Avv. Giuseppe Mappa
La CTR di Salerno con due sentenza sancisce che gli avvisi di accertamento degli Enti Locali non sono soggetti al c.d. principio della scissione della notifica per cui vale la data della ricezione dell’avviso e non quella di spedizione.
In conseguenza la prescrizione del tributo locale è quella del 31.12. del 5^ anno successivo a quello della annualità di riferimento
Commissione Tributaria Regionale Salerno n. 3160 del 24.06.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da XXXXX avverso l’avviso di accertamento TARSU come da epigrafe notificatole il 03.01.18 dalla s.r.l. XXXXX per conto del Comune di XXX per l’anno 2012 in ordine ad immobile sito in quel territorio.
La ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale dell’imposta in oggetto, non senza dolersi dell’imposizione tributaria ricadente su bene non occupato e privo di servizi.
La società concessionaria si era costituita, sostenendo la legittimità formale e sostanziale del proprio operato e negando che si fosse perfezionata la prescrizione, avendo spedito l’atto impositivo entro il 31.12.17.
La C.T.P., rigettato ogni altro motivo esposto in ricorso, riteneva corretta tale ultima deduzione difensiva dalla s.r.l. XXXX.
Avverso tale sentenza proponeva appello la XXXXXo, ribadendo quanto esposto in primo grado.
L’appellata, radicatasi la lite, si costituiva resistendo al gravame.
Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all’udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all’art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Infatti correttamente la XXX deduce che il quinquennio ex art. 1 co. 161 della legge n. 296/06 deve essere riferito alla data di ricezione dell’atto, dacché atto non processuale, secondo la giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 18759/13 e Cass. S.U. n. 24822/15).
Per vero il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante in relazione ad atti processuali ma non anche sostanziali, attesa la loro ricettizietà.
Ne deriva che la pretesa tributaria per il 2012 deve ritenersi prescritta in quanto l’avviso di accertamento, pur spedito entro il quinto anno previsto dal cit. art. 1 co. 161 della legge n. 296/06 e cioè entro il 31.12.17, venne recapitato alla contribuente in data 03.01.18.
Le spese del doppio grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la pregressa difformità della giurisprudenza sulla questione decisa.
P.Q.M.
La commissione così provvede: accoglie l’appello e compensa le spese Del doppio grado.
Commissione Tributaria Regionale di Salerno n. 3164 del 24.06.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da xxxxxxx avverso l’avviso di accertamento ICI come da epigrafe notificatogli il 19.01.18 dalla s.r.l. xxx per conto del Comune di xxxx per l’anno 2012 in ordine ad immobile sito in quel territorio.
Il ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale dell’imposta in oggetto, non senza dolersi della mancata allegazione di provvedimento richiamato in quell’atto e della carenza di potere accertativo in capo alla società concessionaria.
Quest’ultima si era costituita, sostenendo la legittimità formale e sostanziale del proprio operato e negando che si fosse perfezionata la prescrizione, avendo spedito l’atto impositivo entro il 31.12.17.
La C.T.P., rigettato ogni altro motivo esposto in ricorso, riteneva corretta tale ultima deduzione difensiva dalla s.r.l. xxxxxx.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Bifolco, ribadendo quanto esposto in primo grado.
L’appellata, radicatasi la lite, si costituiva resistendo al gravame.
Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all’udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all’art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Infatti correttamente il xxxxxdeduce che il quinquennio ex art. 1 co. 161 della legge n. 296/06 deve essere riferito alla data di ricezione dell’atto, dacché atto non processuale, secondo la giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 18759/13 e Cass. S.U. n. 24822/15).
Per vero il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante in relazione ad atti processuali ma non anche sostanziali, attesa la loro ricettizietà.
Ne deriva che la pretesa tributaria per il 2012 deve ritenersi prescritta in quanto l’avviso di accertamento, pur spedito entro il quinto anno previsto dal cit. art. 1 co. 161 della legge n. 296/06 e cioè entro il 31.12.17, venne recapitato al contribuente in data 19.01.18.
Le spese del doppio grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali
motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la pregressa difformità della giurisprudenza sulla questione decisa.
P.Q.M.
La commissione così provvede: accoglie l’appello e compensa le spese del doppio grado.