Condominio consumatore: la parola alla Corte di Giustizia Europea

CONDOMINIO CONSUMATORE : LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La questione relativa alla natura giuridica con cui qualificare il Condominio continua, ancora oggi, a risultare dirimente e di fondamentale importanza, al punto tale da aver sconfinato il territorio italiano ed essere arrivata sino alla Corte di Giustizia Europea.

Vale la pena rammentare, brevemente, che la Corte di Giustizia Europea ha il compito di garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione Europea.

La questione nasce (o meglio rinasce) continuamente ogni qual volta si discute sulla riconoscibilità al Condominio della personalità giuridica. Un dibattito costante che vede fiorire tesi non univoche in giurisprudenza e dottrina.

La questione non è di poco conto se si pensa che qualificare il Condominio quale Consumatore comporta applicare allo stesso il decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 meglio conosciuto come Codice del Consumo.

Cosa significhi, poi, beneficiare della disciplina dettata dal codice citato, è presto detto : maggiori tutele e maggiori benefici per il Condominio il quale, se equiparato, per l’appunto, al Consumatore, si gioverebbe di una normativa di maggior favore rispetto alla attuale.

Il c.d. Codice del Consumo, infatti, nasce proprio per controbilanciare le differenze tra Imprenditore e Consumatore. Per meglio comprendere l’importanza della possibilità di qualificare il Condominio quale Consumatore, basti pensare al fatto che, ove così venisse considerato (consumatore), il Foro per le controversie (Giudice territorialmente competente), sarebbe sempre quello del consumatore e, di riflesso, sempre quello del Condominio.

In tal senso, si pensi alle controversie tra condominio e fornitori dello stesso, magari aventi sede in altra regione rispetto al luogo ove sorge il condominio stesso e che rivendichino dei crediti, rivolgendosi, con un ricorso per ingiunzione di pagamento, innanzi al Giudice del luogo diverso da dove si trova il Condominio.

Oppure si pensi al riparto dell’onere probatorio che, ove il Condominio non venisse equiparato al Consumatore comporterebbe che, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, ciascuna parte sarà gravata dall’onere di provare i fatti che stanno a fondamento della propria domanda o difesa mentre, al contrario, laddove il Condominio venisse considerato Consumatore, il riparto dell’onere probatorio verrebbe invertito in favore proprio del Condominio che, quale parte “debole”, così come considerata dal Codice del Consumo, si gioverebbe di una presunzione probatoria che dovrà essere vinta dal Professionista.

Si assiste e si parla, in questi casi, di inversione del rigoroso onere delle prova. O, ancora, si pensi al beneficio in capo al Condominio il quale, se Consumatore, potrebbe avvalersi della Legge n. 3 del 2012, c.d. Legge Salva Suicidi e, ad esempio, attivarsi per proporre un piano del consumatore ed ottenere una sorta di “concordato” sui propri debiti. Oppure, per continuare, si pensi alla possibilità, per il Condominio “Consumatore”, di far valere la vessatori età di una clausola contrattuale.

E’ di tutta evidenza, per chi si interfaccia quotidianamente con il mondo condominiale, che la problematica nasce nel momento in cui non si riesce a dotare il Condominio di quella personalità giuridica che lo qualificherebbe non solo quale Ente di Gestione ma quale vero e proprio soggetto giuridico suscettibile di essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

La giurisprudenza non appare d’aiuto alla risoluzione della problematica se solo si pensa che, recentemente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10934/2019, hanno ribadito che non può riconoscersi, in capo al Condominio, una capacità giuridica, affermando che il Condominio deve essere considerato quale “mero ente di gestione privo di capacità giuridica autonoma rispetto a quella dei singoli condomini”.

Non può, tuttavia, nascondersi che la stessa Suprema Corte non appare muoversi in una direzione univoca atteso che, recentemente, con una nota sentenza, la n. 12715 pubblicata il 14 maggio 2019, ha chiaramente affermato che il creditore del condominio ben può pignorate le quote che devono versare i singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a preventivi o rendiconti consuntivi approvati dall’assemblea, qualificando questi ultimi quali “terzi” rispetto al Condominio, con ciò dovendosi desumersi, di riflesso, che il Condominio sia dotato di una propria capacità giuridica, autonoma rispetto ai condomini stessi.

La questione, pertanto, appare ancora irrisolta.

Ma cosa accade nei Tribunali, in ordine alle eccezioni sulla capacità giuridica o meno del Condominio e sulla applicabilità allo stesso del Codice del Consumo?

La giurisprudenza, ad oggi, appare concorde nel ritenere non applicabile al Condominio la più favorevole disciplina dettata dal Codice del Consumo, sulla base del seguente ragionamento: il Condominio non può equipararsi ad una persona fisica, di talchè, ad esempio, il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 16 gennaio scorso 2019 (Pres. Est. Giovanna Golinelli), ha ritenuto inammissibile il c.d. piano del consumatore proposto da un condominio per difetto del necessario presupposto soggettivo, mentre il Tribunale di Milano, con ordinanza del 1 aprile 2019 (Est. Fiengo), ha ritenuto doversi rimettere la questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alla quale, pertanto, spetterà l’arduo compito di pronunciarsi nel merito.

In realtà, inizialmente, sulla scia della pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n. 19663/2014), sembrava intravedersi una possibile configurabilità, seppur attenuata, di una personalità giuridica. Su tale scia, infatti, si iniziò ad ammettere la pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale.

Oggi, a parere dello scrivente, sembra sia arrivato il momento affinchè la giurisprudenza e la dottrina diano un contributo determinante al fine di poter dirimere la problematica e considerare il Condominio quale Consumatore, riaffermando i principi dettati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10679/2015, partendo dalla considerazione che, nei rapporti con i terzi, l’amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini che devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale e che secondo una giurisprudenza di merito recente non appare necessaria l’esistenza di un rapporto contrattuale in cui prevalga la presenza di persone fisiche consumatori quali condomini.

Ciò in quanto l’amministratore del condominio agisce, nel momento in cui stipula contratti di utenza o manutenzione per conto dei condomini, per scopi estranei all’attività professionale degli stessi.

Nell’auspicio di una maggior convinzione da parte della dottrina e della giurisprudenza nazionale, restiamo in attesa, dunque, della decisione europea sulla possibilità di qualificare il Condominio come un Consumatore.

Avv. Fabrizio PLAGENZA

Foro di Roma

www.studiolegaleplagenza.it

 

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