Prima di chiedere l’istanza di rateizzazione all’Agenzia Delle Entrate Riscossione (ex Equitalia SpA), bisogna accertarsi della notifica delle cartelle.
Altrimenti si potrebbe pagare un debito per una cartella inesistenze, prescritta o nulla.
Capita sovente che il cittadino si rechi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per verificare la propria posizione debitoria.
Alla richiesta di conoscere la propria posizione con il fisco, gli addetti allo sportello rilasciano il famosissimo estratto di ruolo.
In tale documento sono contenute le cartelle di pagamento dei vari enti creditori.
Alla vista delle cartelle, il cittadino-contribuente richiede informazioni agli operatori per estinguere i propri debiti.
Gli operatori, spessissimo, propongono al fine di scongiurare un’esecuzione esattoriale, di rateizzare il pagamento.
Ma cosa succede se dopo l’istanza di rateizzazione il contribuente si accorge che una cartella di pagamento o più cartelle di pagamento non gli sono state mai notificate ?
Che succede se dopo la rateizzazione di una cartella viene a sapere che il diritto in essa contenuto è prescritto?
Può, successivamente all’istanza di rateizzazione, contestare la pretesa del fisco?
Ebbene, la domanda non è di pronta soluzione perché sul punto la giurisprudenza non è unanime:
Alcuni giudici sostengono che nel momento in cui si fa l’istanza di rateizzazione e la stessa viene accolta vi sia un atto di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c. Quindi, secondo quest’orientamento giurisprudenziale il contribuente non potrebbe contestare la pretesa del fisco anche se il credito fosse prescritto;
Altri Giudici, per contro, sostengono che la rateizzazione non implica riconoscimento del debito (come da ultimo la Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 18 novembre 2016 – 8 febbraio 2017, n. 3347).
Quindi, prima di procedere con un rateizzo, occorre contattare un professionista che saprà dare le giuste informazioni ed evitare le insidie e i trabocchetti che possono nascere dalla fretta.