CTR di Bari n. 995/2020: la regolamentazione delle spese nel giudizio tributario

Avv. Giuseppe Mappa 

Una interessante disamina della Commissione Regionale di Bari sulla regolamentazione delle spese nel giudizio tributario.

Si seguito il testo integrale della sentenza.

Testo della sentenza

Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 995-2020 , depositata il 28-05-2020 

FATTO E DIRITTO

XXXXX proponeva ricorso avverso il diniego del rimborso IRPEF, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 19 del TUIR, in base alla sentenza del 21/07/2005 emessa dalla Corte di Giustizia CEE, che equipara il relativo trattamento dell’incentivo all’esodo tra donne e uomini e quindi al superamento dei 50 anni d’età, in applicazione dell’abbattimento al 50% delle ritenute subite sull’assegno straordinario a titolo di incentivo all’esodo.

Con la sentenza della CTP di Bari n. 162/24/2010 depositata in data 20 settembre 2010 il  ricorso veniva rigettato.

XXXXXXX proponeva appello chiedendo che venisse riconosciuta la nullità della sentenza di primo grado, riproponendo le stesse motivazioni e relativi calcoli già indicati nel ricorso depositato presso la CTP di Bari.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con Sentenza n. 86/6/2011 depositata in data 18 novembre 2011, accoglieva l’appello disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari con ricorso per Cassazione impugnava la predetta sentenza della CTR di Bari per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 28, della Legge n° 662/1996, dell’art. 59, comma 3, della Legge n° 449/ 1997, dell’art. 6, comma 2, DPR 917/1986, dell’art. 1 decreto 24/11/2003 n° 375, del D. Lgs. n° 112/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c.

Il contribuente proponeva ricorso incidentale con riferimento al capo della sentenza che aveva disciplinato le spese di giudizio.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 33450/2018, depositata in data 27 dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ed ha cassato la sentenza di secondo grado limitatamente al punto relativo alla disposta compensazione, da parte della CTR, delle spese del giudizio di appello.

La Corte ha cassato, pertanto, la pronuncia della CTR della Puglia nei limiti della parte accolta del ricorso incidentale ed ha rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per la decisione sulle spese del giudizio di appello ed anche del giudizio di legittimità.

Il giudizio è stato riassunto dal contribuente.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate concludendo per la conferma della statuizione del giudice di appello  in merito alla compensazione delle spese, chiedendo altresì la condanna della controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità.

Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” poteva trovare un adeguato supporto motivazionale, anche senza la necessità di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso fossero chiaramente ed inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

La giurisprudenza riteneva assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contenessero in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dava atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cassazione civile, sez. 11, sentenza 19.02.2009 n° 4067: id. Cass. civ. n. 6489 del 17.03.2009; id. Cass. civ. n. 14563 del 16.04.2008).

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, in vigore dal 1 marzo 2006, ha modificato dall’art. 92, comma 2, stabilendo che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La compensazione delle spese era dunque subordinata alla presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che il giudice era tenuto ad indicare esplicitamente in motivazione (Cass, sez. II, 27/09/2010, n. 20324).

Il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha previsto che la compensazione possa avvenire solo in casi tassativi: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Successivamente intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate. (Corte Costituzionale, 19/04/2018, n.77).

Nel caso di specie non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese con riferimento al giudizio di appello e al giudizio di legittimità, per cui le spese dovranno essere liquidate in base al principio di soccombenza a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione Regionale di Bari sez. VI, così provvede:

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in € 1.000,00 e del giudizio di legittimità che liquida in € 1.500,00, tutto oltre accessori di legge.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado in favore del contribuente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

 

Condivi con:
STAMPA