Avv. Giuseppe Mappa – 3 min. di lettura
CTP Reggio Calabria n. 2725 del 24.09.2020 – n. 2857/2859 del 02.10.2020
La Commissione Calabrese, con le tre decisioni in oggetto, statuisce che gli effetti della c.d. scissione della notifica dell’avviso di accertamento emesso dall’Ente Locale, non si applicano a tale tipologia d’atto in quanto avente natura amministrativa e non processuale.
Nello specifico la Commissione richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.
Alla luce di ciò, chiarisce la Commissione adita, l’accertamento non è un atto processuale e non si sottrae alla regola generale di cui all’art. 1334 del codice civile ove il bilanciamento dei contrapposti interessi è operato dal legislatore, e un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza piena del destinatario.
Conseguentemente, la prescrizione del tributo locale si perfeziona entro il 31.12 del quinto anno successivo alla annualità di riferimento.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 2725 del 24.09.2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2019, contro il Comune di Reggio Calabria, il sig. xxxxxx, nato a Reggio Calabria il xxxxx, c.f. xxxxxxxxxxx, chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento TARES anno 2013 n. xxxxx, notificato l’11.01.2019, per xxxxxx.
A sostegno del ricorso si lamenta la prescrizione del diritto a richiedere il tributo, ovvero TARES per l’anno 2013, termine maturato al 31.12.2018, essendo soggetto a prescrizione quinquennale.
Ed ancora, il ricorrente, in data 24.12.2013 aveva trasferito la sede della propria attività in Reggio Calabria alla via xxxxxxxxxxxxxxxxa, mentre l’avviso di accertamento ha ad oggetto l’immobile sito in xxxxxx.
In data 06.06.2019 si costituisce in giudizio il Comune di Reggio Calabria, che rileva, in ordine all’asserita prescrizione, che dal 10 gennaio 2007, il termine per la notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali è esclusivamente un termine di decadenza e non di prescrizione, che prevede la conseguente applicazione del principio della scissione della notificazione.
Pertanto essendo un termine di decadenza, l’avviso essendo stato spedito il 28.12.2018, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere fatto, ha interrotto il termine suddetto.
La Commissione, all’udienza del 13.07.2020, udito il relatore ed esaminati gli atti di causa, ritiene di accogliere il ricorso.
Dalla documentazione allegata, non risulta, attraverso il timbro postale, la data certa di consegna del plico contenente l’avviso di accertamento, all’ufficio di Poste Italiane per la spedizione, di tal che è impossibile per il Collegio stabilire se l’atto è stato spedito entro l’anno 2018 o successivamente.
L’avviso di accertamento è il primo atto che compie l’Ente impositore per cui è un atto recettizio il cui ricevimento da parte del contribuente deve avvenire nel termine dei cinque anni, diversamente, trattandosi di tributi locali, interviene la prescrizione ai sensi dell’art. 2948 cc.
A voler anche considerare che la spedizione sia avvenuta nel 2018 e la ricezione nel 2019 sulla notifica v’è da fare la scissione, per quel che riguarda decadenza e prescrizione, poichè non vi è dubbio che l’avviso di accertamento con cui il Comune di Reggio Calabria ha esercitato la propria pretesa impositiva sia un atto di natura sostanziale, sicchè il termine prescrizionale deve ritenersi interrotto solo al momento in cui l’iter notificatorio si è perfezionato con la consegna dell’atto al destinatario (Cass. SSUU n. 24822/15).
Le spese di lite vengono compensate in ragione del fatto che il contribuente ha usufruito dei servizi resisi
inesigibili per la tardività della notifica dell’avviso di accertamento.
La Commissione,
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE E COMPENSA LE SPESE.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 2857 del 02.10.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso/reclamo, consegnato al Comune di Reggio Calabria il 4.3.2018, la s.r.l. xxxxxx in persona del legale rappresentante, impugnava l’avviso di accertamento provv. n. xxxx del 13.11.2017, ricevuto l’8.1.2018 e relativo ad IMU pretesa per il 2012, sostenendone l’illegittimità a vario titolo e perché erano maturati i termini di decadenza prescritti, e maturata la prescrizione del vantato credito.
Chiedeva che fosse annullato l’atto de quo.
Il Comune di Reggio Calabria, respinto il reclamo, nel costituirsi per chiedere il rigetto del ricorso, negava ogni decadenza e prescrizione, sottolineando il principio della scissione degli effetti della notificazione.
OSSERVA LA COMMISSIONE
riunita in camera di consiglio, che il ricorso puo’ essere accolto: invero, agli atti non vi è prova di alcuna valida interruzione del prescritto termine quinquennale, mentre l’atto impugnato è pervenuto al ricorrente in data 8.1.2018, dopo la spedizione postale del 16.12.2017, a prescrizione maturata, sicché la pretesa resta travolta dalla eccezione che la rende illegittima, anche per la decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006.
Non superabile l’eccezione di parte perché è comunque maturata, al momento della ricezione, la prescrizione del credito tributario, e l’ente ha violato l’obbligo della notifica dell’accertamento nel quinquennio.
Appare opportuno ricordare che la Corte di Cassazione, con sent. delle SS.UU. n° 24822 del 9.12.2015, ha stabilito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.
Orbene, l’accertamento non è un atto processuale, e non si sottrae alla regola generale di cui all’art. 1334 CC, ove il bilanciamento dei contrapposti interessi è operato dal legislatore, e un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza piena del destinatario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sezione IX, accoglie il ricorso e condanna il Comune convenuto alle spese che liquida in e 150,00 più E 30, 00 per esborsi nonché accessori di legge con distrazione al difensore.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n. 2859 del 02.10.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso/reclamo, consegnato al Comune di xxxx l’8.3.2018 xxx accertamento n. xxxxx impugnava l’avviso di del 28.12.2017, ricevuto l’11.1.2018 e relativo ad INTU pretesa per II 2012, sostenendone l’illegittimità a vario titolo e perché erano maturati i termini di decadenza prescritti.
Chiedeva che fosse annullato l’atto de quo.
L’ente impositore non si costituiva.
OSSERVA LA COMMISSIONE
riunita in camera di consiglio, che il ricorso può essere accolto: invero, agli atti non vi é prova di alcuna valida interruzione del prescritto termine quinquennale, mentre l’atto impugnato i pervenuto al ricorrente in data 11.1.2018, dopo la presa in carico da parte di Poste Italiane del 2.1.2018, a decadenza maturata, sicché la pretesa resta travolta dalla eccezione che la rende illegittima per la violazione dell’art. 1, comma 161, L. n° 296/2006, che prevede l’obbligo della notifica dell’accertamento nel quinquennio.
Appare opportuno ricordare che la Corte di Cassazione, con sent delle SS.UU. n° 24822 del 9.12.2015, ha stabilito che via regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in orni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario. Orbene, l’accertamento non è un atto processuale, e non si sottrae alla regola generale di cui all’art. 1334 CC, ove il bilanciamento dei contrapposti interessi è operato dal legislatore, e un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza piena del destinatario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sezione IX, accoglie il ricorso e condanna il Comune convenuto alle spese che liquida in 100,00 più E 30, 00 per esborsi nonché accessori di legge con distrazione al difensore.