Avv. Giuseppe Mappa
CTP di Bari n. 950, depositata il 04.09.2020
Oltre le recenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 1630\2020 e della Commissione Provinciale Foggia n. 530\2020, anche la Commissione Provinciale di Bari con la sua ultima pronuncia, uniformandosi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza 23397/2016, dichiara che la prescrizione dei crediti erariali portati da cartelle non impugnate (e\o c.d. prescrizione post cartella) è quinquennale.
TESTO DELLA SENTENZA
Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 950, depositata il 04.09.2020
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente introdotto e notificato, xxxxxxx esponeva:
in data 8/01/19 richiedeva all’Agenzia delle Entrate Riscossione Bari un estratto di ruolo al fine di verificare la eventuale sussistenza di precedenti carelle esattoriali;
emergeva la esistenza della cartella n. 014xxxxxxxxx dell’importo di € xxxxx,18 relativa ad IRPEF ed IVA dell’anno 2000 comprensiva di sanzioni ed interessi che il ricorrente deduceva non essere mai stata notificata.
Eccepiva, pertanto, la prescrizione decennale del credito erariale nonché in via subordinata la prescrizione della cartella esattoriale.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando la impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché la intervenuta definitività della cartella esattoriale per essere stata regolarmente notificata ed essendo decorsi 60 gg per la impugnazione.
Con riferimento alla prescrizione decennale evidenziava la sussistenza di atti di intimazione di pagamento che erano stati regolarmente notificati ed avevano prodotto la interruzione della prescrizione.
Il ricorso merita accoglimento.
Con sentenza n. 19704/15 le sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la impugnabilità autonoma del ruolo purchè lo stesso contenga tutti gli elementi utili per l’identificazione del contribuente e della pretesa tributaria.
L’estratto ruolo, rappresentato dalla attestazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria su richiesta del contribuente, non è atto autonomo impugnabile, ma lo è l’atto in esso contenuto e rappresentato.
In questo caso ciò che viene impugnata è la cartella esattoriale, ma trattasi di accertamento di carattere negativo, nel senso che il contribuente eccepisce non vizi propri della cartella o relativi all’originaria pretesa tributaria, ma l’intervenuta prescrizione del credito.
E tale istanza è pacificamente ammissibile.
Per quanto concerne la prescrizione, benchè anche parte ricorrente abbia eccepito la prescrizione decennale, trattasi di mera qualificazione giuridica rimessa alla valutazione del giudicante.
Le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.23397/2016 hanno,infatti, stabilito la durata quinquennale della prescrizione anche per IRPEF ed IVA.
Orbene, secondo quanto ricostruito dall’Agenzia, la cartella impugnata sarebbe stata notificata in data xx.09.2007 mentre il primo atto interruttivo, ovvero la intimazione di pagamento n. 014xxxxxxxx0 è stata notificata in data 9.10.13 quindi oltre il termine quinquennale.
Invero desta peraltro perplessità la prima notifica avvenuta con deposito presso la casa comunale ma effettuata originariamente presso la via xxxxxxxxx in xxxxxxxxxxx, con la dicitura “assente” mentre le successive notifiche, andate a buon fine sono state effettuate presso la via xxxxxx sempre in xxxxxxxxx, abitazione dichiarata anche in sede del presente ricorso.
Il ricorso, pertanto, va accolto ma le spese del presente procedimento vanno dichiarate interamente compensate in ragione della motivazione dell’accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bari 07.02.2020
Il giudice est. (Marco Guida)