Conto cointestato: che succede se muore un cointestatario?

E’ molto frequente oggi che due o più persone decidano di cointestarsi un conto corrente bancario.
Ciò in quanto cointestare un conto significa garantire contemporaneamente a più soggetti una maggiore operatività nei pagamenti e più in generale nei movimenti bancari. Bisogna però chiarire da subito che il conto corrente bancario non ha una espressa normativa che lo disciplina. Il codice civile infatti detta solo poche norme che in genere si applicano a tutte le operazioni bancarie effettuate tramite conto corrente.

Conto a firma congiunta e a firma disgiunta: cosa significa?

Si dice che un conto è a firma “disgiunta” quando ognuno dei contitolari può disporre autonomamente e liberamente del danaro presente sul conto corrente anche se tali somme appartengono in realtà all’altro o agli altri cointestatari. Diversamente, si dice che un conto è a firma “congiunta” quando per qualsiasi movimentazione bancaria è necessaria la firma di tutti i contitolari. In altre parole la firma e/o il consenso di un solo cointestatario non è sufficiente ad autorizzare nessuna operazione in banca. La scelta di aprire un conto a firma congiunta o disgiunta può essere fatta sia al momento dell’apertura del conto sia successivamente.

Che succede se un cointestatario del conto muore?

Il momento più critico della vita di un conto corrente cointestato è sicuramente la morte di uno dei cointestatari.
Ciò in quanto a seguito di tale evento si assiste quasi sempre all’ingresso pro quota degli eredi del cointestatario defunto nel rapporto con la banca. Inoltre, nella prassi bancaria accade molto spesso che alla morte di uno dei cointestatari del conto gli eredi di quest’ultimo, nonostante abbiano il diritto ricevere il danaro del de cuius o semplicemente di sapere se effettivamente risultino depositate delle somme, incontrano molte difficoltà prima di riuscire a svincolare concretamente la giacenza presente sul conto. Pertanto, la prima cosa da fare è dimostrare alla banca la propria qualità di erede mediante l’esibizione di un atto notorio e di un certificato di morte del cointestatario defunto.

La quota del cointestatario defunto

Immediatamente dopo la morte del cointestatario del conto corrente, la quota di danaro che apparteneva a quest’ultimo (normalmente con due cointestatari si presume al 50%) cadrà in successione. Ma per capire quale sia davvero la somma di danaro che apparteneva al cointestatario defunto e quindi per capire come si suddividerà tale quota nella successione, si dovrà dividere l’importo della somma di danaro presente sul conto corrente alla morte del cointestatario per il numero dei cointestatari del conto stesso ed il risultato andrà ulteriormente diviso per il numero dei eredi del defunto.
Es.:

  • somma presente sul conto alla morte del cointestatario: € 100.000
  • numero dei cointestatari del conto: 5
  • numero di eredi: 2
    Calcolo n. 1: € 100.000/5 cointestatari = € 20.000 per ciascun cointestatario
    Calcolo n. 2: € 20.000/2 eredi = € 10.000 per ciascun erede

Come comportarsi

A questo punto viene da porsi due interrogativi:
1) alla morte di uno dei cointestatari del conto, i suoi eredi possono chiedere subito alla banca l’intera somma depositata?
2) e quali sono i poteri che gli eredi hanno rispetto al conto corrente del defunto? Ebbene, gli effetti della morte del cointestatario defunto cambiano a seconda di come opera la cointestazione del conto. In altri termini bisogna capire quali erano i poteri effettivamente attribuiti a ciascun cointestatario del conto.

Per rispondere al primo quesito, ovvero per sapere se gli eredi possono chiedere subito i soldi alla banca, bisogna immediatamente leggere il contratto del conto corrente capire se il conto era a “firma congiunta” o a “firma disgiunta”. Infatti qualora il conto è a firma congiunta, gli eredi che subentrano nella quota del cointestatario defunto, dovranno ottenere l’autorizzazione dell’altro e degli altri cointestatari superstiti del conto per poter disporre delle somme mediante operazione bancaria.

Ma attenzione!!!

Tutto questo riguarda solo le operazioni sul conto corrente (pagamenti, spostamenti di danaro acquisto di titoli, investimenti etc…, in quanto se l’erede non intende effettuare operazioni bancarie ma intende ricevere il pagamento della propria quota di danaro ricevuta per successione, non deve ottenere alcun consenso dagli altri cointestatari ed anzi la liquidazione avverrà anche in caso di diniego da parte di questi ultimi. E questo vale anche nei rapporti con gli altri eredi in quanto, in caso di presenza di più eredi del cointestatario defunto, sorge, per ognuno di essi, un autonomo rapporto con la banca.

Tuttavia, nella prassi, le banche tendono a ingiustamente bloccare temporaneamente l’operatività del conto, per poter procedere prima alla esatta identificazione degli eredi del cointestatario defunto.
Quindi solo dopo tali adempimenti, spesso anche molto lunghi, gli eredi possono operare sul conto bancario ancorché congiuntamente al contitolare superstite. Molte più problematiche sorgono invece quando il conto è a firma disgiunta. Come detto, infatti, in tal caso, ciascun contitolare del conto può disporre liberamente di tutte
le somme del presenti sul conto stesso.
Quindi, alla morte di uno dei cointestatari del conto, sia il cointestatario superstite sia gli eredi del cointestatario defunto avranno il potere di disporre dell’intera importo presente sul conto. Tuttavia, mentre il contitolare superstite potrà operare come singola persona fisica, gli eredi del defunto potranno agire solo come “gruppo” e congiuntamente in quanto non possono agire in forma individuale. 
È tuttavia doveroso precisare che tale impostazione giuridica non è ben vista dalle banche. Queste infatti spesso temono di essere trascinate in lunghe controversie tra coeredi e cointestatari viventi e per questo richiedono, per ogni operazione, il consenso di tutti i contitolari del conto e quindi sia del contitolare superstite sia degli eredi del contitolare defunto. Per di più accade spesso che uno degli eredi, subito dopo la morte del cointestatario del
conto, diffidi la banca dal consentire qualunque operazione sul conto medesimo senza il suo consenso.
In tale ipotesi, la banca non consente a nessuno, eredi e cointestatari superstiti, di agire sulle somme del conto.
Va comunque precisato che però tale condotta è da considerarsi di fatto lesiva del diritto di disporre delle somme esistente sul conto. È naturale poi che, in caso di conto a firma disgiunta, né il cointestatario né gli eredi del contitolare defunto possono appropriarsi ingiustamente di tutto il danaro presente sul conto in quanto tale condotta impedirebbe la liquidazione delle quote degli altri contitolari.
In conclusione, il cointestatario di un conto cointestato a firma disgiunta, malgrado possa operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non può beneficiare (ovvero appropriarsi) delle stesse in misura superiore alla propria quota.

Qual è la “reale” quota che cade in successione

Nonostante, come detto, il danaro presente sul conto corrente cointestato si “presume” di proprietà di tutti i cointestatari in parti uguali tra loro, non sempre è così nella realtà dei fatti. Spesso capita infatti che, anche in caso di conto a firma disgiunta (ovvero di conto ove ognuno è libero di operare senza l’autorizzazione degli altri), il danaro presente sul conto appartiene in verità ad uno solo dei cointestatari. Tipico esempio è quello del conto familiare, nel quale marito e moglie risultano cointestatari a firma disgiunta ma su tale conto pervengono soltanto gli introiti di uno solo dei coniugi.

Proprio per questo, alla morte del contitolare del conto, una volta che sono stati identificati i suoi eredi, bisogna individuare con certezza quali sono le somme che effettivamente appartenevano al cointestatario estinto.
Saranno infatti solo tali somme che andranno in successione in favore degli eredi. Infatti, la famosa presunzione di con contitolarità delle somme, può sempre essere superata da ogni singolo interessato mediante una prova contraria fondata anche su presunzioni semplici. Questo significa che uno degli eredi del contitolare defunto potrebbe agire in giudizio per rivendicare addirittura tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato dimostrando che il danaro proviene da versamenti del solo contitolare defunto e non dagli altri contitolari del conto.


 

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