Coniugi residenti in diverse città: compete una sola agevolazione

Avv. Giuseppe Mappa


Commissione Tributaria provinciale di Taranto n. 195 del 08.03.2021

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato/inviato in data 12-12-2019 XXXX impugna l’avviso di accertamento n. XXXX/2014 emesso dal Comune di xxx in data 8-7-2019 e notificatogli in data 17-9-2019,relativo al pagamento IMU anno 2014 per un immobile non ritenuto come abitazione principale

Sostiene il ricorrente l’erroneità dell’accertamento, trattandosi della pro ria abitazione principale, all’uopo invocando la residenza anagrafica, e lamenta la mancata,. prova della indebita doppia esenzione in relazione ai familiari, e di ogni indicazione relativa a questi.

Instauratosi il contraddittorio, il comune di Leporano eccepisce preliminarmente che il ricorso –del quale è venuto casualmente a conoscenza -è stato notificato mediante spedizione ad un indirizzo telematico errato.

Nel merito, argomenta la regolarità del proprio operato, ed in particolare -precisato che il coniuge del ricorrente ridiede in altro comune, in abitazione per la quale non fruisce di nessuna agevolazione/esenzione -sostiene che, a fini IMU l’art. 13 L. 201/2011 richiede che tutti i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unica unità immobiliare.
Motivi della decisione
Va premesso che la tempestiva costituzione in giudizio del comune di Leporano -che si difende nel merito -ha sanato il vizio di notifica del ricorso.
Passando al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, ancorchè non documentalmente provati, sono comunque incontroversi tra le parti – che sugli istessi fondano le contrapposte interpretazioni – i fatti rilevanti: il ricorrente risiede, anche anagraficamente, nell’immobile di xxxx con uno dei figli, mentre il coniuge risiede a Taranto, in un immobile del quale non fruisce di nessuna agevolazione.

Ora, il Comune di xxxxxx erroneamente sostiene che quest’ultima circostanza sia del tutto irrilevante, perché l’art. 13, co.2, D. L. n. 2011 definisce abitazione principale (e, dunque, l’immobile per il quale spettano le relative agevolazioni) solo “l’immobile … nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Senonchè, la lettura unitaria dell’art. 13 ne circoscrive il riferimento alla previsione del riconoscimento di una sola agevolazione nel caso di più abitazioni principali nello stesso comune per i diversi componenti dello stesso nucleo familiare; simmetricamente, anche la questione che la norma lascia in qualche modo aperta (quella del regime di diverse abitazioni principali in comuni diversi per i vari componenti del nucleo familiare) è parimenti in funzione del doppio riconoscimento dell’ agevolazione.

Ora, la soluzione della questione non è decisiva nella fattispecie, per la semplice ragione che comunque il coniuge del ricorrente per l’abitazione di Taranto non fruisce di alcuna agevolazione, in modo che non vi è ragione per negare quest’ultima al ricorrente, per la decisiva ragione che la scissione del nucleo familiare – per ragioni effettive o fittizie, nulla importa – non comporta alcuna duplicazione del beneficio, conseguendone che l’art. 13 va complessivamente letto nel senso che il diniego è (può essere) legittimo solo nel caso in cui le residenze diverse portino entrambe alla esenzione per l’unico nucleo, mentre, in caso contrario, il fatto che uno dei familiari si trasferisca altrove non incide in nessun modo, perché l’agevolazione viene comunque applicata per un solo immobile con riguardo all’intero nucleo familiare.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere equitativamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
Condanna il comune di xxxx alla rifusione delle spese di causa, che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge.

 

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