Avv. Giuseppe Mappa
La Commissione di Taranto si uniforma a quanto sostenuto dalla Corte di legittimità alla propria ordinanza del 16 novembre 2017 numero 29402 stabilendo che l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registrazione di una sentenza civile, non è legittimo (per difetto di motivazione) se si limita ad indicare soltanto il numero e la data del provvedimento.
Ai fini della sua legittimità si rende necessario che al medesimo avviso risulti allegata la sentenza alla quale si riferisce la liquidazione dell’imposta.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 14 dell’anno 2021
FATTO E DIRITTO
Il contribuente ha proposto l’odierno ricorso per ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio l’ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
Come è noto, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’articolo 54 comma 5 del decreto 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione previsto dall’articolo 7 della legge 212 del2000 mira a garantire al contribuente il pieno immediato esercizio delle sue facoltà difensive laddove, in mancanza” egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
È quanto sostenuto dalla corte di legittimità alla propria ordinanza del 16 novembre 2017 numero 29.402.
In conclusione la Corte di Cassazione ha voluto ribadire un concetto che aveva già avuto modo in precedenza di esprimere con la sentenza 1 134 del 2000, evidenziando come ai fini della legittimità dell’avviso di liquidazione non è sufficiente il mero richiamo agli estremi della sentenza non allegata, ma è necessario ai fini di pome piena conoscenza al contribuente, l’allegazione della stessa nel rispetto di uno dei principi cardine dell’ordinamento riportato dall’articolo 7 della legge 212 del2000.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, in difetto della allegazione suddetta. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La commissione accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato. Spese compensate .