Come si dimostra il giudicato in sede processuale?

Avv. Giuseppe Gentile


Per rispondere al quesito oggetto della presente trattazione richiamiamo la pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, 19.04.2016, n. 7701 secondo cui: la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere che attesti l’avvenuto passaggio in giudicato.

Nello specifico, secondo la Suprema Corte, alla luce della corretta lettura del dato normativo di riferimento, è necessario che la sentenza sia accompagnata dal certificato prescritto dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è stata assoggettata a mezzi d’impugnazione.

Nel rappresentato contesto ermeneutico è stato, altresì, precisato che non può ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza.

Così decretando, definitivamente, che l’onere di dimostrare la formazione del giudicato grava solo ed esclusivamente sulla parte che lo eccepisca in sede processuale, senza che sull’afferente prova, in deroga a quanto prescritto dall’art. 115 cpc, possa influire la condotta delle parti in causa (in tal senso vedasi, inoltre, Cass. civ. Sez. III, 29.08.2013, n. 19883; Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 18/04/2017, n. 9746; Cass. civ. Sez. V, 14/12/2018, n. 32441 le quali esprimono principi di diritto assolutamente uniformi al suesposto decisum del massimo organo della nomofilachia).

Sul punto anche i giudici amministrativi, con incessanti arresti, hanno ribadito che ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, la prova “per tabulas” del passaggio in giudicato deve avvenire in modo rituale.

In particolare, la parte che rileva il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea documentazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (così T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 19/03/2021, n. 379).

Per l’applicazione analogica dei suesposti principi al processo tributario basta rinviare alla Cass. Civ. Sez. V, 21.10.2015 n. 21366, nel cui impianto motivazione è statuito:
“Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per “analogia legis” secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione”.

 

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