Avv. Giuseppe Mappa
La CTP Salernitana, con recentissime ed uguali decisioni, esclude l’applicabilità del c.d. principio degli effetti della scissione della notifica per gli avvisi di accertamento dell’Ente Locale seppur notificato nel quinquennio, ma consegnati successivamente al contribuente.
La ratio di tale esclusione risiede nella circostanza secondo cui i i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo; ai fini prescrizionali, il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica – secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella, successiva, di ricezione da parte del destinatario -, enunciato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, i quali, a norma dell’art. 1334 cod. civ., producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., con la conseguenza che la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale Salerno 2001 -2003 -2004-2021\2020 depositate il 12.11.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
XXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXX, ivi residente in via XXXXXXX con ricorso notificato a mezzo PEC al Comune di XXXXXXXXXXXX e spedito a mezzo raccomandata XXXXX, in data XXXX.2020 a questa C.T.P., si opponeva al pagamento dell’avviso di accertamento TARI, n. XXXXXXXXXXX, relativo all’anno d’imposta 2014,per complessivi €. XXX,00, eccependo:
La violazione dell’art. l, co 161, della legge n. 27.12.2006 n. 296, IN quanto la notifica è avvenuta oltre il termine quinquennale di decadenza/ prescrizione;
L’omessa sottoscrizione dell’atto impugnato, da parte del dirigente dell’ufficio;
Concludeva, previa sospensione, con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, con condanna alle spese. Il Comune di xxxxx non risulta costituito.
La Commissione all’udienza odierna, valutati i motivi del ricorso documentazione allegata, ha deciso il ricorso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, perciò, merita accoglimento.
Ai sensi dall’art. l, co. 161, L. 296/06, “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o all’accertamento d’ufficio delle omesse ritardati versamenti, dichiarazioni o degli nonché omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9749 del 19.04.2018 ha stabilito che: ((L’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d ‘interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.”
La decadenza e la prescrizione sono istituti giuridici che dettano le regole temporali per l’esercizio dei propri diritti, presenti anche nei tributi locali.
La decadenza si riferisce alla necessità che l’ente pubblico svolga determinate attività entro una certa data pena la perdita del diritto.
La prescrizione è la perdita del diritto per inerzia dopo un determinato periodo di tempo.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione, quindi, al fine bilanciare correttamente gli interessi contrastanti delle parti non può trovare applicazione la scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto.
La scissione si applica esclusivamente in relazione all’istituto della decadenza riferita agli atti processuali, ma non a quello della prescrizione il cui effetto interruttivo si perfeziona nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (ex art. 1334 c.c.).
La differenza tra decadenza e prescrizione sostanzialmente è stabilita dall’art. 2964 del codice civile, infatti, la decadenza non può essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge, mentre la prescrizione può essere interrotta o sospesa.
La notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta in data 03.01.2020, oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, per cui è maturata la prescrizione quinquennale.
I tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo; ai fini prescrizionali, il principio della “scissione soggettiva” degli effetti della notifica – secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella, successiva, di ricezione da parte del destinatario -, enunciato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, i quali, a norma dell’art. 1334 cod. civ., producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., con la conseguenza che la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere.
La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l’avviso di accertamento impugnato. Stante l’esistenza del credito, ora non più esigibile in conseguenza dell’eccepita prescrizione, che è maturata nella fase della notificazione dell’avviso di accertamento, la cui procedura di riscossione era stata attivata ne1 termini, però perfezionata successivamente, conseguenza di ritardo imputabile ad altri soggetti, appare conforme a giustizia la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione xxxx, accoglie il ricorso e compensa le spese.