Cassazione: la mancanza dell’agibilità non determina automaticamente la risoluzione per inadempimento

Avv. Pino Cupito


La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di agibilità degli immobili, risoluzione del contratto e incommerciabilità del bene.

Nello specifico, la Corte ribadisce che: “In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in
sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (Cass. Sez. 2, n. 29090 del 05/12/2017, conf. da Cass. Sez. 6 – 2, n. 34882 del 2022, non massimata).”

La vicenda vedeva, nell’ambito di un preliminare di vendita, il promittente venditore convenire in Tribunale il promissario acquirente, per far dichiarare il diritto a recedere dal contratto preliminare di compravendita di un immobile, nonché il diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.

A sostegno della domanda l’attore assumeva in punto di fatto che le parti avevano concordato il differimento del termine di stipulazione del contratto definitivo, ma che il giorno prima del rogito il promissario acquirente aveva comunicato al promittente venditore la mancata concessione del mutuo da parte dell’istituto bancario.

Contestualmente, lo stesso promissario chiedeva il certificato di abitabilità al promittente venditore. A séguito di tale
comunicazione il promittente venditore fissava inutilmente nuova data del rogito.

Costituitosi in giudizio, il promissario acquirente interponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del
contratto per inadempimento del promittente venditore, non in grado di produrre il certificato di abitabilità
dell’immobile oggetto del preliminare.


Civile Ord. Sez. 2 Num. 3419 Anno 2023

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