Crediti erariali: la CTP Imperia e le CTR Lecce e Molise confermano la prescrizione quinquennale 

Avv. Giuseppe Mappa

Si consolida sempre più l’orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui i crediti erariali, dopo la notifica dell’avviso di accertamento e\o della cartella esattoriale, si prescrivono in 5 anni.

 

Testo delle Sentenze

Commissione Tributaria Provinciale di Imperia n. 162 del 01.10.2020

Motivi della decisione

Tra le diverse eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente questo Collegio ritiene di dover, prima di ogni altra, esaminare quella relativa alla dedotta prescrizione quinquennale dei tributi erariali oggetto della contestata compensazione con il proprio credito IRPEF, risultando la risoluzione di tale eccezione di per sé idonea a definire il giudizio.

Orbene, osserva in proposito la Commissione come la questione del termine corretto prescrizionale sia stata autorevolmente risolta di recente dal Supremo Collegio con la nota sentenza emessa a Sezioni Unite n. 23397/2016.

Con tale sentenza infatti è stato , tra l’altro, definitivamente chiarito, al termine di un acceso contrasto giurisprudenziale, che, qualora l’atto impositivo non venga impugnato, la prescrizione dei tributi rimane comunque quella quinquennale, non potendosi il termine in questione commutarsi automaticamente in quello ordinario decennale, a meno che sia intervenuta in merito una sentenza passata in giudicato.

Peraltro occorre in proposito rilevare come la richiamata decisione del Supremo Collegio riguardasse solo tributi comunali , e non anche quelli erariali, in ordine ai quali la controversa questione era rimasta apparentemente aperta.

Ogni dubbio interpretativo , tuttavia, è stato di recente fugato a seguito di reiterati interventi dello stesso Supremo Collegio il quale, tra le tante, con sentenze nn. 30362/2018 e 5577/2019 ha definitivamente esteso il termine quinquennale di prescrizione anche ai tributi erariali, confermando così un filone interpretativo uniforme e, ad avviso di questo Collegio, sostanzialmente corretto.

A fronte di tali decisioni, dalle quali si ritiene quindi di non discostarsi, è ben vero che si sono affiancate altre decisioni di merito che , malgrado l’autorevole , sopra richiamato arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2016 , hanno tentato di interpretare in diverso modo la dibattuta questione, sostenendo in particolare che “con la formazione del ruolo e della conseguente cartella esattoriale di pagamento in cui lo stesso si trasfonde si determinerebbe un effetto novativo oggettivo delle singole obbligazioni, originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell’ambito del quale non sarebbe possibile scorporare le singole voci originarie , sicchè, anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato e soggetto debitore dall’altro sarebbe sottoposto a novazione soggettiva, con l’ingresso dell’Agente della riscossione quale soggetto nuovo avente diritto all’esecuzione del credito” ( così Tribunale di Trento con sentenza n. 271/2017 richiamata dal resistente Ufficio).

Tuttavia, non par dubbio che tale tesi, sicuramente ardita, e che è stata propugnata anche dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni scritte, non pare potersi condividere, se non altro per la semplice considerazione che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, l’Agente della riscossione non può in alcun modo considerarsi come un soggetto avente diritto all’esecuzione del credito, essendo pacifico il suo ruolo meramente esecutivo quale adiectus solutionis causa e, quindi in alcun modo potrebbe ritenersi ( nuovo) titolare del diritto fatto valere ( conforme in tal senso vedi anche CTR Lombardia Sentenza n. 5620 del 27 /12/2018).

La preliminare eccezione sul punto deve pertanto ritenersi fondata e, come tale, deve essere accolta. L’accoglimento di tale preliminare eccezione deve ritenersi altresì assorbente in merito alle ulteriori questioni/eccezioni sollevate dal ricorrente, ed esime di conseguenza questa Commissione dall’esame di Quanto alle spese di lite, le stesse non possono che seguire la soccombenza e vengo quindi liquidate a carico dell’Ufficio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del C.U. effettivamente pagato.

 

Commissione Tributaria Regionale Lecce n. 2042 del 09.10.2020

Svolgimento del processo

(Omissis).

In merito alla eccepita prescrizione occorre rilevare quanto segue.

Secondo Cass. SU 17/11/2016, n.23397, “é di applicazione generale il principio secondo il quale la

scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o

comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c.,  tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

 

Commissione Tributaria Regionale Molise n. 286 del 05.10.2020

Svolgimento del processo

XXX rappresentato e difeso dal Dr. XXX impugnava le cartelle di  pagamento n. xxxxxxxxxxxxx , aventi natura tributaria erariale, chiedendo l’accoglimento del ricorso con condanna delle spese di giudizio

………………………

Motivi della decisione

La commissione adita, esaminati gli atti processuali compreso l’invio telematico di note di udienza, condivide le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza di primo grado e pertanto accoglie parzialmente il ricorso, compensando le spese.

La questione riguarda la prescrizione ad agire di Equitalia Servizi di Riscossione Spa in virtu’ di quando sono state notificate le cartelle di pagamento.

A tal proposito la cartella n.05xxxxxx000, va annullata per difetto di notifica; la cartella n.05xxxxxx000 e’ prescritta in quanto il tributo è del 1996 e la notifica è del 2002;

la cartella n.05xxxx000, è prescritta in quanto il tributo è del 1998, e la notifica è del 2004; la cartella n. 05xxxxx4000, ha le annualità prescritte relative agli anni 1998.1999.2000, in quanto la notifica è avvenuta nel 2006; la cartella n. xxxx è prescritta in quanto il tributo è del 2001, e la notifica è del 2007; la cartella n.05xxxx00, ha le annualità’ prescritte relative agli anni 1998.1999.2000, in quanto la notifica è avvenuta nel 2007;

Per le cartelle nn. xxxxxxxxxxxxxx, non opera il termine di decadenza in quanto notificate tutte nei termini.

Ciò in virtù di quanto definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione sez. unite con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 , infatti statuisce che: le pretese della pubblica amministrazione si prescrivono nel termine breve di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Inoltre con ordinanze n. 20213/2015 e 12715/2016 la suprema Corte ha di nuovo affrontato la dibattuta questione della prescrizione da applicare ai crediti erariali ( fiscali e contributivi —previdenziali) , ovvero quella quinquennale (art. 2948) e quella decennale (art. 2946).

Orbene con l’ordinanza 20213/2015 ha stabilito che opera la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo sia costituito unicamente dalla cartella esattoriale dell’Ente: hanno altresi’ ritenuto che, la prescrizione ordinaria (10 anni) era riferibile ai titoli divenuti definitivi e non gia’ le cartelle esattive .

Inoltre proseguivano che, i provvedimenti esattoriali non possono essere sorretti dalla definitivita’ del titolo di accertamento.

L’ordinanza n. 12715/2016, richiamando l’art. 20 del D.lgs. 546/92 ha ulteriormente ribadito lo stesso principio , statuendo che “non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione”.

Tali assunti possono essere condivisi da codesto collegio, spese liquidate come da dispositivo.

 

Condivi con:
STAMPA