Avvisi di accertamento a mezzo raccomandata e momento perfezionativo della notifica dell’atto

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Regionale Calabrese, con due recentissime decisioni emesse in tema di notificazione di avviso di accertamento per tributi locali stabilisce che, per l’applicazione del principio della scissione della notifica, bisogna aver riguardo alla data della effettiva spedizione della raccomandata contenente l’avviso di accertamento e non all’altra della mera consegna della stessa all’Ufficio Postale.


Testo della sentenza

Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria n. 3316 del 03.11.2020 e n. 3030 del 23.10.2020

FATTO E DIRITTO

La sig.ra xxxxxxxxxxxxxx nata a xxx il xxxxx, rappresentata e difesa giusta procura apposta a margine del presente atto, dall’avv. xxxxxxxxxx con ricorso/reclamo propone opposizione nei confronti della xxxx srl quale concessionario imu per il Comune di xxxxx) avverso e per l’annullamento dell’avviso di accertamento numero protocollo generale xxxxx del 28.12.2017 provvedimento n. xxxxx del 28.12.2017 con avviso di giacenza del 12 gennaio 2018 e notifica del 17.01.2018, relativo ad IMU anno 2012, per un importo complessivo di € xxx,45.

In particolare, deduceva la maturata prescrizione in quanto l’avviso menzionato risulta notificato oltre i cinque anni, e qualora l’ufficio impositore dovesse dedurre la tempestività della notifica attraverso la consegna dell’atto all’ufficio postale avvenuta entro il 31.12.2017, tale controdeduzione non avrebbe alcun valore perché risulta dall’allegato tracciamento della spedizione sul sito poste italiane la presa in carico risulta essere in data 05.01.2018.

Conclude per l’annullamento dell’atto impugnato per avvenuta prescrizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Costituitasi in giudizio la xxx s.r.I., concessionaria per il Comune di xxxx, respinge l’eccezione di prescrizione eccepita da parte avversa in quanto l’art. 1, comma 161 della legge 296/2006 fissa un termine unico per tutti i tributi locali, individuando nel termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o doveva essere effettuato.
Tale termine, prevede testualmente la norma, è a pena di decadenza e non di prescrizione.

Riporta sentenza Cassazione n. 15298/2008 che ha statuito un principio generale in virtù del quale la notificazione, purché andata a buon fine, si perfeziona per il notificante non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella antecedente di consegna all’ufficiale giudiziario. Lo stesso principio generale vale per la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari.

Nel caso di specie, osserva che detto principio risulta rispettato avendo il Concessionario spedito il predetto avviso di accertamento in data 29/12/2017.
Infatti, dall’allegato tracciamento della spedizione sul sito poste italiane la presa in carico della raccomandata n. xxxx, contenente avvisi IMU anno 2012, risulta essere avvenuta in data 29/12/2017.
Conclude per la conferma dell’accertamento con vittoria delle spese di giudizio.
Allega copia di una stampata online, dalla quale emergerebbe la presa in carico di tale data.

All’udienza del 7 ottobre 2020 sono comparsi per il contribuente: nessuno per la xxx SRL ; la dr.ssa xxxx per delega in atti, che si riporta alle controdeduzioni dell’Ufficio.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto.
Nel caso di specie, vi è prova dell’avvenuta consegna al contribuente dell’atto impugnato in data 17.01.2018.
Tale dato non solo non è contestato, ma è documentato in giudizio.

Va chiarito che la data di spedizione non risulta essere quella indicata dal Concessionario, vale a dire il 29/12/2017, in quanto, come risulta dalla copia di una stampata online presentata dallo stesso, tale data non viene indicata come data di spedizione bensì come data di presa in carico.

Condivide questa Commissione il principio secondo il quale vi sarebbe una scissione degli effetti della notificazione, per la quale, se l’Ente Poste avesse
proceduto alla spedizione tempestivamente nel mese di dicembre, il Comune non sarebbe incorso in alcuna decadenza, anche a fronte della ricezione da parte del ricorrente in epoca successiva ed in particolare nel mese di gennaio dell’anno successivo.

Ciò si sostiene sulla base del disposto della legge n. 263 del 28.12.2005 (in vigore dal 1.3.2006 e quindi applicabile ratione temporis) all’art. 2 c. 1, che ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. un terzo comma che recita: “la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Se vi fossero dei dubbi sull’applicabilità di tale norma del codice di procedura civile agli atti aventi un carattere tributario, soccorre comunque la cd. “legge Bersani-Visco” (Decreto Legge 4.07.2006, n. 223) che, all’art. 37 comma 27 dispone che “all’articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: f) dopo il terzo comma 6 aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto e’ ricevuto.».

Tale decreto legge 6 stato convertito con modificazioni dalla legge del 4.08.2006 n. 248, in vigore dal 4.07.2006 e, quindi, anch’essa applicabile al caso che ci occupa.
Nel caso di specie, però la spedizione e’ avvenuta a termine già spirato ed e’ solo la “presa in carico”, ossia la consegna alle Poste, che e’ avvenuta in epoca antecedente.

Al di là del valore probatorio di una mera stampata di una schermata online (su cui potrebbe soccorrere il principio di non contestazione), la consegna allo spedizioniere ha valore solo nei rapporti interni di carattere civilistico sotto il profilo del corretto adempimento dell’obbligazione, ma non può certo riverberare effetti su un soggetto terzo qual e’ il contribuente.

Se si condivide il principio di scissione dei termini della notifica tra notificante e notificato, non si può (in assenza di un dato normativo espresso) anticiparlo ulteriormente al momento della consegna a Poste Italiane, recando la norma la locuzione “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione” e non già alla data della “presa in carico”.

Pertanto, la notificazione si e’ perfezionata in data 17.01.2018 per il notificante, data successiva allo spirare del termine decadenziale.
Conclusivamente, l’avviso di accertamento notificato dal Comune di xxxxxxo deve essere annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, sia in quanto la giurisprudenza sul punto non ha ancora raggiunto una decisione univoca, sia in quanto il ricorrente non ha neppure dedotto di avere adempiuto il suo debito tributario, che nel merito non è comunque stato contestato.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Sezione 4 -,
ACCOLGLIE IL RICORSO E PER L’EFFETTO ANNULLA L’ATTO IMPUGNATO. COMPENSA LE SPESE DI GIUDIZIO.

 

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