Coniugi con residenza in comuni diversi: è dovuta una sola agevolazione IMU

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Avellinese, con esauriente e dettagliata motivazione, ed in totale disaccordo con rare pronunce della Suprema Corte conferma l’orientamento di merito che prevede una sola esenzione Imu nel caso di due coniugi residenti in Comuni diversi.


Commissione Tributaria Provinciale di Avellino

n. 549\2021 del 08.07.2021

Sezione 02

riunita in udienza il 28/06/2021

SENTENZA

– sul ricorso n. 123/2021 depositato il 02/04/2021
proposto da
XXXXX

Difeso da
XXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso avv. XXXXXXXXXXXXXXX

contro
Comune di XXXXXXXXXXXX AV
elettivamente domiciliato presso protocollo@XXXXXXXXX.av.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXX IMU 2016
Sentenza n. 549/2021 Depositato il 08/07/2021
a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il sig. XXXXXXXXXX nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita: a) L’accoglimento del ricorso e procedere all’annullamento dell’avviso di accertamento protocollo n. XXXXX del 30.09.2020 per l’anno 201:
b) Con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nonché del risarcimento , liquidato in via equitativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.

Resistente/Appellato:
Il Comune di XXXXXXXXXX nella persona del Dott. XXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX c.f. XXXXXT n.q. di Sindaco p.t. nonché rappresentante legale dell’Ente, rappresentato per delega in calce e giusta autorizzazione di cui alla delibera di giunta comunale n XX del 10/06/2021 dal responsabile dell’area economico finanziaria dell’Ente Dott. XXXX nella sua qualità di responsabile dell’ufficio tributi, nelle controdeduzioni conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:
A) respingere il ricorso con conseguente conferma della pretesa tributaria, nei confronti del Comune di XXXXXXXXXXi per le motivazioni sopra esposte.
Con vittoria delle spese di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di XXXXX in data 15.10.2020 notifica al sig. XXXXX l’avviso di accertamento n. XXXX del 30.09.2020 con il quale chiede il pagamento della complessiva somma di euro XXXXX per omesso/parziale versamento dell’IMU e della TASI ( di cui per imposta IMU € XXXX –Tasi XXX oltre sanzioni ed interessi) relativamente all’anno 2016, per il possesso dell’immobile sito in Via XXXXX foglio n, XXX p.lla 0XXXXX, sub 06, mesi possesso 12, categoria A/2, possesso 50%, aliquota 7,60 %.

Il sig. XXXXX impugna l’avviso di accertamento deducendo che l’immobile sottoposto a tassazione è adibito ad abitazione principale e come tale esente da IMU.
Il Comune di XXX impugna quanto eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso essendo mutate le condizioni per usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale.

Per il periodo di imposta 2012 e 2013 il Comune di Cesinali ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR n. 2431/2019, il cui giudizio è tutt’ora pendente.
La notifica dell’avviso di accertamento per l’annualità 2016 (anno di imposta per cui è causa) discende dall’aver appurato che nell’ultimo periodo si è consolidato in giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) l’orientamento per cui al fine di beneficiare dell’esenzione IMU per l’abitazione principale “è necessario che tutto il nucleo familiare, non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente
nella medesima unità immobiliare, conformemente all’indirizzo della Cassazione (ord. 20130 del 24 settembre 2020) “in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative “.

All’udienza del 28.06.2021, celebrata nel rispetto della normativa in materia di COVID.19, il Collegio, sentito il giudice relatore, ed esaminati gli atti processuali decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato il motivo concernente l’interpretazione della norma agevolativa di cui all’art. 13-II co. D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che appare fondato nei termini che seguono.

Risultano documentate ed incontestate (o non specificamente contestate) in causa le seguenti circostanze:
• Che il ricorrente XXXXX, non ha mai spostato la propria residenza anagrafica né dimorato abitualmente in altro immobile diverso dall’appartamento sito nel Comune di residenza che ha destinato sin dall’acquisto a sua “abitazione principale”, così come confermato tra l’altro dal certificato storico di residenza e dalle varie fatture dei contratti di fornitura di gas, acqua ed energia elettrica.
• i due coniugi non possiedono unità immobiliari nello stesso Comune adibiti ad abitazione principale; che l’unico immobile posseduto è quello individuato in catasto del Comune di Cesinali al foglio XXXX, p.lla 0XXX, sub 06, categ. A/2, possesso quota 50% per ognuno dei coniugi;
• la Sig. XXX, coniuge del ricorrente, ha trasferito la propria residenza e la propria dimora abituale nel Comune di XXXXo, per ragioni di lavoro;
• il coniuge del ricorrente (come risulta dagli atti) non beneficia di agevolazioni IMU per abitazione principale in nessun comune d’Italia e nemmeno è proprietario di altri immobili.

L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., ratione temporis vigente, stabiliva che “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile “. L’interpretazione della suddetta norma deve essere costituzionalmente orientata affinchè non possano ritenersi violati gli artt. 3,53 e 29 della Costituzione.

Non può, infatti, sottacersi quanto espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 356/1996) secondo la quale “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”.

La ratio della norma in questione è quella di evitare fenomeni elusivi che vedano ciascun componente della famiglia risiedere formalmente in un’unità immobiliare distinta (addirittura nel medesimo Comune) al solo scopo di farle apparire come abitazioni principali e così non pagare le imposte dovute sugli altri immobili posseduti dal nucleo familiare.

In tale contesto vanno tenuti in considerazione due principi: il primo è quello di valutare le ragioni della diversa residenza anagrafica di un componente rispetto a quella della residenza familiare, il secondo è quello di considerare che la ratio della norma in questione è finalizzata ad attribuire una sola agevolazione per nucleo familiare.

Sotto il primo profilo va considerato che la Suprema Corte di Cassazione (Sent. N. 14389/2010), seppur in materia di ICI, intende per “residenza della famiglia” il luogo in relazione al quale “deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge. l’obbligo di convivenza posto dall’art. 143 c.c.”. Da tale affermazione, quindi, deve desumersi che la regola della residenza dell’intero nucleo familiare non è assoluta ben potendo essere ammessa una deroga non solo per motivi di lavoro o di studio, ma anche per il caso di separazione legale o di fatto tra i coniugi. In caso contrario, si dovrebbe affermare che -per il caso di familiari residenti anagraficamente in Comuni diversi- l’agevolazione non spetterebbe a nessuno di loro con evidente vulnus dei principi costituzionali sotto il profilo dell’uguaglianza (art. 3 Cost.) e della capacità contributiva (art. 53 Cost.): è impensabile -in tesi- la non spettanza dell’agevolazione prima casa per quei nuclei in cui anche solo un figlio sia uno studente fuori sede (circostanza oggi molto ricorrente).

Il secondo profilo, come detto, investe la questione che la motivata deroga non debba agevolare fenomeni elusivi o, meglio, che l’attribuzione di più agevolazioni per nucleo familiare (anziché una sola)sia giustificata da circostanze eccezionali.

Sul fatto che la ratio della norma sia quella di consentire a ciascun nucleo familiare un’unica agevolazione, in materia di ICI (sebbene in materia di IMU la disciplina vada valutata autonomamente, la Suprema Corte ha affermato che “la agevolazione ICI riguardante gli immobili adibiti ad abitazione principale costituiscono un vantaggio fiscale di natura eccezionale e, pertanto, nel caso di coniugi non legalmente separati, non può essere duplice, bensì singola per nucleo familiare” (Cass. Sent. n. 21069/2019) e che “Da tale principio risulta, quindi, che per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale” (Cass. n. 21072/2019).

Sul punto il Collegio ritiene che in fatto risultano correttamene dimostrate, comprovate e non contestate le affermazioni del contribuente circa la effettiva sussistenza di ambedue le condizioni stabilite dall’art.13, D.L. 201/2011: “la dimora abituale” e “la residenza anagrafica” del nucleo familiare, necessarie per la applicazione della prevista concessione del beneficio dell’esenzione dell’immobile dall’imposizione ai fini
ICI ed IMU.

Va osservato, al riguardo, che in concreto la applicazione della disposizione normativa innanzi citata non possa ritenersi esclusa nel caso di più “abitazioni principali” del nucleo familiare, come nel caso di esigenze lavorative dei due coniugi, e, quindi, con applicazione della sola e fondamentale eccezione che le abitazioni da essi occupate non siano ricomprese nel medesimo territorio comunale.
Ciò, al fine di evitare, in linea di principio, l’ingiustificata duplicazione del beneficio, ma non certamente al fine di evitare l’applicazione del beneficio anche per le “abitazioni principali” poste in Comuni diversi.

Tale orientamento risulta, infatti, sostanzialmente conforme all’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, che, nel merito della questione riguardante lo specifico problema dell’esenzione nel caso di “abitazioni principali”, ha affermato chiaramente il principio secondo il quale “l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi”.

L’orientamento espresso in tal senso risulta concretamente precisato nella Circolare n, 3/DF del 18 maggio 2012, in cui viene affermato che il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici della “abitazione principale” e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha unificato il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ICI.

Per quanto riguarda, in particolare, la questione, oggetto della presente controversia, appare corretto osservare che gli orientamenti innanzi precisati possono correttamente applicarsi alla fattispecie, atteso che in riferimento a casi analoghi risulta chiaramente espresso che “Il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

Tale orientamento risulta, infatti, sostanzialmente conforme al principio chiaramente espresso nel merito della soggetta materia e, quindi, alla necessità che ciascun coniuge può costituire una sua distinta “famiglia anagrafica” nell’ambito di comuni diversi.

Appare corretto osservare, in via definitiva, che in concreto, ai fini di evitare la esclusione dalla tassazione ICI/IMU, è necessario che nella sostanza la residenza anagrafica presso l’immobile indicato come “abitazione principale” corrisponda anche il dato sostanziale della “abitabilità” della dimora presso quella abitazione.
Nel caso oggetto della contestazione, si ritiene di poter rilevare che nella sostanza da parte resistente non risulta contestato l’assunto del ricorrente riguardante le abitazioni e le dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in Comuni diversi, né risulta fornita prova contraria sul punto da parte dell’Organo accertatore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo alle risultanze in atti, si osserva che le eccezioni proposte avverso l’operato dell’Amministrazione Comunale di Cesinali sono fondate e che, pertanto, il ricorso proposto in questa sede va accolto con annullamento totale degli atti impugnati.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile – Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile – Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
A fronte dell’ampio dibattito in giurisprudenza ed in dottrina sul tema e le difficoltà interpretative delle norme , appare opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio
La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 1,

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso.
2) Compensa le spese.

Condivi con:
STAMPA