Avv. Alessia De Nitto
La costituzione in giudizio dell’Ader con Avvocato libero Foro non e’ possibile. Si deve costituire l’Avvocatura dello stato.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all’odierna udienza, celebrata ai sensi dell’art.221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la convenuta XXXXXXX, nella comparsa in riassunzione depositata il XXXXX.2019 ha eccepito la nullità del mandato difensivo conferito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore, avvocato del libero foro, evidenziando che il patrocinio del predetto Ente si sarebbe dovuto affidare ex lege al distretto dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente;
osservato che, in merito alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate di farsi rappresentare e difendere da avvocati del libero foro si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 30008 del 2019 chiarendo che “se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile;
considerato che il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e l’Avvocatura dello Stato del 2017, ratione temporis applicabile, consultabile sul sito internet dell’Avvocatura dello Stato1 prevede espressamente al punto 3.4 Contenzioso afferente l’attività di Riscossione che che L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: – azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione e che al successivo punto3.4.2 è stabilito che “l’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
Osservato, pertanto, che il presente giudizio, avendo ad oggetto un’azione tesa al recupero di un credito affidato in riscossione all’Agenzia sia sussumibile nel punto 3.4.1. della citata convenzione;
Ritenuto, pertanto, che poiché la controversia de qua, rientra tra quelle che la suddetta Convenzione riserva all’Avvocatura dello Stato, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di conferire il mandato ad un avvocato del libero foro richiede, in via alternativa, l’adozione da parte dell’Ente, a norma dell’art.43 del R.D.1611/1933, di una formale e motivata delibera, sottoposta al controllo.