Concessione alla riscossione scaduta: difetto di legittimazione del concessionario

Avv. Giuseppe MAPPA


La Commissione Provinciale di Taranto, con due sentenze gemelle, accoglie la tesi del difensore e statuisce che, nel caso in cui la concessione-contratto, con la quale l’Ente creditore affidava al Concessionario l’incarico della riscossione coattiva dei propri tributi, sia scaduta senza rinnovo o proroga, il Concessionario non può emettere ulteriori atti esattivi, neppure per quelli ricevuti prima della scadenza della concessione.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Provinciale Taranto nn. 784 e 785 del 18.12.2020


Motivi della decisione

xxxxx rappresentata e difesa dall’Avv. G. Mappa propone ricorso nei confronti della xxxxx s.p.a. per I’annullamento del sollecito di pagamento nr. xxxxxxx con il quale è stato chiesto il pagamento, per conto del xxxxxxxxx della complessiva somma di euro xxxxxxxx per il tributo 630, annualità xxxxxx

Motivi di annullamento sono i seguenti: l) difetto di motivazione; 2) violazione del procedimento di formazione del ruolo e degli avvisi di pagamento e successivi atti; 3) difetto del presupposto impositivo; 4) difetto di legittimazione della xxxxxx s.p.a.
La xxxxxxxxx. S.p.a. non si è costituita.

E’ fondato il 4^ motivo di ricorso, avente carattere assorbenti, che esime la Commissione dall’onere di esaminare gli altri motivi.
La parte eccepisce infatti che la xxxxxxxxxx. non aveva alcun titolo a richiedere il pagamento della somma in quanto la concessione per l’attività di riscossione per conto del xxxxxxxxxx” dopo varie proroghe, era infine scaduta il xxxxxxx.

Ciò è provato dalla copia della deliberazione nr. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxx, avente ad oggetto la “attività riscossiva xxxxxxxxxx – ( allegato nr. xxxxx al ricorso) con la quale si stabiliva che la convezione sottoscritta con xxxxxxx. per la riscossione dei xxxxxxxxxxxxxxxfosse prorogata sino al xxxxx, indicato quale ” termine massimo” .

Non risulta intervenuta, dopo quella data, alcuna nuova convenzione, né ulteriore proroga e ciò dimostra che, alla data di emissione dell’atto impugnato ( ovvero il xxxxxx) il Concessionario non aveva alcun titolo per richiedere il pagamento del tributo per conto del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato.
Per questi motivi, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto

ACCOGLIE

Il ricorso disponendo I’ annullamento dell’ atto impugnato.
Spese compensate.

 

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