Dott. Luca PROCOPIO
CTR LAZIO n. 1484, depositata 5.6.2020
La notifica di un avviso di accertamento effettuata nei confronti di un contribuente solo temporaneamente assente ricorrendo alla procedura prevista per i casi di “irreperibilità assoluta” deve considerarsi mai avvenuta, con la conseguente illegittimità della successiva cartella di pagamento.
Una società deduceva la nullità di una cartella di pagamento per l’omessa notifica da parte del Comune di Roma dei prodromici avvisi di accertamento relativi all’ICI.
Il Comune di Roma, dal canto suo, resisteva alla dedotta nullità della cartella di pagamento impugnata eccependo che, a fronte dell’impossibilità di consegnare gli avvisi di accertamento presso la sede legale della società, aveva regolarmente proceduto alla loro notifica in forza dell’art. 140 del c.p.c., cioè della disciplina notificatoria operante nel caso in cui la consegna non può essere eseguita per “irreperibilità assoluta” del destinatario dell’atto o di altra persona idonea a riceverlo.
La CTR Lazio, però, constatando che la società appellante aveva dimostrato che la propria sede legale era da sempre presso l’indirizzo indicato sugli avvisi di accertamento in questione e, quindi, che nel caso di specie il mancato recapito degli atti impositivi «configura una ipotesi di irreperibilità cosiddetta relativa», ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio adottato dal Comune di Roma, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto notiziare la società del tentativo di notifica dei medesimi avvisi con «raccomandata con avviso di ritorno».
Mancando tale ultimo adempimento, i medesimi giudici hanno decretato che «il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento non risulta legittimamente perfezionato con conseguente illegittimità degli atti seguenti e segnatamente della cartella di pagamento impugnata».
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale del LAZIO n. 1484, depositata 5.6.2020
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 9 maggio 2018 la Commissione tributaria provinciale di Roma – sezione 32 – ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente xxxxx avverso cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per ICI relativo agli anni dal 2008 al 2011 per un importo complessivo di euro xxxxxxx,96.
Eccepiva la ricorrente la mancanza di firma digitale del file allegato alla PEC attraverso cui era venuta la notifica, privo di estensione “p7m”, l’inesistenza del credito tributario per mancata notifica degli atti di accertamento sottostanti all’atto impugnato, l’illegittimità ed infondatezza della base imponibile ed il difetto di motivazione.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva la propria carenza di legittimazione mentre Roma Capitale ribadiva di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento e confutava le restanti eccezioni.
I Giudici di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate da parte, affermavano che gli avvisi di accertamento che avevano preceduto l’emissione delle cartelle di pagamento impugnate erano stati regolarmente notificati secondo la procedura dall’articolo 140 del codice di procedura civile.
Di qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate forfettariamente in euro 1.000,00.
Ha appellato la sentenza il contribuente, deducendo la nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposto della cartella di pagamento e del relativo ruolo e sostenendo che i predetti atti non erano mai stati ricevuti dalla società, né vi era alcuna prova della notifica, per cui la conseguente cartella di pagamento era affetta da illegittimità derivata.
Secondo l’appellante il procedimento notificatorio seguito dal Comune di Roma Capitale per il recapito degli avvisi di accertamento non era conforme alla legge perché nella specie non trattavasi di irreperibilità assoluta ma irreperibilità relativa, per cui si rendeva necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito in quanto la società appellante aveva ed ha da sempre la sede legale in Roma alla via xxxxxx, n. 170 e pertanto riceve a questo indirizzo la corrispondenza alla stessa indirizzata.
Conseguentemente l’impossibilità di recezione dell’atto impositivo dipendeva da fattori esclusivamente temporanei: l’avviso di ricevimento contenente il tentativo di notifica non era mai stato inviato alla società che neppure in seguito ha avuto la possibilità di ottenere dal Comune di Roma la documentazione relativa all’asserita avvenuta notifica.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica dell’atto presupposto. Sono state inoltre riproposte le medesime eccezioni sollevate nel ricorso di primo grado.
Ha presentato controdeduzioni l’Agenzia di riscossione a sostegno delle proprie ragioni e della sentenza di primo grado di cui ha chiesto la conferma.
Tutto ciò premesso ritengono i Giudici che nella specie l’appello del contribuente debba trovare accoglimento e che per l’effetto vada riformata la sentenza di primo grado.
L’eccezione di parte relativa alla illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella impugnata si fonda sul dato che nella specie il mancato recapito di detto atto configura una ipotesi di irreperibilità cosiddetta relativa in quanto risulta per tabulas che la società aveva sede in via xxxxxxx, n. 170 – Roma.
Pertanto non essendo stata possibile la notifica in tale sede per irreperibilità del destinatario era necessario dare conferma della avvenuto tentativo di notifica con raccomandata con avviso di ritorno.
Di ciò non vi è prova agli atti.
Ne consegue che il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento non risulta legittimamente perfezionato con conseguente illegittimità degli atti seguenti e segnatamente della cartella di pagamento impugnata.
Non resta perciò che accogliere l’appello del contribuente in riforma della impugna sentenza.
Trattandosi di questione di complesso accertamento, si ritiene di dover compensare le spese di giudizio. Restano assorbite le restanti questioni sollevate dalla parte.
PQM
accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.