Cambiale e Assegno: prove scritte e promesse di pagamento ai fini del decreto ingiuntivo

Avv. Giuseppe Gentile

Il contesto normativo di riferimento

La fattispecie presentata riviene le proprie basi normative nella legge cambiaria (Regio Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669), nella legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) nonché nel codice di procedura civile e segnatamente nella disciplina del procedimento d’ingiunzione (Capo I, Titolo I – Dei procedimento sommari, Libro Quarto).

 

La formazione del titolo: il rapporto cartolare e il rapporto fondamentale

Venendo al merito della questione, non possiamo che partire dalla basilare differenza, in materia di titoli di credito, tra rapporto cartolare e rapporto fondamentale così come teorizzato dai grandi autori del diritto commerciale.

La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto fondamentale o causale) ed in un accordo tra gli stessi in cui si conviene di fissare nella cambiale o nell’assegno, notoriamente valevoli come titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., la prestazione dovuta dal primo al secondo (c.d. convenzione di rilascio o esecutiva).

Ad esempio, in una vendita con pagamento differito del prezzo (rapporto causale) si pattuisce (convenzione esecutiva) che il compratore rilasci al venditore un pagherò cambiario di importo pari al corrispettivo d’acquisto stabilito dal contratto.

Di talché, il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata, secondo le indicazioni prescritte dalla legge, l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale omettendo il minimo riferimento alla causale del rilascio.

Nell’accennato esempio la cambiale menzionerà esclusivamente l’obbligo pecuniario dell’emittente (compratore) di pagare al prenditore una determinata somma (il prezzo della vendita) alla scadenza convenuta dalle parti (le nozioni qui esaminate attingono a G. F. Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, Terza edizione, Utet-Giuridica 2004, pag. 496).

 

L’azione causale ed azione cartolare

Nel rappresentato contesto, si inserisce l’altra sostanziale distinzione tra azione causale (riferita al rapporto fondamentale) ed “azione cartolare consistente nell’azione esecutiva esercitata impiegando l’assegno (o la cambiale) come titolo esecutivo” (cfr. Tribunale di Nola, Sez. II, Sent., 17/01/2019).

Siffatta azione esecutiva è assoggettata a termini di prescrizione più stringenti rispetto a quelli ordinari cui soggiace l’azione causale.

Per quanto concerne l’assegno, ad esempio, è previsto un termine di sei mesi fissato dall’art. 75 R.D. 21/12/1933, n. 1736.

Ciò stante, si è posto il problema di definire, in termini processuali, il rapporto tra le citate azioni giudiziarie con particolare riferimento al procedimento d’ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

 

La soluzione della giurisprudenza: la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale

La Suprema Corte è univocamente orientata nel ritenere che:
Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.

Ne consegue che l’opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell’azione cartolare e che spetta all’opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.
(ex plurimis Cass. civ., Sez. I, Sent., 03/01/2017, n. 26; conformi Cass. 19803/2016; Cass. 8038/2006; Cass. civ. Sez. III, 11/11/2005, n. 22898; Cass. Civ. 24.11.1983, n. 7026; Cass. Civ. 23.11.1984 n. 6184; nonché Cass. Civ. 5.1.1985 n. 13 nel cui impianto motivazionale, con palmare chiarezza, espressamente si legge: l’assegno bancario, dopo la prescrizione dell’azione cartolare, acquista valore ipso iure di promessa di pagamento).

La Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 25/03/2002, n. 4203) ha altresì puntualizzato che: “Il valore di promessa di pagamento da riconoscersi ai titoli di credito privi di efficacia cartolare non può ritenersi generalizzato, ma deve essere circoscritto ai soli rapporti tra l’emittente ed il prenditore, ed a quelli tra ciascun girante ed il rispettivo giratario” (perfettamente conforme alla massima che precede vedasi, per la giurisprudenza di merito, la pronuncia del Tribunale Roma, Sez. XVI, Sent. 16/01/2019).

Ed ancora “…l’assegno, anche se privo di valore cartolare per il decorso dei termini di legge, va considerato come promessa di pagamento che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., comporta la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante…. Per l’appunto l’utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento implica da parte del creditore l’esercizio dell’azione causale, fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo” (v. Cass. civ., sez. I, 26/11/1999, n. 13170).

Con specifico riferimento alla cambiale la giurisprudenza (Cass. civ. n. 17850 del 19/07/2017) ribadisce che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1988 c.p.c., grava sul debitore l’onere di provare l’eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l’eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860).

In linea con i precetti esposti, si è pronunciata anche la più tradizionale giurisprudenza, chiarendo che poiché l’emissione del vaglia cambiario e la girata di esso fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente con il prenditore ed il giratario, l’esistenza di un negozio sottostante, giustificativo dell’obbligazione cartolare, sicché è onere del debitore, il quale contesti il proprio obbligo di adempiere, di fornire la prova del suo assunto (Cass. 10 febbraio 1981 n. 839; 5 settembre 1977 n. 3878; 16 marzo 1977 n. 1043; 7 febbraio 1972 n. 285; 13 luglio 1968 n. 2498).

 

L’astrazione processuale della causa debendi e la prova contraria a carico del debitore

Più in generale le menzionate pronunce vanno lette, come innanzi accennato, in correlazione sistematica ai principi elaborati nell’interpretazione dell’art. 1988 c.c. .

La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare, sub specie facti, l’esistenza del rapporto fondamentale che appunto si presume fino a prova contraria.

Con l’effetto che la dichiarazione negoziale, in cui si sostanzia la stessa promessa, legittima il creditore a pretendere l’adempimento dell’obbligazione promessa ed onera il debitore della prova contraria circa l’inesistenza, ovvero dell’invalidità dello stesso rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione.

Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 del codice civile, la prova contraria deve riguardare la sussistenza di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto ex adverso rivendicato (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/08/2007, n. 17423; conforme Cass. 4804/2006).

Ne deriva che, nello specifico, ai fini dell’adempimento di tale onere probatorio, non è sufficiente che l’autore della dichiarazione affermi e dimostri che esisteva un generico rapporto di debito e credito e che questo, per qualunque motivo, si è già estinto.

È invece necessario e indispensabile la dimostrazione che vi sia coincidenza “concreta” tra il rapporto di debito-credito e quello presunto per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità tra i due titoli (così Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11766).

 

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo su titolo di credito

La richiesta di ingiunzione di pagamento, fondata su un titolo di credito, gode di tutela giurisdizionale rafforzata potendo fondare la pronuncia di provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio per espressa previsione dell’art. 642 c.p.c., I comma c.p.c., che stabilisce:
“Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare ….. il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.”

In tal caso la pronuncia di provvisoria esecutorietà – tipizzata dalla disciplina codicistica – deriva dalla particolare forza e dalla peculiare qualificazione della prova scritta fornita dal creditore.

Quest’ultimo, in particolare, può così avvantaggiarsi della presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fondato sull’ovvia ragione, assurgente a fatto notorio, che si emette (ovvero si trasferisce – mediante girata) un titolo di credito sempre in considerazione di un negozio o di un rapporto patrimoniale da regolare.

 

L’iscrizione di ipoteca ipotecaria su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

E’ appena il caso di rilevare che il fatto che la cambiale e l’assegno già posseggono, di per sé, la qualità di titoli esecutivi non priva il creditore dell’interesse ad agire in via monitoria (col conseguente diritto alla liquidazione delle spese).

Non foss’altro perché il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, a differenza della cambiale e dell’assegno, costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 655 cpc (sull’argomento vedasi ampiamente C. Mandrioli, Diritto Processuale Civile, III, Giappichelli 2011, pagg. 21 e 51 in nota).

Inoltre, la Cass. Civ. Sez. I, 05/01/2001, n. 135 ha ravvisato la sussistenza di siffatto interesse anche in caso di preesistente titolo esecutivo di formazione giudiziale:

È fondata su un sufficiente interesse ad agire la domanda di condanna proposta in via monitoria da chi, pur avendo già ottenuto un precedente titolo giudiziale per la medesima causa petendi e per il medesimo petitum, miri a conseguire – quale utilità ulteriore, non garantitagli dalla precedente pronuncia – un titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale”.

 

Il cumulo tra le azioni in parola

Sotto altro aspetto processuale, infine, non ci resta che rammentare, per completezza espositiva, che la Cassazione (Cass. civ. n. 4203/2002 (supra cit.)) ha ulteriormente precisato che l’azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull’assegno, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso (anche in via subordinata) che in separati processi.

Più precisamente, il creditore che abbia già ottenuto, in forza di assegno bancario, una ingiunzione ovvero una sentenza esecutiva di condanna, può ancora avvalersi dell’assegno come titolo esecutivo e notificare, in base ad esso, il precetto.

Ciò in quanto l’originaria efficacia del titolo di credito non viene meno a causa dell’emissione del decreto ingiuntivo o della sentenza che rigetta l’opposizione all’ingiunzione.

Non vi è, infatti, incompatibilità tra l’originario titolo di credito e il sopravvenuto titolo di formazione giudiziale, emesso sulla base dell’unitaria vicenda giuridica che coinvolge il debitore.

 

Condivi con:
STAMPA