Avv. Alessia De Nitto
CTP Lecce n. 1201 del il 05.10.2020
Gli avvisi di accertamento emessi dall’Ente Locale possono essere sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell’imposta o da un suo delegato purche’ sia individuato espressamente la fonte di tale potesta’ di firma.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 1201 del 05.10.2020
IN FATTO
Con ricorso inviato il 21.0 1.2020 xxxxxx, già Associazione xxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l’avviso di accertamento IMU, notificato il 27.06.2019, con cui il Comune di xxxxxo richiedeva il pagamento della complessiva somma di € xxxxx a titolo di IMU 2014 ed accessori in relazione ad alcuni immobili ubicati nel comune di Squinzano; ne chiedeva l’annullamento, eccependo:
• l ‘assenza di delega di firma;
• la mancata applicazione del “principio del cumulo giuridico” con riferimento alla
determinazione del sanzioni.
Il comune di Squinzano non si costituiva in giudizio, sebbene il ricorso gli sia stato regolarmente notificato.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente con il primo motivo di ricorso eccepisce “la nullità de/l ‘avviso di accertamento per omessa indicazione del provvedimento dirigenziale di individuazione e nomina del funzionario responsabile del tributo Imu, autorizzato alla sottoscrizione dell’avviso ché è privo di delega chi lo ha firmato”.
L’avviso impugnato reca la firma a stampa, ai sensi dell’art. l, comma 87, della legge 28.12.1995, n. 549, che sostituisce quella monografa del funzionario responsabile del tributo dott. xxxxxx-come indicato in calce al detto avviso (pag. 2).
Nell’atto non risulta indicato il provvedimento di livello dirigenziale che indichi la legittimazione del nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.
L’art. l, comma 162, L. n. 296 del2006 (in vigore da/l gennaio 2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali siano sottoscritti dal funzionario designato dall’Ente locale per la gestione del tributi e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento l’art. l, comma 87, L. n. 549 del 1995, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui
gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
La legge consente di sostituire la firma con il nominativo stampato nell’atto purchè l’atto sia prodotto da sistemi informativi autorizzati ed il dirigente responsabile dell’ufficio abbia adottato un apposito provvedimento di nomina del funzionario autorizzato ad apporre la firma a mezzo stampa.
La corte di cassazione con varie pronunce ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia, e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va comunque individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale (ex multis cass. sent. 21.11.2018, n. 30050).
L’art. 11, comma 1, del d. l.vo n. 507 del 1993, prevede, infatti, che “il Comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”.
La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 8814/2019 ha fissato il principio secondo cui « … in relazione agli oneri probatori in capo all’amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega. né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20 giugno 2011. n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.
Nel caso di specie il comune di xxxxx è rimasto contumace e, pertanto, non ha dimostrato che il funzionario responsabile del tributo vantasse i requisiti per sottoscrivere legittimamente l’atto di accertamento di cui è causa.