Avv. Mariagrazia Rua
Non basta il generico riferimento ad esigenze organiche e di servizio per negare l’Aggregazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/2001 del poliziotto genitore
Modificando il precedente orientamento incline a privilegiare la posizione del Ministero dell’Interno, il TAR Napoli, rivendendo la propria impostazione, ha alfine aderito alla tesi secondo cui il rigetto dell’istanza di un dipendente che richiede l’assegnazione temporanea per l’assistenza ad un figlio minore di tre anni, istituto disciplinato dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2011, deve essere supportato da un adeguato apparato motivazionale, essendo insufficiente il generico riferimento ad esigenze organiche e di servizio.
La sentenza che ci occupa è particolarmente importante perché sopraggiunge in un tessuto legislativo alterato da un colpo di mano dell’Amministrazione. La quale, utilizzando un veicolo normativo del tutto estraneo alla materia in questione, aveva attenuato l’onere motivazionale incombente sul datore di lavoro che intendesse respingere la richiesta del dipendente.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina l’istituto, i Giudici amministrativi, nel richiamare le statuizioni precedentemente rese dal Consiglio di Stato in sede di ordinanza cautelare (n. 4713/2021) ed eseguite dall’Amministrazione solo all’esito della azione di ottemperanza esperita dal ricorrente, hanno evidenziato come la giurisprudenza più̀ recente è dell’avviso che l’interpretazione delle disposizioni dettate dall’art. 42-bis, e segnatamente quella concernente il bilanciamento tra le esigenze di servizio e quelle genitoriali, non può essere “banalmente riferit[a] alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò̀ negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento” (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961).
I giudici della curia partenopea, valorizzando l’impianto argomentativo sviluppato dall’Avvocato Mariagrazia RUA che ha assistito il ricorrente in questo complesso percorso giurisdizionale, reso particolarmente difficile proprio dal pregresso sfavorevole indirizzo consolidatosi presso quel TAR, preso atto che ambedue le sedi (quella di provenienza e quella agognata dal ricorrente) erano connotate da una simile carenza di organico, hanno osservato:
- a) che nessuna speciale mansione risultava in concreto attribuita al ricorrente, e che la sua posizione era pertanto agevolmente surrogabile;
- b) che non erano ravvisabili, nel caso di specie, concrete e speciali esigenze di servizio, aventi pregnanza tale da rendere recessivo l’interesse azionato dal ricorrente, relativo alla cura alla crescita del figlio minore di tre anni.
Ed hanno, per l’effetto, considerato come “irragionevole e violativa del principio di proporzionalità̀” la gravata determinazione, in quanto la tutela degli interessi rivendicati dal ricorrente – massimamente in favore del figlio minore, oltre che della di lui madre – risultavano essere stati sacrificati sull’altare di esigenze di servizio solo genericamente allegate, e tuttavia non effettivamente percepibili, ed anzi contrastanti con le risultanze istruttorie. Non emergendo infatti, come sarebbe dovuto essere, il serio vulnus che dalla invocata assegnazione temporanea sarebbe derivato al reparto di appartenenza.
Si può quindi affermare che, anche grazie al caparbio impegno profuso dallo Studio Legale RUA, questo nuovo approdo giurisprudenziale rappresenta una svolta di cui potranno avvalersi i numerosi operatori della Polizia di Stato, e di tutte le altre amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, che rivendicheranno il riconoscimento di questo fondamentale presidio di civiltà giuridica.