Ai sensi dell’art. 38, rubricato determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata:
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennità è determinata nella misura pari al valore venale.
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37, ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.
Dalla lettura della norma si evince che l’indennità di esproprio deve essere riconosciuta all’immobile lecitamente edificato, quindi tutti gli immobili abusivi non sono suscettibili di indennità, salvo che, ai sensi dell’art. 38 n. 2 bis, sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria dell’immobile.
In quest’ultimo caso, quindi, l’Autorità espropriante è obbligata, con l’ausilio del comune, ad accertare se l’edificio è suscettibile di sanatoria anche se la stessa non è stata ancora rilasciata per le ragioni più disparate.
Accertato che l’edificio è sanabile, l’Autorità espropriante è tenuta a valutare il bene e corrispondere l’indennità relativa.
Nel caso in cui l’Autorità espropriante omette tale valutazione, la questione può essere affrontata in un giudizio di opposizione alla stima (Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 645 Anno 2018)