Come si risale alla data di acquisto se si perde lo scontrino o la fattura?

Quando si acquista un bene di consumo (televisore, telefonino ecc) la garanzia è sempre dovuta.
Se chi acquista è un consumatore il documento che attesta la vendita è lo scontrino fiscale.
La garanzia è di due anni dall’acquisto del bene perché l’acquirente riveste la qualità di consumatore.
Se, invece, chi acquista è un professionista, una società, una ditta individuale ecc (quindi soggetti titolari di partita iva), la garanzia è di un anno.

Nel primo caso, ovvero nell’ipotesi del consumatore, il bene acquistato non potrà essere scaricato dalle tasse.
Tuttavia, in virtù del Codice del Consumo la garanzia è di due anni dal momento dell’acquisto.
Viceversa, nel secondo caso, ovvero nell’ipotesi di un professionista, il bene potrà essere scaricato e quindi inserito nella dichiarazione come costo per l’attività professionale.
In quest’ultimo caso però il professionista perde un anno di garanzia perché allo stesso si applica l’art. 1490 e ss del codice civile.

Ma attenzione!
Ci sono alcune categorie di professionisti che hanno scelto un regime fiscale di vantaggio ad esempio: il regime forfettario.
Chi aderisce a questo tipo di regime non potrà scaricare i costi del bene acquistato, in questo caso quindi la garanzia sarà di un anno.
Profilo intimamente connesso alla garanzia è la prova del mancato decorso dell’anno (o dei due anni) da fornire al venditore per applicare la garanzia.
La prova regina resta naturalmente la prova documentale cioè lo scontrino o la fattura.

Ma cosa succede, come spesso accade, se si perde la fattura o lo scontrino?

Se il pagamento è stato fatto con circuiti telematici, la ricevuta di pagamento o la transazione costituiscono valida prova dell’acquisto.
Se il pagamento è fatto in contanti?
Si può provare con testimoni il giorno della vendita?

Ai sensi dell’art. 2721 cc. comma n. 1 “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58”.
Il valore di euro 2,58 è indubbiamente anacronistico, ma al netto di ciò, il contenuto precettivo del comma 1° dell’art. 2721 c.c. è mitigato dal comma n. 2 del medesimo articolo.
In particolare, al comma 2 dell’art. 2721 cc., il Legislatore ha stabilito che il giudice può comunque decidere di ammettere i testimoni anche oltre il limite anzidetto se ciò risulti opportuno sulla base della situazione concreta.

Quindi la testimonianza è ammissibile, ma è a discrezione del Magistrato.
Dunque, nel caso di ammissione della prova per testi il beneficiario potrà comunque avvantaggiarsi di tale strumento di prova.
Nel caso in cui il magistrato non dovesse ammettere la prova però si corre il concreto rischio di ricevere un rigetto dell’azione promossa e anche una condanna alle spese.
Consiglio: conservare accuratamente la documentazione scritta.

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