Assegno scoperto: quali sono le conseguenze?

Avv. Pino Cupito


Le conseguenze per chi emette un assegno bancario senza avere soldi sul conto corrente sono alquanto gravi.
La legge infatti prevede, per colui che agisce in questo modo, l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, l’inserimento del nominativo del soggetto nella CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) e l’ulteriore sanzione di non poter emettere assegni per molto tempo.
Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Cosa si intende per assegno scoperto?

Senza dilungarsi troppo, l’assegno scoperto è quel titolo emesso da un soggetto che però sul proprio conto corrente bancario non possiede la provvista (i soldi) sufficiente per consentire alla banca il pagamento dell’importo al possessore dell’assegno medesimo.

Cosa molto importante da sapere è che l’assegno si considera “non coperto” anche se, al momento dell’incasso da parte del possessore, sul conto corrente sia presente soltanto una parte della somma necessaria al pagamento del titolo.
Quindi se ad esempio sul conto corrente saranno presenti 3.000 euro ed in quel momento viene richiesto il pagamento di un assegno che abbiamo emesso per euro 3.500, quell’assegno risulterà comunque scoperto in quanto non pagabile per intero.

Inoltre, cosa altrettanto importante, la banca non provvederà a pagare l’assegno parzialmente scoperto, perché questo significherebbe che la stessa dovrebbe anticipare delle somme per conto di chi ha emesso l’assegno a vuoto.

Tuttavia, per chi riceve un assegno bancario, purtroppo non esistono modi per sapere in anticipo se quel titolo è coperto oppure no.
L’unico modo per saperlo è andare in banca e per incassarlo.
Ulteriore cosa da sapere è che, chiaramente, soltanto gli assegni bancari possono risultare scoperti.

 

Cosa accade se l’assegno risulta scoperto?

In primo luogo, come ovvio, la banca non procede ad eseguire nessun pagamento.
In questo caso l’istituto di credito è infatti obbligato ad eseguire una procedura informativa nei confronti di colui che ha emesso l’assegno privo di provvista.
Innanzitutto, la banca, una volta che ha accertato che l’assegno portato all’incasso è risultato non coperto, provvede ad informare colui che lo ha emesso di quanto accaduto.
La comunicazione avviene con raccomandata a/r ma se il soggetto che ha emesso l’assegno è un cliente abituale della banca quest’ultima, come di prassi, provvederà anche a contattarlo in via di cortesia telefonicamente o tramite e-mail.

Detta comunicazione si chiama “preavviso di revoca”.
Essa deve essere inviata al destinatario entro 10 giorni che decorrono dal momento della presentazione in banca del titolo da parte del legittimo possessore.
Nella predetta comunicazione la banca, oltre ad informare il soggetto di quanto accaduto, comunicherà anche tutte le conseguenze che la legge prevede per questo tipo di circostanze.

Nello specifico, la banca chiarirà quanto segue:

  1. che si può regolarizzare la posizione provvedendo al pagamento, entro 60 giorni, della somma che risulta indicata nell’assegno non andato a buon fine;
  2. l’applicazione della penale in misura fissa da pagare ovvero pari al 10% dell’importo indicato nell’assegno, unitamente agli interessi legali maturati e alle spese di un eventuale protesto;
  3. l’indicazione del “preavviso di revoca”, ovvero il preavviso della revoca dell’autorizzazione ad emettere altri assegni.

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Termine di presentazione dell’assegno

Prima di analizzare il c.d. pagamento tardivo dell’assegno è importante conoscere i termini di presentazione di un assegno bancario.
Ciò in quanto il calcolo dei termini del pagamento tardivo si fonda proprio sui termini di presentazione del titolo.
Ed allora, secondo la legge esistono dei tempi precisi entro i quali l’assegno bancario deve essere portato all’incasso:

  1. Il primo termine è quello che si riferisce agli assegni denominati “su piazza”. Tali sono quegli assegni che sono pagabili nello stesso Comune nel quale risultano emessi. In tal caso l’assegno si può incassare entro il termine di 8 giorni dalla data di emissione che risulta dall’assegno (di norma è indicata nella parte alta del titolo).
  1. Il secondo termine riguarda invece gli assegni denominati “fuori piazza”. Tali sono quegli assegni che sono pagabili in un Comune diverso da quello nel quale risultano emessi. In tal caso l’assegno si può incassare entro il termine di 15 giorni dalla data di emissione che risulta dall’assegno.

Ma che succede se si incassa l’assegno oltre i termini?

L’assegno potrà essere comunque incassato.
Tuttavia, per far andare a buon fine il pagamento è certamente necessario che ricorrano due condizioni:

  1. che sul conto corrente ci siano sufficienti soldi per coprire l’importo indicato nell’assegno;
  2. che chi ha emesso l’assegno non ha revocato l’assegno stesso richiedendo alla propria banca di revocare quel determinato ordine di pagamento.

Ma attenzione!
Durante il periodo di validità dell’assegno, colui che l’ha emesso non può rifiutarsi di pagare.
Né potrà revocare il pagamento informando la banca.
Soltanto una volta che risulteranno decorsi i termini di legge (ovvero 8 giorni per assegni “su piazza” e 15 giorni per assegni “fuori piazza”) il soggetto che ha emesso l’assegno potrà richiedere alla propria banca di revocare il pagamento, senza rischiare di trovarsi applicate le sanzioni previste per il mancato pagamento.

 

Il pagamento tardivo

Conosciuti i termini di incasso di un assegno bancario, possiamo ora analizzare il c.d. “pagamento tardivo”.
In primo luogo, come detto, in caso di assegno scoperto la banca darà al soggetto che lo ha emesso il termine di 60 giorni per regolarizzare la propria posizione.
Questo termine però non decorre dal giorno in cui l’assegno è stato portato in banca, ma dalla data di scadenza che risulta indicata sull’assegno.
Come sopra visto, i termini di presentazione sono di 8 giorni per gli assegni “su piazza” e di 15 giorni per gli assegni fuori “fuori piazza”.

Quindi per calcolare esattamente la scadenza del termine per il “pagamento tardivo” dobbiamo eseguire una semplice operazione.

  1. Nel caso di assegno emesso “su piazza” dobbiamo sommare il termine di 60 giorni concesso dalla banca con quello previsto per l’incasso dalla legge ovvero 8 giorni. Di conseguenza avremo che il termine complessivo per regolarizzare il tutto sarà di 68 giorni (60 termine bancario + 8 termine di legge).
  1. Nel caso invece di assegno emesso “fuori piazza” dobbiamo sommare il termine bancario di 60 giorni con quello di legge di 15 giorni. Quindi il termine complessivo sarà di 75 giorni (60 termine bancario + 15 termine di legge).

 

Come si esegue il pagamento tardivo?

In primo luogo, il soggetto che ha emesso l’assegno deve essere in grado di pagare l’intera somma riportata sul titolo, la penale in misura fissa del 10% dell’importo dell’assegno ed ogni ulteriore eventuale spese che la banca avrà applicato e previamente comunicato.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  1. È sufficiente versare tutti gli importi sopra indicati sul proprio conto corrente. La banca in tal modo avrà la provvista necessaria per provvedere.
  1. Si può pagare l’importo dovuto direttamente al creditore che ha con sé l’assegno. In tale ipotesi, il creditore, una volta ricevuta la somma (con bonifico, contanti ecc…) dovrà rilasciare al debitore (colui che ha emesso l’assegno) una quietanza liberatoria. Detta quietanza deve avere la forma di una di scrittura privata autenticata e successivamente deve essere consegnata alla banca al fine di bloccare qualsiasi ulteriore conseguenza legale.

 

Cosa accade se non si paga?

E’ opportuno chiarire che non ci sono conseguenze penali.
L’emissione di assegni scoperti è infatti una condotta che è stata depenalizzata.
L’eventuale reato si potrà configurare soltanto qualora l’emissione di assegni scoperti costituisce parte di un più ampio disegno criminoso.

Ciò premesso, di regola, alla scadenza del suddetto termine concesso di 60 giorni, la banca prova, con un secondo tentativo, di pagare l’assegno.
Se trova fondi sufficienti, il soggetto che ha emesso l’assegno non vedrà applicarsi le sanzioni.
Se invece anche tale ulteriore tentativo non andasse a buon fine il debitore verrà protestato.

Nello specifico, in caso di mancato pagamento o anche in caso di pagamento avvenuto ma senza che sia stata presentata alla banca la quietanza liberatoria, la banca procede ad eseguire una serie di adempimenti.

Vediamo quali sono:

  1. Comunica l’accaduto al Prefetto del luogo del pagamento dell’assegno per l’applicazione delle relative sanzioni e per la contestazione della violazione.
  2. Provvede a segnalare il nominativo del soggetto che ha emesso l’assegno scoperto alla CAI ovvero alla Centrale di Allarme Interbancaria.

 

La segnalazione alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria)

La CAI è un archivio che viene gestito dalla Banca d’Italia.
Esso contiene i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni scoperti, assegni senza autorizzazione o assegni con autorizzazione precedentemente revocata.
Una volta che il nominativo del soggetto che ha emesso l’assegno a vuoto viene iscritto, quest’ultimo è automaticamente impossibilitato ad emettere altri assegni per un periodo si 6 mesi.
Si parla della c.d.revoca di sistema”.

Trascorso detto termine, soltanto nel caso in cui chi ha emesso l’assegno non abbia altri debiti o potesti, potrà essere cancellato dal registro.
Qualora il debitore sia ancora in possesso del libretto con assegni non ancora utilizzati, dovrà procedere subito alla restituzione presso la banca.
Ulteriore conseguenza è che il debitore non avrà accesso al credito, ovvero non potrà richiedere finanziamenti, mutui e/o prestiti di altro tipo.
Non potrà inoltre procedere all’apertura di nuovi conti correnti anche presso altre banche.
Questo in quanto l’archivio è condiviso e consultato da tutti gli istituti di credito.

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Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata regolarizzazione?

In caso di mancato pagamento anche nel termine concesso dalla banca (60 giorni) sono applicabili sanzioni principali e sanzioni accessorie.
Si chiarisce da subito che in caso di applicazione della sanzione pecuniaria non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Come sanzione principale è prevista una sanzione pecuniaria che va da euro 516 ad euro 6.197.

Le sanzioni accessorie sono invece le seguenti:

  1. Divieto di emettere assegni bancari e postali per un tempo non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale sanzione, in caso di emissione di assegni scoperti, viene comminata soltanto quando l’importo dell’assegno o di più assegni emessi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro sulla base di una programma di pagamento unico, è superiore a euro 2.582.
  1. Sanzioni accessorie interdittive. Sono delle sanzioni di diversa specie che vengono applicate soltanto in presenza di condotte caratterizzate da una particolare gravità. Esse non possono durare meno di due mesi, né più di due anni. Esse sono:
    • l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
    • l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Il procedimento amministrativo del Prefetto

Nel caso in cui si emette un assegno scoperto, il Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune in cui hanno sede la filiale della banca presso la quale è stato portato l’assegno, viene informato della violazione dalla banca o dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto.
Una volta che il Prefetto riceve il rapporto, ha un termine di 90 giorni per notificare la contestazione a colui che ha emesso l’assegno.
Se il soggetto è residente all’estero il termine per la notifica sale a 360 giorni.

Il debitore che riceve il verbale di contestazione, ha la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni, delle memorie difensive alle quali naturalmente potrà allegare tutta la documentazione che riterrà utile per la trattazione del caso.
Ad esempio, potrà allegare la documentazione che prova l’avvenuto pagamento (dell’assegno scoperto, delle somme dovute a titolo di interessi, della penale del 10% dell’importo e delle spese per il protesto) entro il termine dei 60 giorni dalla data di scadenza dell’assegno.

Una volta eseguita la notifica del verbale, il Prefetto decide per l’archiviazione o per l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione con la quale viene richiesto al soggetto che ha emesso l’assegno a vuoto di pagare una somma di denaro a titolo di sanzione.
Chi riceve l’ordinanza può pagare la somma ingiunta presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Ma attenzione!

Una volta eseguito il pagamento la copia della ricevuta del versamento deve essere inviata alla Prefettura competente, altrimenti quest’ultima provvede comunque ad iscrivere a ruolo l’importo della sanzione per poi procedere con il recupero coattivo nei confronti del debitore.

 

Il protesto

infine parliamo del protesto.

Esso non è altro che quell’atto con il quale un notaio o un ufficiale giudiziario o un segretario comunale dichiara il mancato pagamento della somma indicata nell’assegno scoperto.
È importante sapere che il creditore, ovvero colui che riceve l’assegno scoperto, non  ha bisogno del protesto per poter iniziare l’esecuzione forzata sul debitore.
In caso di assegno bancario a vuoto il protesto deve essere chiesto entro:

  1. il termine di 8 giorni se è un assegno “su piazza” e quindi pagabile nello stesso Comune;
  2. il termine di 15 giorni se è un assegno “fuori piazza” e quindi pagabile in un Comune diverso;
  3. il termine di 20 giorni se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione;
  4. il termine di 60 giorni se è pagabile in un Paese di altro continente.

 

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