L’art. 79 della legge 392/1978 punisce con la nullità la clausola contenuta nel contratto che prevede la rinuncia all’indennità da parte del conduttore.
La ratio della norma è volta ad impedire al conduttore di accettare una condizione iniqua per garantirsi il bene, perché la legge presume che il conduttore è in una posizione di svantaggio contrattuale.
L’accennata posizione di svantaggio contrattuale del conduttore, però, termina dopo la stipula del contratto e nel momento in cui inizia la detenzione del bene e nella piena disponibilità dei diritti acquisiti.Alla stregua di quanto detto, la libertà contrattuale delle parti riprende e nulla vieta quindi al conduttore, successivamente alla stipula e al godimento dell’immobile, di rinunciare all’indennità di avviamento.
La rinuncia all’indennità, per essere valida, deve essere contenuta in un apposito atto per iscritto del quale emerge il riconoscimento dell’indennità da parte del locatore e la rinuncia da parte del conduttore.