CTP Napoli 2020: sulla efficacia della cartella notificata a mezzo Pec come semplice file Pdf

Avv. Giuseppe Mappa


CTP Napoli n. 7072 del 19.10.2020

La Commissione napoletana, in disaccordo con la giurisprudenza di legittimità, statuisce che la cartella notificata a mezzo pec deve essere, comunque, autenticata da soggetto a ciò ex lege autorizzata.
Rigetta le doglianze del ricorrente non avendo quest’ultimo prodotto nessun disconoscimento.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 7072 del 19.10.2020

FATTO

Con ricorso notificato il 16/12/2019 il ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. xxxxxxxxxx00 (per un ammontare complessivo di € 1.xxxxxxxx,86) e 0xxxxx0 (per un ammontare complessivo di € xxxxx,70), recanti l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov Di Varese e dell’Agenzia delle Entrate- Dir. Prov. l di Napoli, a titolo di IRAP (anno 201 0) e IRAP, IRES, IVA, Ritenute alla fonte (anno 2013) e Imposta di Registro (anno 2011) – Il ricorrente ha richiesto di:
1. accertare e dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto mai ritualmente notificate;
2. dichiarare la prescrizione l decadenza del credito intimato;
con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio ed assegnazione al legale antistatario.
Si costituisce l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale nelle difese, conferma la correttezza della pretesa e contesta le deduzioni, eccezioni della parte ricorrente.
Si costituisce con atto di intervento volontario anche Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Il di Napoli la quale contesta tutto quanto ex adverso dedotto e ribadisce la legittimità e correttezza dei ruoli di cui all’impugnato estratto ruolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto I’AE avendo dimostrato di aver correttamente notificato le cartelle impugnate, l’estratto di ruolo con il quale il ricorrente afferma di aver preso cognizione della natura del presunto debito nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione, è atto non autonomamente impugnabile.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto le copia della avvenuta consegna a mezzo PEC della cartella 0xxxxxxxxxxxxxxxxx4000 in data 17.06.2015 e per la cartella 0xxxxxxxxxxxx000 in data 22.1.2015.

L’AE ha provveduto a inserire nei messaggi di posta elettronica certificata suddetti un documento informatico in formato PDF (portable document format) – generato attraverso un software rappresentante la copia per immagini delle cartelle di pagamento composte, in origine, su carta e quindi in formato analogico.

L’art. 48 del Codice Amministrativo Digitale (CAD) precisa che “i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

A norma del comma 2 dello stesso articolo articolo, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo auto, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agio ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

L’Art. 22 al 2° comma del CAD aggiunge che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”.

Infine, al 3° comma l’art. 22 cit. evidenzia che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.

Ciò detto, le copie delle cartelle esattoriali allegate alle sopra richiamate PEC non presentano l’attestazione della loro conformità all’originale apposta da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e, pertanto, i documenti informatici non soddisfano i requisiti imposti dalle richiamate norme.

Purtuttavia, il contribuente non avendo espressamente disconosciuta loro conformità all’originale, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno, a norma dell’art.22 comma 3° del CAD, acquisito la stessa efficacia probatoria degli originali e pertanto le cartelle risultano correttamente notificate.

PQM

Si dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate

 

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