Con il procedimento per ingiunzione di pagamento il contribuente non deve pagare nulla a titolo di aggio al Concessionario

Avv. Giuseppe MAPPA


Con il procedimento per ingiunzione di pagamento il contribuente non deve pagare nulla a titolo di aggio al Concessionario


CTP Taranto 512\2021, depositata il 08 giugno 2021

Fatto
XXXXXX, rappresentato e difeso come in atti, impugna l’ingiunzione di pagamento n. XXXX del 07.10.2019 notificata il 17.10.2019 con la quale la XXXX richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro XXXXX per Imu anno 2012, oltre spese di riscossione e di notifica, chiedendone I’annul lamento previa sospensione.
Eccepisce che la riscossione riguarda somme già richieste con awiso di accertamento n. XXXXX non definitivo in quanto impugnato; inoltre, che siano stati addebitati gli oneri di riscossione e che sia decorso il termine di prescrizione.
Si costituisce il Comune di XXXX (TA) che chiede il rigeuo del ricorso.
Si costituisce anche la XXXX eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La richiesta di sospensione e stata rigettata all’udienza del 30.11.2020

Motivi della decisione


Va premesso che il Comune di xxx (TA) aveva richiesto il pagamento delle somme con awiso di accertamento nr. xxxdel 19.l1.2017, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto nr. 57 del 04.12.2018, prodotta in giudizio dalla xxx s.p.a.
Il Comune di xxxx(TA) ha quindi legittimamente richiesto il pagamento delle somme, sia perche il ricorso awerso l’avviso di accertamento ( contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente laddove afferma la pendenza del giudizio) e stato rigettato e sia perche ( cfr. Cass. Sez. 5 ordinanza nr. 10896 del l8l4l20l9 ) non si applica ai tributi locali, a differenza di quanto awiene la c.d. “riscossione frazionata”.
Il contribuente e quindi tenuto a pagare le somme accertate nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, salvo che non ottenga la sospensione dell’esecutività dell’atto dalla commissione adita ( Cass. Civ. sez. trib. N. 5318 del 22lo2l2Ol9; v.pure Cass. N. 1547312010; Cass N. 7831/201O Cass. N. l90l5l2015; Cass. N. 855412016; Cass. N.
3017012017; Cass. N. 27803/2018).
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, al pari di quello relativo al decorso del termine quinquennale di prescrizione, ripetutamente interrotto.
Fondato è, invece, il motivo attinente alla non debenza degli oneri di riscossione: tanto alla stregua della decisione del Consiglio di Stato ( Sez. IY,1A612012 n. 34’13 ) che questa Commissione ritiene di condividere, secondo cui ” in caso di affidamento a terzi della riscossione coattiva delle entrate comunali, mediante utilizzo dello strumento dell’ingiunzione frscale, è illegittimo l’addebito di un importo corrispondente all’aggio esattoriale, sia in virtù della specialità della procedura di riscossione tramite ingiunzione sia in considerazione del fatto che il modello di riferimento in caso di esternalizzazione del servizio, e la gestione in proprio della riscossione da parte del comune e non l’affi damento a Equitalia”.
ln conclusione il ricorso va accolto limitatamente alla non debenza delle somme richieste a titolo di oneri di riscossione ( euro xxx.41) con rigetto per il resto, e conferma del prowedimento impugnato.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.


La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
Per questi motivi
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione-Spese compensate


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