Avv. Giuseppe MAPPA
Copie avvisi di ricevimento di atti esattivi non debitamente autenticati e disconoscimento
CTR CALABRIA 1883\2021
La Commissione Regionale respinge l’appello del Concessionario e statuisce che questi non ha nessuna facolta’ di autenticare le copie degli avvisi di ricevimento e, pertanto, gli stessi in caso di disconoscimento si considerano come mai esibiti,
Svolgimento del processo
Con sentenza numero 879/10/14 pronunciata il 21 gennaio 2014 e depositata il 25 febbraio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, sezione 7°, decideva il ricorso n. 2276/12 depositato il 27.39.2012, proposto dal xxxxx in persona del legale rappresentante sig. xxxx, con sede in Reggio Calabria alla xxxxxxx rappresentata e difesa dal dott. xxxxxxxe presso lo stesso domiciliata in Gioia Tauro xxxxx, contro EQUITALIA SUD SPA- agente per la riscossione per la provincia di Reggio Calabria.
Il ricorrente aveva impugnato le seguenti iscrizioni a ruolo e connesse cartelle esattoriali:
Ruolo n. xxxx – cartella di pagamento n. xxx75 – anno di imposta 2006 per un ammontare (al netto di interessi e sanzioni) di € xxxx;
• Ruolo nxxxx – cartella di pagamento n. xxxx6 – anni di imposta 2006 e 2008 per un ammontare (al netto di interessi e sanzioni) di € xxx
Si costituiva EQUITALIA SUD SPA con controdeduzioni, depositate il 13 aprile 2013, a firma dell’avvxxx presso il quale l’agente della riscossione aveva eletto domicilio in Reggio Calabria alla via xxxxxx
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza qui in esame, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
La Commissione provinciale ha preliminarmente rilevato che il ricorrente dopo aver dedotto nell’atto introduttivo di non aver mai ricevuto le cartelle impugnate, in corso di causa aveva espressamente contestato la conformità all’originale delle copie fotostatiche depositate da parte resistente attestanti la notifica dell’atto impugnato.
In calce alle copie prodotte risultano apposti due timbri da parte del concessionario recanti la dicitura “EQUITALIA SUD S.p.A. già EQUITALIA ETR S.p.A.” e la dicitura “copia conforme all’originale. EQUITALIA ETR S.p.A. l’agente di riscossione” con apposta una sigla Illeggibile.
Dopo un dettagliato e puntuale esame della disciplina contenuta nella legge n. 23/1968 Art 14 la CTP è giunta alla conclusione che l’agente della riscossione non è uno dei soggetti appartenenti a categorie professionali di pubblici ufficiali cui il legislatore riconosce un generale potere di attestare la conformità all’originale, né è colui che ha emesso l’atto medesimo o presso il quale trovasi depositato, per ragioni di ufficio, un originale da altri formato, né infine colui al quale deve essere prodotto il documento. La CTP, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ha ritenuto non dimostrata l’avvenuta rituale notifica dell’atto presupposto alle cartelle di pagamento impugnate, sicché non ha ritenuto positivamente superata la eccezione di prescrizione estintiva della pretesa tributaria tempestivamente formulata in ricorso.
Avverso la sentenza ha prodotto appello EQUITALIA SUD SPA con sede in Roma Viale Tor Marancia 4, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. xxxx presso lo stesso domiciliata in Reggio Calabria alla via xxxx, con ricorso notificato il 2.10.2014 e depositato il 15.10.2014.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va rigettato.
Correttamente la Commissione Tributaria Provinciale ha rilevato che “l’esibizione di copie non autenticate, in presenza della contestazione da parte del ricorrente della conformità delle fotocopie agli originali, prive cioè del requisito della “autenticazione a norma di legge” {quindi dell’ osservanza della “forma prescritta”, imposta dalla norma codicistica per il rilascio della copia) equivale alla mancata esibizione dell’atto, cioè del titolo {cartella di pagamento notificata) da cui deriva l’intimazione impugnata” {da ultimo Cass. Ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2019).
Tale assunto, come sempre ribadito, è esplicativo del principio secondo il quale negativa non sunt probanda, con la conseguenza che la prova che non esista un credito tributario o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non può essere poste a carico del contribuente, che nel caso sarebbe esposto all’onere di fornire una prova diabolica.
E quindi, in conformità al principio dell’abituale scissione fra allegazione del fatto e sua
prova, che costituisce logico corollario dell’applicazione del principio di inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda, il contribuente può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro l’agente di riscossione fornire la prova dell’esistenza e dell’attualità della pretesa creditoria tributaria attraverso la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento.
I documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento devono essere conservati, da parte dell’ esattore, ben oltre i cinque anni.
Lo ha specificato la Suprema Corte con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302, con la quale ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia.
Tutto, secondo il Supremo Consesso, si gioca sull’onere della prova, che deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale; i documenti equipollenti, come i registri o gli archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, o ancora le attestazioni dell’ ufficio postale, non possono avere valore di prova.
«In assenza di tali produzioni-si legge nella sentenza – l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
Né quest’ ultimo può fondamentalmente avvalersi del disposto di cui all’art. 26 del d.P .R. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinqu e anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’ avviso di ricevimento, ed ha l’ obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma, infatti, non enuclea un’ ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario ,
limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’ Amministrazione.
In definitiva principio generale, che trova applicazione anche in ambito tributario, è quello sancito dall’art. 2719 e.e., per il quale le copie fotografiche o fotostatiche di documenti hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non sia espressamente disconosciuta dalla controparte.
Al riguardo va precisato che l’agente per la riscossione non è uno dei soggetti appartenenti a categorie professionali di pubblici ufficiali cui il legislatore riconosce un generale potere di attestare la conformità all’originale, ne è colui che ha emesso l’atto medesimo o presso il quale trovasi depositato, per ragioni di ufficio, un originale da altri formato, né infine è colui al quale deve essere prodotto il documento, uniche categorie di soggetti cui l’Art. 14 della legge n. 23/1968 riconosce il potere di autenticazione delle copie.
Anche nel rito tributario, se la copia non è attestata conforme da un pubblico ufficiale
competente, la parte contro la quale è prodotta, avrà l’onere di contestarla e privarla, così, di efficacia probatoria.
In tal senso si è espressa ancora di recente la Suprema Corte con ordinanza del 11 febbraio 2020, n. 3331, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dalla CTR per la Calabria.
Sconcio la Suprema Corte “la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie
fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale •è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta• conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (e finanche, si è detto, per le scritture raccolte da notaio: v. Corte di cassazione, n. 2633/2008; n. 10501/2006).
E dunque rileva anche con riguardo agli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati, ai fini della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta” (ex multis, Corte di
cassazione, n. 13439 del 2012; Corte di cassazione, n. 21003 del 2017).
Gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.