CTR LAZIO 2020: è nulla l’intimazione fondata su una precedente cartella illegittimamente notificata

Dott. Luca PROCOPIO

CTR LAZIO n. 2441 del 12.8.2020

È nulla l’intimazione di pagamento la cui presupposta cartella di pagamento è stata illegittimamente notificata secondo la procedura  dell’“irreperibilità assoluta” e l’invalidità di tale notifica non può ritenersi sanata dalla circostanza che la società contribuente, prima di ricevere regolarmente la notifica dell’intimazione di pagamento, sia venuta a conoscenza della cartella di pagamento mediante consegna da parte dell’Agente della riscossione dell’“estratto di ruolo” e della relativa relata di notifica.

Nel primo grado del giudizio oggetto della sentenza in esame, una società impugna, tra l’altro, un’intimazione di pagamento deducendone la nullità, in quanto la cartella di pagamento in essa richiamata come atto presupposto non era mai stata regolarmente notificata dall’Agente della riscossione, con la conseguente deduzione anche della nullità della medesima cartella.

La CTP di Roma accoglie il ricorso della società e l’Agenzia delle entrate – riscossione interpone appello deducendo quanto segue:

  1. la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, «mediante deposito presso la casa comunale, previa constatazione da parte del messo notificatore, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dell’assenza della società al domicilio risultante nel registro della Camera di Commercio e dell’irreperibilità assoluta della stessa»;
  2. il ricorso della società doveva essere dichiarato inammissibile laddove deduceva la nullità della cartella di pagamento «per l’inesistenza ovvero la nullità della notificazione», in quanto essa, a seguito di «richiesta di accesso agli atti presso gli sportelli dell’Agente di Riscossione» avente ad oggetto l’“estratto di ruolo” e la relata di notifica, era venuta a conoscenza dell’anzidetta cartella di pagamento mediante la consegna, a mezzo di posta elettronica, dell’“estratto di ruolo” e della relata di notifica, con l’effetto che dalla data di ricevimento di tali documenti decorreva il termine perentorio per proporre ricorso avverso la medesima cartella.

Tributario: CTR LAZIO n. 2441, depositata 12.8.2020 

La CTR Lazio respinge il ricorso in appello dell’Agente della riscossione, osservando, in primo luogo, che la società, già in epoca precedente alla data in cui il messo notificatore tentò la notifica della cartella di pagamento, non aveva più la propria sede e domicilio fiscale presso l’indirizzo risultante dalla relata di notifica, ma altrove, come risultante dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma versata in atti dalla medesima contribuente sin dal primo grado del giudizio, e con ciò «Ne deriva che la società non era irreperibile» e che la procedura di notifica prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 per i casi di “irreperibilità assoluta” era stata illegittimamente utilizzata dalla parte appellante.

In secondo luogo, i giudici di seconde cure rilevano che, rispetto all’accertata omessa notifica della cartella di pagamento e agli effetti che tale accertamento ha in termini di nullità della successiva intimazione di pagamento, nessuna efficacia sanante può essere attribuita alla conoscenza che la società ha avuto della medesima cartella con la consegna dell’“estratto di ruolo” e della relata di notifica, in quanto tale conoscenza «non può essere considerata equivalente alla notificazione della cartella di pagamento». Né la società contribuente era obbligata ad impugnare la cartella di pagamento di cui aveva avuto conoscenza tramite “estratto di ruolo”, in quanto tale impugnazione «costituisce una facoltà e non un onere (in questo senso vd. Cassazione, Sezioni unite n. 19.704/2015, e, più di recente, Cassazione, Sezione Tributaria n. 23.076/2019), il cui mancato esercizio entro il termine di legge non preclude definitivamente la possibilità di impugnarla, qualora il relativo interesse sorga per effetto di un successivo atto del procedimento di riscossione».

 

 

 

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