Avv. Giuseppe Mappa
CTP Roma 8572\2021, depositata il 15 luglio 2021 CTP Napoli 7790\2021, depositata il 08 luglio 2021 CTP Roma 8021\2021, depositata il 06 luglio 2021 Ctp Napoli 7272\2021. Depositata il 30 giugno 2021 CTR Salerno 5314\2021, depositata il 24.06.2021 CTP Roma 7636\2021, depositata il 22 giugno 2021 CTP Salerno 1859\2021, depositata il 21 giugno 2021
CTP Roma 8572\2021, depositata il 15 luglio 2021
Quanto all’eccezione di prescrizione relativa al 201 3, ai fini dell’accertamento di tributi locali,• di• cui al termine decadenziale di cinque anni a cura dell’.amministrazione come previsto dalla .legge 296/2006, non trova applicazione, data la natura sostanziale e non processuale dell’ avviso, avente peraltro carattere recettizio, il principio della scissione del termine per la notifica tra notificante e destinatario.
L’ atto dovrà perciò giungere al contribuente entro il termine prescritto, non bastando la sola consegna di esso all’ agente postale. In tal senso, sentenza n. 431/11/2020 Ctp di Napoli; Cassazione n.28576/2017, pedissequa alla not Sezioni Unite n. 23397/2016.
CTP Napoli 7790\2021, depositata il 08 luglio 2021
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il principio della scissione degli effetti della notifica operano pacificamente per il solo istituto della decadenza.
Per la prescrizione, invece, giurisprudenza consolidata, facendo leva sulla natura recettizia dell’atto interruttivo, ha escluso l’operatività del principio.
Questo Collegio non ignora recenti pronunciamenti che sembrano andare in direzione diversa, estendendo anche alla prescrizione il principio di scissione.
Ma si tratta di pronunce che hanno riguardo al diverso e più limitato fenomeno degli effetti sostanziali della domanda giudiziale, ponendosi coerentemente nell’ambito dei principi che regolano quello specifico istituto.
Non sembra che sussistano, allo stato, elementi che consentano di estendere quei pronunciamenti anche ad ambiti diversi (vedi SU 8227/2019 che ha escluso l’operatività del principio di scissione degli effetti della notifica per gli atti non aventi natura processuale).
Ne consegue che l’atto interruttivo della prescrizione è stato portato a conoscenza del
destinatario spirato il termine quinquennale che si applica ai tributi locali. I contrasti giurisprudenziali in materia autorizzano la compensazione delle spese.
CTP Roma 8021\2021, depositata il 06 luglio 2021
Va evidenziato che mentre la decadenza dalla pretesa impositiva è esclusa dalla mera spedizione dell’atto impositivo, essendo irrilevante la data di ricezione dello stesso, la prescrizione postula la ricezione dell’atto da parte del contribuente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9749/2018 ” L ‘esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia. del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a d(fferenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello,eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”
Nella fattispec ie in esame è stata invece eccepita la prescrizione del diritto.
A tale proposito trova applicazione il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 24822/2015: ” La regola della scissione degli effelli della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall ‘atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto àll’ufficiale giudiziarioper la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario. “
Per gli atti stragiudiziali, come quello in esame, non opera dunque il noto principio applicabile ai soli atti processuali della scissione del perfezionamento della notificazione rispetto al notificante ed al destinatario.
Ctp Napoli 7272\2021. Depositata il 30 giugno 2021
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni giuridiche poste da parte ricorrente a fondamento delle proprie ragioni in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale ( cfr. Sezioni Unite n. 24822 del 9.12.2015) che affronta il tema dell’ambito applicativo del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche , rispettivamente, del notificante e del destinatario.
La Suprema Corte si chiede, in particolare, se tale principio si riferisca ai soli atti processuali oppure possa essere esteso alla notificazione degli atti sostanziali ed eventualmente anche agli atti processuali produttivi di effetti sostanziali. Nel rispondere al quesito la Corte ricorda che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente la scissione degli atti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non anche a quella degli atti sostanziali né agli effetti sostanziali degli atti processuali. Nel caso di specie l’atto impugnato produce effetti sostanziali nella sfera giuridica del destinatario e in ragione della sua natura di atto recettizio gli effetti si producono nel momento in cui perviene nella sfera conoscitiva del destinatario .
Ne consegue che la pretesa tributaria è prescritta essendo stati notificati i relativi atti impositivi oltre il termine dei cinque anni stabilito dall’art. l comma 161 della legge finanziaria nr. 296/2006 .
CTR Salerno 5314\2021, depositata il 24.06.2021
Con riguardo ai tributi locali va riportato innanzitutto che il termine previsto per la notifica degli atti risulta il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006). Va inoltre rilevato che, cou riferimento alle notifiche effettuate a mezzo posta,vale il noto principio del “doppio termine di notifica” (cfr. Corte Costituzionale n. 477/2002), in base al quale vi sono due momenti (distinti) che rendono la notifica perfezionata, a seconda che si assuma la prospettiva del “notificante” o del “destinatario” dell’atto.
E infatti, se per chi effettua la notifica il perfezionamento avviene normalmente nel momento in cui il plico viene consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona quando egli riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica).
Rispetto a tale principio generale, consolidata giurisprudenza ha però riportato una precisa limitazione, posto che, con riferimento ai “tributi locali”, è stato più volte affermato che assume rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, non invece quella di spedizione (Cfr-Cass.sez trib.13.01.2021).
Per questo motivo, non si ritiene che, in generale, il principio del “doppio termine di notifica” sopra richiamato possa risultare valido relativamente agli anni di accertamento ai fini Tares, risultando solitamente nulli questi ultimi qualora notificati oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento, come nel caso in esame
CTP Roma 7636\2021, depositata il 22 giugno 2021
1. Infondata la questione di merito – alla stregua della documentazione in atti, data l’accertata contitolarità dell’istante – assume rilievo dirimente, ai fini della soluzione del giudizio, l’eccezione di prescrizione/decadenza sollevata da parte ricorrente.
Per la relativa delibazione è rilevante il dato fattuale, pacifico in processo (anche alla luce della documentazione in atti), che il Comune resistente ha consegnato il plico raccomandato, recante il contestato ‘accertamento, all’ufficio postale il 31.12.2019, mentre lo stesso è stato recapitato al destinatario il 20 gennaio dell’anno successivo.
Donde, la quaestio iuris del rispetto del termine quinquennale ai fini della validità della pretesa impositiva.
2. Per dirimere la questione, assai controversa in sede dottrinaria e giurisprudenziale, si rende necessario, ad awiso della Commissione, muovere dalla distinzione concettuale tra i due istituti, sovente oggetto di confusione o di uso lessicale promiscuo.
Secondo la dommatica giuridica, in rapporto alla peculiare fattispecie delle vicende tributarie, la decadenza delimita lo spazio temporale entro il quale il potere autoritativo della Pubblica Amministrazione può essere utilmente esercitato.
La prescrizione – che per certi versi costituisce l’altra “faccia” dell’istituto decadenziale – è causa estintiva del correlato diritto soggettivo, legata, come è noto, pur essa al decorso del tempo, ma sotto la diversa prospettiva del margine cronologico entro il quale il privato può essere sottoposto all’esercizio di quel potere impositivo ed alla cui scadenza il credito tributario si estingue per perenzione, stante il maccato tempestivo esercizio.
Dunque, per entrambi gli istituti opera la dinamica del tempo, ma con una sostanziale differenza.
Mentre per la decadenza è sufficiente un mero atto di esercizio1 come può essere, pacificamente, la sola consegna del plico raccomandato all’ufficio postale, entro la scadenza del previsto termine (non potendo, altrimenti, imputarsi all’ente impositore eventuali disservizi del servizio postale), viceversa l’atto interruttivo della prescrizione, necessario per impedirne il corso, facendo “scattare” un nuovo termine di pari durata1 è per antonomasia atto recettizio, ossia deve essere portato a conoscenza del destinatario affinché possa dispiegarsi l’efficacia interruttiva.
Può quindi accadere, come nel caso di specie1 che consegnato il plico tempestivamente – e dunque perfezionatosi il tempestivo esercizio della potestà autoritativa – lo stesso pervenga a destinazione dopo che il termine quinquennale sia ormai scaduto, sicché la notifica intempestiva non può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione.
In buona sostanza, si produce nella fattispecie la c.d. scissione di effetti della procedura notificatoria, il cui principio è oggi consacrato dal nuovo testo dell’art.149, comma terzo, c.p.c., secondo cui “la notifica (ndr. a mezzo del servizio postale) si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto” (comma aggiunto dalla l. n. 263/2005).
3. Per quanto precede, il credito azionato dal Comune resistente è ormai prescritto1 posto che il plico raccomandato è pervenuto a conoscenza del destinatario solo il 20.1.2020, dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.
CTP Salerno 1859\2021, depositata il 21 giugno 2021
Rileva la Commissione che il ricorso è fondato.
La resistente articola la propria difesa richiamando il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona alla data di spedizione dell’atto anziché quella della sua ricezione da parte del destinatario.
Deve invece rilevarsi che la giurisprudenza prevalente, condivisa da questa Commissione ha chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.(Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015).
Conseguentemente l’atto interruttivo è intempestivo e la prescrizione si è maturata.