rigettare il ricorso in appello del “Ministero dell’Economia e Finanze – Commissione Tributaria Regionale del Lazio” consiste nel far notare che l’impugnazione del solo preavviso di fermo amministrativo, seppur tesa a farne dichiarare la nullità per l’omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento presupposte, sarebbe stata «del tutto inutile per il contribuente al fine di definire la propria controversia tributaria, in quanto le cartelle presupposte rimarrebbero valide».
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale del LAZIO n. 2397 del 30.07.2020
FATTO
Il signor […] ha impugnato l’atto di accertamento e di irrogazione sanzioni n. […] con cui il Ministero dell’Economia e Finanze – Commissione Tributaria Regionale del Lazio – ha rilevato l’insufficiente versamento del contributo unificato tributario in relazione ad una controversia instaurata presso la CTR Lazio.
L’atto in contestazione ha applicato al sig. xxxx la sanzione di euro xxxx,00 pari al 200% dell’importo dovuto e non versato a titolo di contributo unificato, fermo restando l’onere di provvedere al pagamento dell’ulteriore contributo unificato richiesto per euro xxx,00.
Il contribuente ha fatto presente l’illegittimità dell’atto impugnato, precisando di avere versato, all’atto del deposito dell’appello n. 6977/2016, euro 60,00 a titolo di contributo unificato, in quanto il valore della controversia di cui all’appello era pari ad euro 3.500,50 ed aveva ad oggetto l’impugnativa del fermo amministrativo n. xxxxx0, cui erano sottese le cartelle di pagamento che il contribuente reputava mai notificate e che erano state ricondotte ad unità in quanto ricomprese nel valore del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. […] la CTP di Roma ha accolto il ricorso, constatando che, invero, oggetto di impugnativa era un preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di cartelle esattoriali in cui erano dedotti tributi vari, la cui sommatoria, dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e poi in appello, era pari ad euro 3.500,00 e che, pertanto, corretto era il pagamento di euro 60,00 a titolo di CUT mentre pretestuosa era la richiesta dell’Ufficio, che richiedeva invece euro 210,00.
Avverso tale sentenza ha prodotto appello il Ministero delle Finanze – CTR del Lazio, Ufficio della Segreteria, che ha precisato, quanto alle modalità di calcolo del c.u.t., che esse sono stabilite dall’art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115 del 2002 e prevedono che esso venga calcolato in base al valore della controversia, il quale deve essere determinato con riguardo al valore di ciascun atto impugnato e non al valore complessivo della controversia determinato dalla sommatoria degli atti impugnati.
Ebbene, prosegue l’Ufficio, poiché nella specie il contribuente ha impugnato n. 7 atti (il fermo amministrativo e le sei cartelle di pagamento ad esso sottese), il c.u.t. deve essere calcolato sul valore della pretesa tributaria fatta valere con ciascuna delle sei cartelle, oltre che sul valore del fermo amministrativo. Di ciò sarebbe conferma anche il tenore dell’art. 14, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002, che determina il valore della lite “per ciascun atto impugnato”.
Il contribuente non si è costituito.
[…]
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
L’art. 14 c. 3 bis del DPR 115/2002, così come modificato dalla legge di Stabilità 2014 (I. 147/2013), prevede che nei processi tributari il valore della lite sia determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tale articolo, sia nell’attuale formulazione, come modificata ex art. 9 d. lgs. n. 156/2016 che nella precedente, stabilisce che “per valore della lite s’intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogato con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Dal tenore letterale della normativa sembra desumersi che essa stabilisca che per il processo tributario solo in caso di sanzioni si possa procedere a un calcolo del valore della controversia di tipo “sommatoria”.
In questo senso la circolare n. 1/Df del 21 settembre 2011 del Ministero delle Finanze prevede al punto 5 che “nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all’ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l’atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l’annullamento” così sottintendendo che in caso di richiesta di annullamento di più tributi contenuti nello stesso atto, il contributo unificato si calcola su ciascuno di essi tramite i relativi scaglioni di riferimento.
In maniera ancora più specifica, la direttiva n. 2/Dgt del 14 dicembre 2012, sempre emessa dal Ministero delle Finanze, in risposta al quesito 18, richiamando il già citato art. 12 c. 2 Dlgs 546/1992, stabilisce altresì che “soltanto nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”, portando così a concludere che nel caso si impugnino più atti debba essere applicato il criterio di calcolo più oneroso.
Va, peraltro, precisato che la norma ha superato anche il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte costituzionale sentenza 78/2016) e che, quindi, per i ricorsi cosiddetti “cumulativi” il contributo unificato debba essere calcolato dalla somma di quelli dovuti per i singoli atti.
Ma, rileva il Collegio, nel caso dì specie l’atto impugnato è un atto cautelare, quale il preavviso di fermo amministrativo, unitamente alle cartelle in esso presupposte.
Nella specie il ricorso avverso il preavviso di fermo e le sottese cartelle non può considerarsi un ricorso “cumulativo”, dal momento che il fermo ha già un proprio valore, dato dalla somma dei tributi richiesti.
Tuttavia, tali tributi sono già stati calcolati singolarmente come riferiti a ciascuna delle cartelle impugnate, con la conseguenza che il contribuente, applicando il criterio del valore del singolo atto, si troverebbe soggetto a un doppio pagamento del contributo unificato per le stesse somme.
Del resto, in questi casi l’impugnazione del solo preavviso di fermo amministrativo sarebbe, trattandosi dì un mero atto cautelare, del tutto inutile per il contribuente al fine di definire la propria controversia tributaria, in quanto le cartelle presupposte rimarrebbero valide.
Rileva pertanto il Collegio che, applicando in tale ipotesi il c.u.t. sulla base del valore del singolo atto, vi sarebbe un palese contrasto tra l’art. 12 c. 2 d. lgs 546/1992, che stabilisce che il calcolo del contributo unificato sia fatto in base all’importo del tributo” con la norma di cui all’art. 14 c. 3 bis del DPR 115/2002, che sì riferisce agli “atti impugnati” nell’evidente presupposto che ogni atto contenga la richiesta di pagamento di un tributo diverso, cosa che invece non avviene nell’impugnazione cumulativa degli atti della riscossione successivi all’emissione della cartelle esattoriale e delle cartelle stesse, ipotesi in cui, invero, le somme richieste sono le medesime.
A sostegno di tale argomentazione soccorre la già richiamata direttiva n. 2/Dgt del 14 dicembre 2012, emessa dal Ministero delle Finanze, che, in risposta al quesito n. 16, ha puntualizzato che il contributo relativo al preavviso di fermo e all’avviso di ipoteca si calcola tenendo conto “esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria” facendo quindi ritenere che lo stesso vada calcolato sulla somma dei soli tributi, come indicata nel preavviso dì fermo.
Tale argomentazione è condivisa dal Collegio per le ragioni sopra esposte.