CTR Lazio 2020: nuova conferma del principio secondo cui la prescrizione dei crediti erariali è quinquennale

Dott. Luca Procopio


 

CTR LAZIO n. 2677, depositata 22.9.2020

È quinquennale la prescrizione dei crediti tributari erariali esposti in cartelle di pagamento consolidatisi per omessa impugnazione.
Dopo la sentenza n. 2562 dell’8.9.2020, la CTR Lazio ritorna nuovamente, esprimendo il medesimo convincimento, sulla questione giuridica della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti tributari erariali esposti in cartelle di pagamento o atti della riscossione non impugnati tempestivamente dal contribuente.

Nel caso di specie, una società di persone impugnava delle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto crediti IVA e IRAP contenuti in precedenti cartelle di pagamento, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione quinquennale dei medesimi crediti.
La CTR Lazio, nella sentenza in esame, riafferma la prescrizione quinquennale del credito erariale, visto che le cartelle di pagamento in questione non erano state debitamente impugnate dalla parte contribuente.

Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 2677, depositata 22.9.2020

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Roma, impugna la sentenza n. 3025/20 19 del 04.02.2019, depositata il 05.03.20 19, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. 25, accoglieva il ricorso proposto dalla società XXXXXXXXXXX. S.a.s. contro intimazione di pagamento relativa a due cartelle emesse ai fini Irap e Iva rispettivamente per le annualità 2004 e 2007, per l’importo complessivo di€ XXX,74. L’appellante insisteva sulla tempestiva e rituale notifica delle cartelle di pagamento, quindi invocando la prescrizione decennale – e non quinquennale, – della pretesa erariale, concludendo per la declaratoria di legittimità dell’intimazione di pagamento e delle sottese cartelle.
Si costituiva in giudizio la Società appellata, deducendo i vizi di notifica delle cartelle – consegnate al portiere dello stabile ma senza invio al destinatario della raccomandata informativa – e dunque l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa. Concludeva per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco xxx.
All’udienza del 06 novembre 20 19, la causa era trattenuta in decisione

Motivi della decisione

L’appello va respinto.
[…] è intervenuta nella fattispecie la prescrizione del credito erariale, essendo decorso il termine di cinque anni, così come anche statuito da Cass. con ordinanza n. 930/2019 [2018, n.d.r.] e da recente orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, secondo la quale, appunto, il termine è quinquennale e non decennale.

P.Q.M.

respinge l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 500,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

 

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