Crediti erariali: dopo la notifica della cartella si prescrivono in cinque anni

Avv. Giuseppe Mappa

CTR Molise 233\2020, depositata il 23 luglio 2020

Si consolida sempre più l’orientamento giurisprudenziale di merito (Cfr. CTP Bari n. 850\2020; CTR Bari n.1630\2020, CTP Foggia n. 530\2020 e conf.) secondo cui i crediti aventi natura erariali si prescrivono nei 5 anni successivi alla notifica della cartella.

TESTO DELLA SENTENZA

FATTO E DIRITTO

……. rappresentato e difeso dall’avv. ……. presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso avviso intimazione di pagamento per …. notificato il ….. 2015 da Equitalia Sud S.p.A. conseguente a tre Cartelle notificate il ……………. relative ad IRAP ed IVA afferenti le annualità 2002 ed IVA afferente l’annualità 2003.

Eccepiva il difensore la nullità dell’intimazione per omessa notifica delle suddette cartelle poste a fondamento della stessa e la prescrizione quinquennale del credito per tardività della notifica dell’intimazione, invocando, altresì, la prescrizione ex art. 2948 c.c. trattandosi di obbligazione tributaria di natura periodica con applicazione della prescrizione quinquennale.
………………………
La Commissione, esaminata la controversia, ritiene accogliere l’appello e, di conseguenza, riforma l’opposta sentenza.

Invero, ritiene accogliere l’eccezione sollevata dal ricorrente sulla intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dei tributi indicati nelle cartelle ed alla sua conseguente riscossione.
Si discute in questa sede di intimazione di pagamento conseguente a cartelle notificate e non opposte.
La mancata loro impugnazione, sebbene il ricorrente denuncia una serie di illegittimità non rilevabili da parte di questo Collegio, comporta la definitività ed irretrattabilità di quanto in esse richiesto, ma in tale ipotesi, la pretesa fiscale andava azionata nei cinque anni successivi alla notifica delle cartelle secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397/2016 che afferma il principio secondo il quale la cartella esattoriale non impugnata non acquista efficacia di giudicato e non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art 2953 c.c. come sostenuto da Equitalia e dall’Ufficio.

La Corte aveva il delicato compito di stabilire se “la decorrenza del termine,pacificamente perentorio, per fare opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art 24, comma 5 del d.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito oppure determini anche l’effetto di rendere applicabile I ‘art. 2953 c.c. affini del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l’art. 3,commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995) in quello ordinario decennale”.
La stessa Corte, in passato, aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, secondo il quale “si può verificare la conversione della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia formale e sostanziale o anche di decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi” (Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3987).

Per quanto riguarda la riscossione coattiva dei crediti, l’art. 2953 c.c. è “applicabile esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo” (Cass. Il marzo 1996, n. 1980)
Di fatto, la Corte ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacchè i citati atti sono “espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della PA”.

Per tale ragione, l’inutile decorso del termine perentorio per proporre l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale del!’ irretrattabilità del credito […], con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (Cass. 25 maggio 2007, n. 12263: Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335).

Già nella sentenza a S.U., la n. 25790/09, la Corte aveva risolto la problematica “prescrizionale ai fini delle sanzioni tributarie. In tale sede, la stessa affermava che la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate laddove esista “una sentenza passata in giudicato, […] mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art 20 del D.Lgs n.472/97, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.

Al riguardo, la Corte, statuiva perentoriamente, nel rispetto del diritto di difesa,tutelato dall’art. 24 della Costituzione che “non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva de/fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”.
In conclusione, richiamando la giurisprudenza citata, era stato affermato che la mancata impugnazione di un avviso d’accertamento della P.A. o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione, “… pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione. produce soltanto l’effetto dell’irretrattabilità del credito contributivo senza determinare la c.d.”conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art.2953 c.c”.

Quindi, per la Cassazione la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona, soltanto, con l’intervento di un “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo) e la cartella esattoriale, come nella specie, costituisce per propria natura incontrovertibile. semplice atto amministrativo di autoformazione e, pertanto, è priva dell’attitudine di acquistare efficacia di giudicato.
Secondo la Corte, cui questo Collegio intende uniformarsi, la prescrizione decennale della cartella esattoriale non opposta non può applicarsi difettando la conformità della stessa all’actio iudicati in termini di effetti processuali.

Ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l’applicazione dell’articolo 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l’altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l’opposizione.
Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una “rapida riscossione” del credito, l’allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell’Ente creditore si porrebbe, all’evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre a mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui, per primi, sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e i creditori.

Confrontando le conclusioni cui era pervenuta in precedenza la Cassazione deve rilevarsi che la stessa ha ampliato l’ambito d’applicazione della prescrizione breve estendendo i margini difensivi del contribuente, il quale potrà chiedere al Giudice l’estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter. D.P.R. n. 600/73), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento,avvisi di addebito, ecc..).

Tra l’altro, già con il precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 25790/2009, la Corte stabiliva che anche in materia tributaria la conversione ex art.2953 c.c. del termine di prescrizione breve a decennale si verifica solo con il passaggio in giudicato di un provvedimento avente natura giurisdizionale, quali le sentenze ed altri provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria aventi tale natura, con la conseguenza che per i provvedimenti amministrativi non impugnati (caso di specie) avanti all’Autorità Giudiziaria non possedendo natura giurisdizionale, ma solo amministrativa,non si applica l’art. 2953 c.c. atteso che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa il cui rapporto si esaurisce nell’ambito bilaterale tra contribuente e fisco.

Esclusa, pertanto, la novazione del termine di prescrizione più breve previsto dal legislatore in quello ordinario, deve affermarsi che, nella fattispecie, sia maturata la prescrizione in riferimento all’opposta intimazione che risulta, pertanto, illegittima.

A tanto deve, altresì, aggiungersi che la prescrizione dei crediti erariali interviene trascorsi cinque anni dalla notifica della cartella e l’invocata decorrenza dei termini di riscossione con conseguente prescrizione dei crediti stessi, per intervenuta decadenza dell’azione trova la sua naturale collocazione nel disposto di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in periodi più brevi”.

Tale articolo trova applicazione non solo per le imposte locali ma anche per quelle erariali la cui caratteristica di periodicità è oggettivamente presente considerato che nelle imposte dirette e nell’IVA il debito sorge annualmente a seguito delle dichiarazioni relative che ogni contribuente deve, per l’appunto, effettuare annualmente.
Per le imposte dirette Part. I del D.P.R. n. 600/1973 e Part. 7 del D.P.R. n. 917/1986 stabiliscono che l’imposta è dovuta per anni solari, quindi, per ogni anno ed anche nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo dichiarativo. Infatti, ciò che rileva, è l’obbligo delle prestazioni di corrispondere periodicamente l’importo dovuto al fisco.

L’obbligo per il Concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per la durata di cinque anni come stabilito dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 conferma l’ipotesi di prescrizione di pari durata.
Peraltro, la Corte di Cassazione di recente ha confermato con la sentenza n. 1652 del 24 gennaio 2020 la prescrizione quinquennale per le fattispecie come quelle in atti.
Dall’analisi degli atti emerge che la notifica dell’intimazione di pagamento opposta in questa sede, è avvenuta il 6 dicembre 2015 e, quindi, oltre i cinque anni dalla notifica delle cartelle avvenute il 27 gennaio 2003, il 14 giugno 2006 ed il 13 novembre 2006.

 

 

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