Avv. Alessia De Nitto
CTP Lecce n. 104 del 31.08.2020
La Commissione leccese precisa che per i canoni di locazione non versati dal conduttore al locatore, non sono da corrispondere imposte Irpef a far tempo dall’inizio della morosità.
Nello specifico dalla data di risoluzione contrattuale per inadempimento non possono assoggettarsi a tassazione i canoni di locazione non percepiti dal ricorrente.
Soprattutto in in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ. nn. 11158/2013, 22588/2013 e 651/2012) secondo cui i canoni di locazione (ad uso abitativo o commerciale) non riscossi per morosità del conduttore sono tassabili fino al momento della risoluzione contrattuale.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 104 del 31.08.2020
FATTO
xxxxxxx, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso l’atto in epigrafe, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Ufficio Controlli e Accertamenti Centralizzati, ha rettificato i redditi di locazione relativi all’anno d’imposta 2013 e dichiarati nell’anno 2014, sull’assunto dell’esistenza di redditi per canoni di locazione solo in parte dichiarati, eccependo la nullità, illegittimità ed erroneità dell’atto impugnato in quanto i canoni di locazione non riscossi non sono tassabili anche senza la convalidata dello sfratto e chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, costituitasi, ha con le sue controdeduzioni rigettato in toto quanto ex adverso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di lite.
Inoltre, con Ordinanza collegiale N.588/2019 emessa e depositata in data 4 Giugno 2019 è stata dichiarata l’interruzione di tale procedimento pendete innanzi a questa stessa Sezione della Commissione Tributaria Provinciale per la morte del ricorrente xxxxx e che xxxxxxxx, rappresentate e difese come in atti, nella loro qualità di eredi del defunto ricorrente hanno proceduto alla riassunzione e domandato la ripresa del procedimento interrotto chiedendone la discussione in pubblica udienza.
Parte ricorrente ha, inoltre, depositato “Memoria” replicando a quanto affermato da parte resistente nel proprio atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio, esaminata attentamente la documentazione in atti, e rilevato che:
a) parte ricorrente aveva locato l’immobile con contratto di locazione commerciale con decorrenza dalla data del 28 Gennaio 2013 e registrato al N. xxxx3 per un canone annuo di euro xxxxx,00 da corrispondersi in rate mensili ai euro xxxx,00;
b) il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni a partire dal mese di Settembre 2013;
c) in data 11 Dicembre 2013, il ricorrente è stato costretto a notificare al conduttore intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per la convalida;
d) in data 27 Gennaio 2014 il Tribunale di Lecce ha emesso provvedimento di convalida dello sfratto e separato provvedimento di ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione sino a quel momento non corrisposti e per quelli maturandi oltre che per le ulteriori spese connesse al rapporto di locazione;
e) in data 14 Febbraio 2014 è stato notificato al conduttore atto di precetto per rilascio dell’immobile, cui è seguita in data 28 Febbraio 2014 la notifica del preavviso di rilascio, con la successiva esecuzione dello sfratto in data 31 Marzo 2014.
Orbene, premesso che l’intimazione di sfratto per morosità altro non è che l’esercizio di un’azione costitutiva di risoluzione del contratto di locazione con effetti che retroagiscono al momento dell’accertata morosità del conduttore, e che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione del contratto, che normalmente ha assoluto effetto retroattivo tra le parti (ex art 1458 c.c.) non si estende alle prestazioni già eseguite, che non vanno restituite; ed essendo travolte dalla risoluzione le prestazioni successive all’inadempimento, in tali contratti l ‘effetto retroattivo della risoluzione deve farsi risalire al momento dell’inadempimento (Cass. sent. n. 7169/95).
Da tale assunto ne discende che nei contratti di locazione l’effetto risolutivo della pronuncia di convalida dello sfratto per morosità retroagisce al momento dell’inadempimento, e cioè all’inizio della morosità.
Nel caso che ci occupa, il contratto di locazione è risolto a far data dall’inadempimento risalente al mese di Settembre 2013, e non possono pertanto assoggettarsi a tassazione i canoni di locazione non percepiti dal ricorrente, tanto in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ. nn. 11158/2013, 22588/2013 e 651/2012) secondo cui i canoni di locazione (ad uso abitativo o commerciale) non riscossi per morosità del conduttore sono tassabili fino al momento della risoluzione contrattuale.
Pertanto codesto Collegio, accoglie il ricorso (assorbite tutte le altre doglianze) e condanna l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €.300,00 per spese di lite, oltre C.U. ed accessori di legge .
P.Q.M.
La Commissione, – Accoglie il ricorso;
– Condanna la parte resistente al pagamento della somma di euro 300,00 per spese di lite, oltre C.U. ed accessori ai legge • favore della parte ricorrente.