CTP Campobasso 2020: il silenzio sulla istanza ex L. 228/2012 comporta l’automatico annullamento dei carichi tributari

Avv. Giuseppe Mappa

CTP Campobasso n. 119 del il 30.06.2020

La Commissione Provinciale di Campobasso annulla i crediti e le cartelle per mancato riscontro alla istanza di annullamento in autotutela avanzata dal contribuente ai sensi della L. 228\2012.

La norma richiamata stabilisce che il contribuente al quale sia stata notificata una cartella esattoriale illegittima può chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonchè l’annullamento delle pretese iscritte a ruolo.

La legge fissa infatti un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ed infatti al comma 540 prevede che: “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi moli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

Testo della sentenza

SVOLGIMENTO

Il sig. xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. xxxx, propone rituale ricorso nei confronti dell’AGENZIA delle ENTRATE – Riscossione della provincia di Campobasso per l’annullamento delle cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito dettagliatamente riportati in epigrafe eccependo di aver presentato istanze, ai sensi della L. n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi 537 e segg., inviate a mezzo PEC in data 3 maggio 2016 e 11 maggio 2017 ad EQUITALIA SUD SPA (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) chiedendo la sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme portate dai moli e dalle cartelle ad essi conseguenti.

Evidenzia che nelle istanze era stata dedotta l’illegittimità e l’infondatezza delle pretese per effetto dell’inesistenza delle notifiche degli atti e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese stesse.

Sottolinea che alle richieste di cui innanzi non è pervenuto alcun riscontro da parte di EQUITALIA SUD SPA, ragion per cui risulta inutilmente decorso il termine perentorio di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario per la riscossione, e le partite di cui al comma 537 della citata L. n. 228/2012 sono da considerarsi automaticamente discaricate dai relativi ruoli, con l’eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

Chiede che venga disposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione la cancellazione dal ruolo di tutti gli atti impugnati (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), con conseguente annullamento degli stessi e condanna della stessa Agenzia al pagamento delle spese di causa con attribuzione al difensore.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Campobasso deducendo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione non avendo ricevuto alcuna comunicazione -prevista dal comma 539, comma 1- da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione- della dichiarazione di cui al comma 538 della L. n. 228/2012.
Chiede, pertanto, l’estromissione dal processo.

Eccepisce, comunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di agire del ricorrente e per tardività rispetto alle cartelle di pagamento e dell’avviso di accertamento.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché processuali, delle società del Gruppo Equitalia) deducendo in ordine alle contestazioni di parte ricorrente.

Eccepisce, preliminarmente, la carenza di giurisdizione di questa Commissione per le cartelle che non hanno natura tributaria e, quindi, appartenenti alla giurisdizione ordinaria. Per quanto riguarda le altre cartelle e gli avvisi di addebito, evidenzia che le istanze presentate dal ricorrente sono tardive, mentre risultano inammissibili le contestazioni inerenti il decorso dei termini di decadenza e dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, per difetto di interesse ad agire.

Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all’avviso di accertamento impugnato, sottolinea la legittimità della notifica delle cartelle e l’infondatezza della prescrizione del credito iscritto a molo.

Chiede dichiararsi: a) il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria di Campobasso in favore dell’Autorità Giudiziaria competente per le cartelle non riferite a debiti tributari; b) l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine per la proposizione dello stesso, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per improponibilità dell’opposizione in difetto del concreto esercizio dell’azione esattiva parte dell’ente della riscossione; c) il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione in merito alle eccezioni riguardanti l’attività di competenza dell’ente impositore; d) disporre l’obbligo in capo all’ente impositore di tenere indenne e manlevata l’AE-Riscossione, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio.

All’odierna udienza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, dopo l’esposizione al Collegio da parte del relatore dei fatti e delle questioni della controversia, sulle conclusioni dei rappresentanti di parte ricorrente e dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso, assente il rappresentante dell’AR Riscossioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.

MOTIVI

Va, preliminarmente rilevato che le cartelle di pagamento n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, si riferiscono a somme dovute per sanzioni irrogate dalla Prefettura ex L.689/81, dai Comuni o iscritte a molo dall’INPS o dall’INAIL. In ordine alle stesse va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice e la competenza del Giudice di Pace per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, mentre appartengono alla giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, le contestazioni sulle somme dovute all’INPS e all’INAIL.

Per quanto riguarda, invece, le contestazioni relative alle somme scaturenti da cartelle di pagamento o atti aventi presupposti di natura tributaria, osserva il Collegio che, la L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 357 testualmente recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.

Il successivo comma 539 sul punto precisa che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.

Il comma 540 prevede, infine, che: “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi moli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

Nella fattispecie risulta che l’Agente della riscossione non ha inviato all’Ente creditore (Agenzia delle Entrate di Campobasso) la dichiarazione resa dal contribuente (come del resto sostenuto dall’AE nelle proprie deduzioni), né a confermare allo stesso Ente la correttezza della documentazione prodotta o ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, con conseguente applicazione della previsione del comma 540 in ordine alla l’estinzione del credito del Fisco in caso di inerzia dell’Ente creditore a comunicare, nei 220 giorni, al contribuente l’infondatezza, oppure la fondatezza, delle ragioni invocate nella dichiarazione dell’art. 1, comma 537 della Legge di Stabilità del 2013.

Alla luce di tutto quanto innanzi non resta a questo Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, che: a) dichiarare l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Campobasso; b) annullare le partite di cui al comma 537, limitatamente a quelle per le quali sussiste la giurisdizione di questa Commissione ( debiti di natura tributaria); c) dichiarare la giurisdizione del G.0., in funzione di Giudice del lavoro, per le somme dovute all’INPS e all’INAIL, e la giurisdizione del Giudice di Pace per le somme dovute alla Prefettura e ai Comuni per violazioni al Codice della Strada. Per effetto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, ogni contraria e avversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso: a) dichiara l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Campobasso; b) annulla le partite di cui al comma 537, limitatamente a quelle appartenenti alla giurisdizione di questa Commissione (debiti di natura tributaria); e) dichiara la competenza del G.O., in funzione di Giudice del lavoro, per le somme dovute all’INPS e all’INAIL; d) dichiara la giurisdizione del Giudice di Pace per le somme dovute alla Prefettura e ai Comuni per violazioni al Codice della Strada. Spese compensate tra le parti.

 

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