Avv. Giuseppe Mappa
Le copie degli avvisi di ricevimento si disconoscono contestando la conformità delle stesse agli originali e di non averle mai ricevute.
Tanto basta perchè controparte, ove voglia utilizzare dette copie, deve produrre in giudizio gli originali o copie debitamente autenticate.
Orbene nella prima memoria successiva al deposito della documentazione da parte dell’agenzia delle entrate riscossione il contribuente xxx ha contestato la conformità delle copie agli originali, né il disconoscimento può ritenersi meramente generico, anche in considerazione del fatto che gli atti da disconoscere erano solo degli avvisi di ricevimento per cui oltre a sostenere di non aver mai ricevuto le notifiche e che alle copie non corrispondevano atti originali, non si vede che altro potesse dire il contribuente.
Si ritiene pertanto che il contribuente si sia attenuto alle prescrizioni di legge, mentre l’amministrazione, sulla quale incombeva l’onere di produrre il documento originale, “non ha provveduto all’incombenza, sicché la notificazione non è stata provata.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Regionale Bari
n. 411 2021 del 19.02.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
xxxxx impugnava innanzi alla CTP di Taranto x intimazioni di pagamento notificategli dall’Agente della riscossione in data xxx.7.2012 ritenendole illegittime per omessa notifica della cartella di pagamento, assenza di titolo esecutivo idoneo a legittimare la riscossione forzata, carenza di motivazione delle intimazioni impugnate e omessa allegazione delle cartelle.
Il xxx chiedeva, pertanto l’annullamento delle intimazioni con vittoria di
spese processuali.
L’ufficio costituitosi con controdeduzioni contestava le affermazioni del contribuente sostenendo la regolarità delle proprie azioni ed esibendo copia degli estratti del ruolo delle cartelle e ricevute di ritorno (una in originale, tre in fotocopie) comprovanti la notifica ai sensi dell’art 26 DPR 602/73.
Con memorie illustrative, il contribuente disconosceva la conformità delle copie agli originali.
L’adita Commissione con sentenza n 22 del 20.3.2013 confermava la validità dell’intimazione relativa alla cartella per cui era stato prodotto l’originale dell’avviso di ricevimento e annullava le altre ritenendo non utilizzabile la documentazione esibita in copia e disconosciuta dalla parte avversa con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello l’Agenzia della riscossione Equitalia sud spa deducendone la carenza di motivazione e contraddittorietà e richiamando la giurisprudenza sul valore probatorio degli estratti di ruolo e la genericità e conseguente irrilevanza del generico disconoscimento della conformità all’originale delle copie delle notifiche, concludendo per la riforma della impugnata
sentenza, con vittoria di spese.
Il contribuente non si costituiva.
All’esito della odierna udienza pubblica la Commissione, sulle conclusioni della parte appellante, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
La Suprema Corte, in un caso analogo, ha accolto il ricorso del contribuente statuendo che poiché il contribuente in primo grado, dopo la produzione, da parte dell’Agenzia, delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli accertamenti, aveva disconosciuto la loro conformità all’originale, l’Amministrazione aveva l’onere di produrre gli originali senza però provvedervi.
A norma dell’articolo 2719 c.c., rubricato “Copie fotografiche di scritture”, “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La disposizione in esame ha ad oggetto le copie fotografiche; nonostante tale espresso riferimento, dottrina e giurisprudenza sono pacificamente concordi nel ritenere che ad esse siano pienamente equiparate le copie fotostatiche o fotocopie di scritture, le quali costituiscono un’evoluzione della tecnica di riproduzione del documento.
L’efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale, come si è detto, è equiparata quella fotostatica – è dunque subordinata, alternativamente, all’attestazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale competente o all’assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta.
La seconda delle ipotesi contemplate dall’art. 2719 c.c. rappresenta l’unico caso normativamente previsto in cui una copia privata di scrittura acquisisce lo stesso valore probatorio di una copia autentica e fa quindi fede come il documento originale ai sensi degli artt. 2714 ss. c.c.
La medesima equiparazione si verifica anche nel caso in cui il preteso disconoscimento non venga effettuato secondo le formalità previste dalla legge.
Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte di effettuare un disconoscimento espresso, e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare in modo determinato l’autenticità della firma e/o della sottoscrizione, e, per quanto attiene il caso di specie, la conformità della copia al documento originale.
In questo senso, pur non essendo necessarie formule sacramentali, si ritiene che la contestazione non possa concretizzarsi in una generica formula di stile, e che non sia sufficiente una generica dichiarazione di impugnazione dei documenti prodotti in copia (in questo senso si esprime, ex plurimis, Cass. civ., 1 o luglio 2014, n. 14893).
Con riferimento alla portata applicativa del disconoscimento, è poi necessario distinguere l’ipotesi in cui esso abbia ad oggetto la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all’originale, da quella in cui esso abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura privata; in quest’ultimo caso, infatti, tali elementi, sebbene emergano dalla copia prodotta in giudizio, sono da riferirsi direttamente all’originale.
La distinzione appena operata comporta significative differenze sotto il profilo dell’efficacia probatoria della copia, rispettivamente, disconosciuta o contestata. Infatti, nel caso in cui la parte contro cui la scrittura è prodotta ne contesti il contenuto o la sottoscrizione, la parte producente, per poter ancora valersi della copia, dovrà produrre l’originale e chiederne il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., essendo altrimenti preclusa l’utilizzabilità del documento quale mezzo di prova.
Diversamente, il disconoscimento della conformità della copia all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. non osta a che il giudice possa accertare tale conformità attraverso altri ‘ mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Si esprime in questi termini, ex multis, Cass. civ., 15 ottobre 2009, n. 21914, per cui “In relazione all’assunzione dei mezzi di prova nel processo, il disconoscimento delle copie fotostatiche, a differenza di quello della scrittura privata, non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scritture, ma è diretto unicamente ad impedire la conferma della rispondenza all’originale, così da non consentire l’utilizzazione della copia come mezzo di prova.
Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile attraverso l’esperimento della procedura di verificazione, quella derivante dall’art. 2719 c.c. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione, ricorrendo ad altri mezzi di prova e anche a presunzioni semplici”.
Più in particolare in una fattispecie analoga la Suprema Corte aveva già avuto modo di chiarire che “la produzione dell’avviso di ricevimento del p1ego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate” ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le cop1e fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace -trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (così Cass. civ., sez. V, 4 maggio 2016, n. 8861).
Ciò posto, deve comunque precisarsi che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.c., comma 1, n. 2),giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Ciò con la conseguenza che “l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr .Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006)” (sul punto vedasi anche Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2016, n. 23046).
Infine, per citare un precedente della giurisprudenza di merito pare utile segnalare una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. l, Sent., 28 giugno 2016, n. 3831) la quale, in una fattispecie avente ad oggetto l’omessa notifica di una cartella di pagamento ha non solo ribadito i principi visti sopra, per cui è onere dell’Amministrazione o, come nel caso di specie, di Equitalia, produrre l’originale degli atti relativi alla notificazione della cartella, ma ha anche ricordato che, a tal fine, la legge stessa prevede che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (art. 26, comma 5,del d.p.r. n. 602 del 1973), e che “ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5410/2015 ha affermato che costituisce “precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale estensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali”; che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell’a tto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, la produzione da parte dell’Ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, onera l’Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per mancata prova.
Qualora l’Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento.
La Cassazione richiama il consolidato orientamento (Cfr.Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004) secondo cu1, a fronte di uno specifico disconoscimento della copia fotostatica, è onere della parte resistente produrre l’originale del documento.
Il disconoscimento, ricordano i giudici, deve essere specifico, motivato e introdotto nella prima udienza o alla prima risposta successiva alla produzione della copia.
Orbene nella prima memoria successiva al deposito della documentazione da parte dell’agenzia delle .entrate riscossione il contribuente xxx ha contestato la conformità delle copie agli originali, né il disconoscimento può ritenersi meramente generico, anche in considerazione del fatto che gli atti da disconoscere erano solo degli avvisi di ricevimento per cui oltre a sostenere di non aver mai ricevuto le notifiche e che alle copie non corrispondevano atti originali, non si vede che altro potesse dire il contribuente.
Si ritiene pertanto che il contribuente si sia attenuto alle prescrizioni di legge, mentre l’amministrazione, sulla quale incombeva l’onere di produrre il documento originale, “non ha provveduto all’incombenza, sicché la notificazione non è stata provata”.
Non va dimenticato inoltre che dagli atti risulta anche che il Tribunale di Taranto con provvedimento del xxxx.4.2011 ha respinto il ricorso per fallimento proposto dalla società Equitalia, ritenendo non probanti le riproduzioni per estratto e le copie prodotte in quanto non corrispondenti ai requisiti di cui agli artt 2718 e 2719 c.c.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio in ragione della problematica interpretativa. e della non univocità della pregressa giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello. Spese compensate